§ 3.3.118 - R.R. 31 marzo 2021, n. 3.
Gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite caccia di selezione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:31/03/2021
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Delimitazione dei territori vocati
Art. 3.  Gestione del prelievo venatorio selettivo degli ungulati
Art. 4.  Soggetti abilitati per la gestione degli ungulati
Art. 5.  Prescrizioni, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione
Art. 6.  Recupero dei capi feriti
Art. 7.  Controllo sui capi abbattuti
Art. 8.  Gestione degli ungulati in Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie
Art. 9.  Norme transitorie e finali
Art. 10.  Norme di abrogazione


§ 3.3.118 - R.R. 31 marzo 2021, n. 3.

Gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite caccia di selezione.

(B.U. 7 aprile 2021, n. 23)

 

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite la caccia di selezione, perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale, di seguito P.F.V.R., finalizzati al mantenimento, per comprensori omogenei, di una densità ottimale per ciascuna specie, compatibile con le esigenze di contenimento dell'impatto economico sulle attività antropiche.

 

     Art. 2. Delimitazione dei territori vocati

1. La Regione, sulla base della pianificazione di cui al P.F.V.R. e sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito A.T.C. individua le zone vocate prevedendo la suddivisione delle medesime in distretti e macro-distretti che, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, potranno avere una superficie compresa tra i 1.000 e 10.000 ettari, a esclusione dei macro-distretti per la gestione del cervo che potranno avere un'estensione compresa tra i 10.000 e i 90.000 ettari.

2. Per la specie cinghiale i distretti sono gli stessi individuati per la caccia al cinghiale in braccata.

3. Le proposte di istituzione di nuovi distretti o di modifica degli esistenti per i cervidi e bovidi sono trasmesse dagli A.T.C. in una unica soluzione entro e non oltre il 28 febbraio.

4. I Comitati di Gestione degli A.T.C. individuano per ciascun distretto, a seconda delle dimensioni e delle necessità, uno o più referenti locali tra i soggetti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 .

 

     Art. 3. Gestione del prelievo venatorio selettivo degli ungulati

1. La gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite la caccia di selezione, è attuata dai Comitati di Gestione degli A.T.C. che, con la collaborazione operativa delle figure previste all'articolo 4, provvedono a:

a) attuare gli obiettivi di gestione sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione e contenute nel P.F.V.R.;

b) definire, verificare e mantenere la densità ottimale per ciascuna specie. Per densità ottimale deve intendersi la massima densità agroforestale sostenibile dai diversi ecosistemi in relazione alle esigenze di ciascuna specie senza che si determinino danni rilevanti a coltivazioni, piantagioni e altre specie animali. La valutazione della densità ottimale rappresenta il punto di riferimento per indirizzare i necessari interventi di gestione faunistico venatoria;

c) organizzare per ciascuna specie censimenti o stime annuali della popolazione secondo i criteri e le modalità indicate dall'Osservatorio Faunistico Regionale;

d) redigere, per ogni specie, per sesso e classi di età, piani di prelievo annuali da inviare alla Regione per la loro approvazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria;

e) assegnare ad ogni distretto un numero adeguato di cacciatori, abilitati alla caccia di selezione agli ungulati, iscritti in apposito elenco regionale, nonché con residenza venatoria nell'A.T.C.. Per i cervidi, la ripartizione dei capi abbattibili, previamente autorizzati nei piani di prelievo, è effettuata, senza deroghe ai piani approvati dalla Regione, secondo apposite graduatorie redatte dall'A.T.C. sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare esecutivo di cui al comma 2 nonché sulla base della partecipazione del cacciatore alle fasi di gestione e della condotta tenuta dal medesimo in occasione della stagione venatoria precedente;

f) curare l'allestimento e la gestione di punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, caratterizzati come Centri di Raccolta ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004 e 625/2019, nel numero di almeno uno per ciascun distretto di gestione del cinghiale e dei cervidi, anche comune;

g) redigere una relazione consuntiva annuale sull'attività di gestione svolta e un programma di interventi da inviare alla Regione entro 30 giorni dalla chiusura della stagione venatoria;

h) applicare le procedure digitalizzate predisposte dalla Regione per la gestione dei monitoraggi e dei censimenti, delle attività di prelievo e delle rendicontazioni dei piani di abbattimento.

2. Gli A.T.C. provvedono alla redazione congiunta e condivisa di un apposito disciplinare esecutivo da sottoporre all'approvazione della Regione, che disciplini tutti gli aspetti di competenza, compreso il contributo economico richiesto per l'iscrizione ai distretti.

 

     Art. 4. Soggetti abilitati per la gestione degli ungulati

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., per la gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite la caccia di selezione, si avvale delle seguenti figure:

a) tecnico faunistico provvisto di Laurea in Scienze Naturali o Biologiche (o classi di laurea equipollenti) con comprovata esperienza pluriennale nella gestione faunistico-venatoria delle specie oggetto di gestione;

b) cacciatore di ungulati con metodi selettivi munito di apposito attestato rilasciato ai sensi del comma 2, che costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3, o titolo equipollente rilasciato e/o riconosciuto da altra competente Pubblica Amministrazione a seguito di corso ed esame finale;

c) conduttore di cane da traccia, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), abilitato a seguito di corso ed esame finale o titolo equipollente rilasciato e/o riconosciuto da altra competente Pubblica Amministrazione;

d) censitore, anche non cacciatore di selezione e non in possesso della licenza di caccia, che partecipa, senza effettuare i prelievi, ai censimenti a titolo volontario, abilitato dalla Regione a seguito di corso ed esame finale.

