§ 3.3.35 - L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.
Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:09/12/2019
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21
Art. 2.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 21/2000
Art. 3.  Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 21/2000
Art. 4.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 21/2000
Art. 5.  Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale n. 21/2000
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 3.3.35 - L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.

Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)

(B.U. 11 dicembre 2019, n. 49)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21

1. All'articolo 6, comma 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale), le parole 'giudizio di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale,' sono sostituite dalle seguenti parole 'provvedimento di valutazione di impatto ambientale'.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 21/2000

1. All'articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 21/2000, le parole 'giudizio di compatibilità ambientale' sono sostituite dalle parole 'provvedimento di valutazione di impatto ambientale'.

 

     Art. 3. Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 21/2000

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 21/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica 'Provvedimento di valutazione di impatto ambientale';

b) al comma 2, le parole ' La Giunta regionale' sono sostituite dalle parole 'Il Direttore del Servizio regionale competente all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale' e le parole 'giudizio di compatibilità ambientale' sono sostituite dalle parole 'provvedimento di valutazione di impatto ambientale';

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: '2-bis. Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.'.

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 21/2000

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 21/2000, le parole 'la Giunta regionale delibera' sono sostituite dalle parole 'il Direttore del Servizio di cui all'articolo 8, comma 2, rilascia'.

 

     Art. 5. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale n. 21/2000

1. All'articolo 19 della legge regionale n. 21/2000, ovunque presenti, le parole 'Presidente della Giunta regionale' sono sostituite dalle parole 'Direttore del Servizio di cui all'articolo 8, comma 2'.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.