§ 3.3.72 - R.R. 27 luglio 1999, n. 23.
Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:27/07/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Delimitazione dei territori vocati).
Art. 3.  (Gestione faunistica dei cervidi e bovidi).
Art. 4.  (Soggetti abilitati per la gestione dei cervidi e bovidi)
Art. 5.  (Norme, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione).
Art. 6.  (Recupero dei capi feriti).
Art. 7.  (Controllo sui capi abbattuti).
Art. 8.  (Gestione dei cervidi e bovidi in aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie).
Art. 9.  (Norme transitorie e finali).


§ 3.3.72 - R.R. 27 luglio 1999, n. 23. [1]

Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.

(B.U. n. 43 del 4 agosto 1999).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano faunistico regionale e finalizzati al mantenimento, per comprensori omogenei, della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi in relazione alle esigenze di ciascuna specie.

 

     Art. 2. (Delimitazione dei territori vocati).

     1. Le Province, sentiti gli A.T.C., individuano le zone vocate prevedendo la suddivisione delle medesime in distretti che, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, potranno avere una superficie compresa tra i 1.000 e 15.000 ettari.

     2. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono utilizzare, per ciascun distretto, a seconda delle dimensioni e delle necessità, uno o più referenti locali da individuare tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4.

 

     Art. 3. (Gestione faunistica dei cervidi e bovidi).

     1. La gestione faunistica dei cervidi e bovidi è attuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. che, con la collaborazione operativa dei cacciatori iscritti ed in possesso dell'attestato di cui alle lettere a) o b) dell'art. 4, provvedono a:

     a) attuare gli obiettivi di gestione sulla base delle indicazioni fornite dalle Province in armonia con il Piano faunistico regionale;

     b) definire, verificare e mantenere la densità agro-forestale sostenibile per ciascuna specie; per densità agro-forestale sostenibile deve intendersi la massima densità raggiungibile da una popolazione senza che si determinino danni rilevanti a coltivazioni, piantagioni ed altre specie animali; tale valutazione rappresenta il punto di riferimento per indirizzare i necessari interventi di gestione faunistico venatoria;

     c) organizzare per ciascuna specie censimenti o stime annuali della popolazione;

     d) redigere, per ogni specie, per sesso e classi di età, piani di prelievo o di assestamento annuali che dovranno essere inviati alla Provincia la quale provvederà alla loro approvazione;

     e) assegnare ad ogni distretto un numero adeguato di cacciatori abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, iscritti in apposito elenco provinciale, nonché con residenza venatoria nell'A.T.C., ripartendo, fra questi, i capi abbattibili, così come individuati nei piani di prelievo, provvedendo alla formulazione di graduatorie sulla base della partecipazione alle fasi di gestione e del comportamento tenuto in occasione della stagione venatoria precedente;

     f) proporre modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi sulla base della normativa vigente;

     g) curare l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;

     h) redigere una relazione consuntiva annuale sull'attività di gestione svolta ed un programma di interventi da inviare alla Provincia entro il mese di febbraio.

 

     Art. 4. (Soggetti abilitati per la gestione dei cervidi e bovidi)

     1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., per la gestione faunistico- venatoria dei cervidi e bovidi, si avvale delle seguenti figure:

     a) cacciatore di cervidi e bovidi con metodi selettivi munito di apposito attestato che costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 conseguito presso la Provincia a seguito di corso ed esami finali;

     b) conduttore di cane da traccia, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), abilitato dalla Provincia a seguito di corso ed esame finale.

     2. I programmi dei corsi per la formazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono stabiliti dalla Provincia. I corsi sono svolti a cura della Provincia che provvede alla costituzione della commissione esaminatrice ed allo svolgimento degli esami. Gli attestati conseguiti a seguito di corso ed esame finale sono validi in tutto il territorio della regione.

     3. L'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione è istituito e aggiornato dalle Province.

 

     Art. 5. (Norme, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione).

     1. La caccia di selezione ai cervidi e bovidi è esercitata esclusivamente in forma individuale con i sistemi dell'aspetto ed eventualmente della cerca, senza l'uso del cane e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano, per ciascun distretto, individualmente, ai cacciatori iscritti ed in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 4, i capi da prelevare, specificandone, sesso e classe di età, in base al numero totale dei capi prelevabili stabilito dal piano di abbattimento approvato e della eventuale graduatoria di cui alla lett. e) dell'art. 3.

     2. Per la caccia di selezione potranno essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata e caricamento singolo/manuale, a ripetizione semiautomatica o armi combinate a 2 o 3 canne, in quest'ultimo caso con l'obbligo dell'uso di quella rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, comunque munite di ottica di avvicinamento/puntamento.

     3. I tempi per la caccia di selezione sono stabiliti dal calendario venatorio, mentre le Province stabiliscono le modalità di comunicazione delle singole uscite da parte di ciascun cacciatore all'A.T.C. di appartenenza e le opportune forme di controllo.

 

     Art. 6. (Recupero dei capi feriti).

     1. Fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente dai cacciatori stessi con i propri mezzi, i Comitati di gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero dei capi suddetti avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 4. Il cane utilizzato dovrà essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall'Associazione nazionale cani da traccia o dall'ENCI. Il conduttore durante le operazioni di recupero può:

     a) utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento;

     b) in caso di necessità effettuare il recupero, anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio purché, a seconda dei casi, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria.

 

     Art. 7. (Controllo sui capi abbattuti).

     1. Immediatamente dopo l'abbattimento sul capo deve essere apposto un contrassegno numerato fornito dall'A.T.C. al momento dell'assegnazione del numero dei capi da prelevare. Le Province stabiliscono forme, modalità e tempi per il controllo dei capi abbattuti ai fini biologico sanitari.

 

     Art. 8. (Gestione dei cervidi e bovidi in aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie).

     1. Nelle aziende faunistico venatorie le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed h) dell'art. 3 sono svolte dal concessionario il quale sottopone alla Provincia i piani di gestione indicando sesso e classi di età dei capi da prelevare, al fine della loro approvazione. I censimenti sono effettuati avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 4, sotto il controllo della Provincia la quale provvede inoltre ad uniformare tempi e metodi con le analoghe operazioni attuate nei singoli distretti di ciascun A.T.C..

     2. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie il prelievo dei cervidi e bovidi può essere esercitato anche da cacciatori non iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 4. Le modalità di controllo e verifica dei capi abbattuti nelle aziende faunistico venatorie e aziende agrituristico venatorie sono le stesse previste dall'art. 7.

 

     Art. 9. (Norme transitorie e finali).

     1. Il presente regolamento entra in vigore dalla stagione venatoria 2000/2001. I cacciatori residenti nel territorio della regione che siano in possesso, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, di attestato che li qualifichi quali cacciatori di selezione, conseguito presso altra competente pubblica amministrazione, sono abilitati, di diritto, alla caccia di selezione, di cervidi e bovidi e, conseguentemente, iscritti all'Albo di cui all'art. 4.

     Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 10 del R.R. 31 marzo 2021, n. 3.