2. I programmi dei corsi per la formazione dei soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), e d) sono stabiliti dalla Regione, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida ISPRA. I corsi sono svolti a cura degli A.T.C. e delle Associazioni Venatorie riconosciute che provvedono alla costituzione della commissione esaminatrice ed allo svolgimento degli esami, in presenza di un rappresentante della Regione. Gli attestati conseguiti a seguito di corso ed esame finale sono validi in tutto il territorio della Regione.

3. L'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione è istituito e aggiornato dalla Regione. I cacciatori iscritti all'elenco, devono superare, con cadenza biennale, una prova di tiro presso un poligono abilitato, al fine di non decadere dall'elenco medesimo.

 

     Art. 5. Prescrizioni, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione

1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata esclusivamente in forma individuale con il sistema dell'aspetto senza l'uso del cane. I Comitati di Gestione degli A.T.C. assegnano, per ciascun distretto e macro-distretto ai cacciatori iscritti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), i capi da prelevare, in base al numero totale dei capi prelevabili stabilito dal piano di abbattimento, e ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, lett. e) . I periodi della caccia di selezione sono stabiliti dal calendario venatorio regionale.

2. Per la caccia di selezione sono utilizzate, esclusivamente, armi a canna rigata nei calibri consentiti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) a caricamento singolo manuale e muniti di ottica di puntamento; per le diverse specie di ungulati sono consentiti i seguenti calibri minimi:

a) Capriolo: calibro minimo pari o superiore a 5,56 millimetri con bossolo di lunghezza non inferiore a mm. 40;

b) Cinghiale e Daino: calibro minimo pari o superiore a 6,5 millimetri;

c) Cervo: calibro minimo pari o superiore a 7 millimetri.

 

     Art. 6. Recupero dei capi feriti

1. Fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente nell'immediatezza del punto di ferimento dai cacciatori stessi, i Comitati di Gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero dei capi suddetti, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), con le modalità definite nel disciplinare esecutivo di cui al all'articolo 3, comma 2. Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro su traccia di sangue riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Il conduttore durante le operazioni di recupero può:

a) utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento;

b) in caso di necessità, effettuare il recupero con l'utilizzo dell'arma, anche al di fuori del distretto di gestione [1].

2. La Regione tiene l'elenco dei conduttori di cane da traccia, l'aggiornamento delle abilitazioni dei cani e ne stabilisce, con proprio atto, la durata e le modalità per l'iscrizione.

 

     Art. 7. Controllo sui capi abbattuti

1. Immediatamente dopo l'abbattimento, deve essere apposto sul capo un contrassegno inamovibile e numerato fornito dall'A.T.C. al momento dell'assegnazione del numero dei capi da prelevare. La Regione stabilisce forme, modalità e tempi per il controllo dei capi abbattuti ai fini biologico sanitari.

 

     Art. 8. Gestione degli ungulati in Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie le attività di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d) e g), sono svolte dal concessionario il quale, avvalendosi di un tecnico faunistico di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), sottopone alla Regione, almeno 30 giorni prima dell'avvio della stagione venatoria, i piani di gestione, indicando sesso e classi di età dei capi da prelevare e il modello di fascetta da apporre, al fine della loro approvazione. I censimenti sono effettuati avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 4, sotto il controllo della Regione, la quale provvede, inoltre, a uniformare tempi e metodi con le analoghe operazioni attuate nei singoli distretti di ciascun A.T.C..

2. Nelle Aziende Faunistico Venatorie il prelievo degli ungulati può essere effettuato dai cacciatori di selezione definiti dal presente regolamento o dai cacciatori non abilitati, purché accompagnati da un cacciatore abilitato.

3. Nelle Aziende Agrituristico Venatorie, dotate di apposite strutture (recinti), il prelievo può essere effettuato anche da cacciatori non iscritti all'elenco regionale.

4. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, immediatamente dopo l'abbattimento, sul capo deve essere apposto un contrassegno inamovibile numerato, approvato dalla Regione al momento dell'assegnazione del numero dei capi da prelevare. Le forme, le modalità e i tempi per il controllo dei capi abbattuti ai fini biologico sanitari sono gli stessi previsti dal disciplinare esecutivo degli A.T.C. di cui all'articolo 3, comma 2 .

5. All'articolo 19, comma 1, del Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 35 (Norme per la gestione delle Aziende Faunistico-venatorie e agrituristico venatorie) dopo la parola: "volpe"sono aggiunte le seguenti: "ed il cinghiale".

 

     Art. 9. Norme transitorie e finali

1. Coloro che sono già in possesso della qualifica di cacciatori di selezione per le sole specie capriolo e daino, possono essere abilitati alla caccia per la specie cinghiale, previa partecipazione ai corsi integrativi organizzati dagli A.T.C. e dalle Associazioni Venatorie riconosciute, sulla base di programmi approvati dalla Regione.

 

     Art. 10. Norme di abrogazione

1. Il regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 (Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi) è abrogato.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 18 gennaio 2022, n. 1.