Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 03/02/2021 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 "Semplificazione e flessibilità" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 "Elementi di pianificazione territoriale regionale" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 18 "Valutazione ambientale strategica (VAS)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 19 "Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica (PTR)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 21 "Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 22 "Contenuti del piano territoriale consortile (PTC) e del piano della Città metropolitana (PCM)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 24 "Procedure di formazione del PTC e del PCM" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 25 "Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG)" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 26 "Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 10. Abrogazione dell'articolo 27 "Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 36 "Interventi di compensazione urbanistica a tutela dell'ambiente" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 12. Modifiche all'articolo 37 "Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e delle foreste" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 13. Disposizione di tutela particolare. |
Art. 14. Modifiche all'articolo 48 "Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato" della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 15. Modifiche all'articolo 52 "Comitato tecnico scientifico (CTS)" della legge 13 agosto 2020, n. 19. |
Art. 16. Norma finale. |
§ 4.1.90 - L.R. 3 febbraio 2021, n. 2.
Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio.
(G.U.R. 12 febbraio 2021, n. 6 - S.O. n. 8)
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 "Semplificazione e flessibilità" della
1. Il comma 5 dell'articolo 8 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 "Elementi di pianificazione territoriale regionale" della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 18 "Valutazione ambientale strategica (VAS)" della
1. Al comma 5 dell'articolo 18 della
2. I commi 8, 9 e 10 dell'articolo 18 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 19 "Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica (PTR)" della
1. La rubrica dell'articolo 19 della
2. Il comma 1 dell'articolo 19 della
"1. Il Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale, di seguito denominato PTR, costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico e sociale di breve, medio e lungo termine con le quali la Regione realizza, orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione strategica, di coordinamento territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati.".
3. Il comma 2 dell'articolo 19 della
"2. I contenuti e le procedure del PTR sono definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
4. Il comma 3 dell'articolo 19 della
"3. L'atto di indirizzo di cui al comma 2 è aggiornato periodicamente, con particolare riferimento all'introduzione di norme nazionali o regionali inerenti alle materie di pertinenza del Piano.".
5. Il comma 4 dell'articolo 19 della
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della
7. Alla lettera f) del comma 6 dell'articolo 19 della
8. Dopo il comma 8 dell'articolo 19 della
"8-bis. Gli interventi sui beni paesaggistici sono ammessi nei soli casi e limiti previsti dai piani paesaggistici ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, dettata ai sensi degli articoli 140 e 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni, di cui al
Art. 5. Modifiche all'articolo 21 "Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale" della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 22 "Contenuti del piano territoriale consortile (PTC) e del piano della Città metropolitana (PCM)" della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 della
2. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 22 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 24 "Procedure di formazione del PTC e del PCM" della
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 25 "Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG)" della
1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 25 della
"l) annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici sottoposti a tutela;".
2. La lettera p) del comma 3 dell'articolo 25 della
"p) alla luce dei principi di contenimento del consumo di suolo, in conformità con la programmazione dello sviluppo rurale, disciplina gli interventi produttivi nel verde agricolo, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 37;".
Art. 9. Modifiche all'articolo 26 "Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti" della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
2. Alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 26 della
3. Dopo il comma 14 dell'articolo 26 della
"14-bis. Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, una relazione istruttoria unitamente al progetto di PUG per la presa d'atto e l'eventuale introduzione di modifiche al piano da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.".
4. Al comma 15 dell'articolo 26 della
5. Al comma 16 dell'articolo 26 della
6. Il comma 18 dell'articolo 26 della
"18. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.".
Art. 10. Abrogazione dell'articolo 27 "Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati" della
1. L'articolo 27 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 36 "Interventi di compensazione urbanistica a tutela dell'ambiente" della
1. Il comma 3 dell'articolo 36 della
"3. Nell'ipotesi di delocalizzazione o riqualificazione di siti produttivi dismessi o di manufatti, legittimamente realizzati, in degrado o incongrui, in quanto suscettibili, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, di snaturare o di alterare in modo permanente la caratteristica di un luogo, della sua identità storica, culturale o paesaggistica, la compensazione si connota come paesaggistico-ambientale e consiste nell'attribuzione premiale di diritti edificatori ai proprietari interessati.".
2. Il comma 5 dell'articolo 36 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 37 "Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e delle foreste" della
1. L'articolo 37 della
"Art. 37.
Interventi produttivi nel verde agricolo
1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai PUG o dagli strumenti urbanistici vigenti sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.
2. I permessi di costruire rilasciati ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 10;
c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del
d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;
e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della
f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).
3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo, ancorché non ultimati, a destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast", agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto, con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.
4. Nella Regione si applica il
5. L'articolo 10 della
6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 13. Disposizione di tutela particolare.
1. Dopo l'articolo 46 della
"Art. 46 bis. Disposizioni di tutela particolare
1. Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della
a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti nonché ad adeguamenti e ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi, limitatamente a nuovi volumi tecnici o interventi che non comportino l'aumento dell'area di sedime legittimamente occupata.
2. Con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 7 della
Art. 14. Modifiche all'articolo 48 "Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato" della
1. Al comma 1 dell'articolo 48 della
Art. 15. Modifiche all'articolo 52 "Comitato tecnico scientifico (CTS)" della
1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 52 della
2. Al comma 1 dell'articolo 52 della
"c bis) esprime parere sui piani territoriali ed urbanistici o le loro varianti di cui al comma 1 dell'articolo 53.".
3. Alla lettera i) del comma 4 dell'articolo 52 della
4. Al comma 6 dell'articolo 52 della
Art. 16. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.