§ 5.4.302 - L.R. 7 agosto 2020, n. 82.
Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:07/08/2020
Numero:82


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 11/2011
Art. 2.  Prescrizioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 11/2011
Art. 3.  Modifiche al preambolo della l.r. 34/2020
Art. 4.  Linee guida in materia di sottoprodotti. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 34/2020


§ 5.4.302 - L.R. 7 agosto 2020, n. 82.

Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011.

(B.U. 12 agosto 2020, n. 81)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 183 e 184 bis;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015);

Vista la legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, modificata con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 34 del d.lgs. 152/2006 prevede che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei loro bilanci, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale;

2. L'articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del medesimo d.lgs. 152/2006 deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

3. In linea con le politiche dell'Unione europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;

4 È necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti;

5. Per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente preambolo, la Regione ha approvato la l.r. 34/2020;

6. L'articolo 3 della l.r. 34/2020 stabilisce che la Giunta regionale possa adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2;

7. Relativamente all'articolo 3 della l.r. 34/2020, è necessario chiarire che le linee guida che la Giunta regionale può adottare sono emanate nel rispetto della normativa statale di riferimento ed, in particolare, di quella di cui all'articolo 183 e all'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, nonché nel rispetto della normativa statale contenuta nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 184 bis, comma 2, del citato decreto legislativo;

8. È, inoltre, necessario precisare che le linee guida che la Giunta regionale può adottare sono esclusivamente rivolte ad individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici previsti dall'articolo 2 della l.r. 34/2020 medesima;

9. È, pertanto, necessario procedere al chiarimento e alla precisazione del preambolo della l.r. 34/2020 e alla modifica dell'articolo 3 della stessa;

10. Sotto altro aspetto, inerente in particolare alla disciplina dell’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, è opportuno intervenire sulla l.r. 11/2011, con l’obiettivo di preservare, in modo sempre più efficace, le aree agricole dagli effetti negativi di uno sviluppo non controllato delle installazioni di pannelli fotovoltaici posizionati a terra;

11. A tal fine, con la presente legge, si definiscono ulteriormente le prescrizioni da rispettare a tutela delle stesse aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti da grandi installazioni espansive di fotovoltaico posizionato a terra;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 11/2011

1. Dopo il punto 16 del preambolo della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”), è inserito il seguente:

“16 bis. Al fine di preservare le aree agricole dagli effetti negativi di uno sviluppo non controllato delle installazioni di pannelli fotovoltaici posizionati a terra, viene definito un quadro di prescrizioni per la tutela delle stesse aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti da grandi installazioni espansive di fotovoltaico posizionato a terra;”.

 

     Art. 2. Prescrizioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 11/2011 [1]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. Fatte salve le aree individuate all’articolo 5, nelle aree rurali come definite dall’articolo 64 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio di cui alla stessa l.r. 65/2014, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 11/2011 è inserito il seguente:

“1 ter. Nelle aree rurali di cui al comma 1 bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall’impianto.”.

3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 9 della l.r. 11/2011 è inserito il seguente:

“1 quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, relativi all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) o al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”.

 

     Art. 3. Modifiche al preambolo della l.r. 34/2020

1. Nel preambolo della legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), le parole: “Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 34;”, sono sostituite dalle seguenti: “Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 34, 183 e 184 bis;”.

2. Nel preambolo della l.r. 34/2020, dopo: “Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);” è inserito il seguente:

“Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);”.

 

     Art. 4. Linee guida in materia di sottoprodotti. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 34/2020

1. L'articolo 3 della l.r. 34/2020 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Linee guida per stabilire modalità operative

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'articolo 183 e dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, nonché dei decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 184 bis, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, la Giunta regionale può adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.”.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2021, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.