Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 11/02/2021 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di misure a sostegno del turismo |
Art. 2. Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di istituzione del registro dei grandi eventi |
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di promozione turistica multimediale |
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di procedure attuative |
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di funzioni regionali |
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1955 in materia di disposizioni finanziarie |
Art. 7. Norma finanziaria |
§ 2.10.61 - L.R. 11 febbraio 2021, n. 3.
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche).
(B.U. 18 febbraio 2021, n. 11)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1 (Misure a sostegno del turismo)
1. Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi per:
a) il turismo scolastico, anche con l'assegnazione di viaggi premio agli alunni meritevoli;
b) il turismo sociale, per consentire l'accesso alla vacanza alle fasce di popolazione più svantaggiate (anziani, giovani, disabili);
c) sostenere progetti, iniziative e manifestazioni anche della tradizione identitaria di matrice religiosa o laica radicate nella memoria della comunità in cui si svolgono, che favoriscano la promozione dell'immagine della Sardegna e siano suscettibili di produrre importanti ricadute positive in termini economici e di generare flussi turistici sui territori interessati.
2. L'ammontare dell'erogazione può estendersi all'intera spesa."
Art. 2. Integrazioni all'articolo 1 della
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1 bis. (Registro dei grandi eventi)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, istituisce presso l'Assessorato medesimo il "Registro dei grandi eventi" e ne definisce le modalità attuative e di accesso.
2. Sono inserite nel "Registro dei grandi eventi" le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 1, lettera c) rispondenti agli specifici requisiti individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
3. L'Assessorato provvede alla tenuta del Registro e al suo aggiornamento periodico.
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della
"1 bis. Per promuovere la Sardegna, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a destinare, annualmente, risorse per campagne di promozione turistica multimediale, anche attraverso i media digitali di massa. Sono privilegiate le forme di promozione effettuate attraverso i maggiori network televisivi (privati e pubblici) nazionali e internazionali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le direttive per l'applicazione del presente comma, che tengono conto anche delle esperienze pregresse nelle campagne di comunicazione della promozione turistica nazionale ed internazionale, effettuate per enti pubblici anche a livello regionale, e riferite a mercati che hanno garantito un elevato numero di presenze annue.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4 (Procedure)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo che lo esprime entro dieci giorni, trascorsi i quali se ne prescinde, stabilisce i requisiti, i criteri, la durata, le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 1 e le modalità di rendicontazione del loro utilizzo.
2. I contributi sono concessi a seguito dell'esperimento di apposito avviso o bando pubblico da parte dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, che cura la relativa istruttoria.
3. A valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2020 in conto competenza della missione 07 - programma 01 - titolo 1, è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari del bando 2020, la proroga fino al 31 dicembre 2021 per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Gli organismi beneficiari che presentano la domanda per usufruire della proroga non concorrono alle procedure del bando per l'anno 2021.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5 (Funzioni regionali)
1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano il rendiconto relativo all'impiego delle somme concesse con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica il regolare utilizzo dei contributi erogati.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6 (Norma finanziaria)
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del
Art. 7. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.