§ 3.3.12 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 21.
Disciplina della procedura di impatto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:24/03/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Ambito di applicazione).
Art. 4.  (Esclusioni).
Art. 5.  (Autorità competente Comitato Tecnico VIA).
Art. 6.  (Istruttoria).
Art. 7.  (Procedura V.I.A. completa).
Art. 8.  (Provvedimento di valutazione di impatto ambientale
Art. 9.  (Procedura di verifica Screening).
Art. 10.  (Procedura della fase preliminare scoping).
Art. 11.  (Misure di pubblicità e partecipazione al provvedimento).
Art. 12.  (Studio di Impatto Ambientale SIA).
Art. 13.  (Procedure di progetti con impatti ambientali a carattere interregionale).
Art. 14.  (Spese istruttorie).
Art. 15.  (Attività di ricerca e di sperimentazione).
Art. 16.  (Diffusione della cultura sull'ambiente).
Art. 17.  (Strumenti informativi).
Art. 18.  (Rapporto sullo stato dell'ambiente).
Art. 19.  (Sanzioni).
Art. 20.  (Modifiche degli allegati).
Art. 21.  (Entrata in vigore).


§ 3.3.12 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 21.

Disciplina della procedura di impatto ambientale.

(B.U. n. 7 del 1 aprile 2000).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Molise, in attuazione delle Direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE e secondo gli atti di indirizzo di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 ed al D.P.C.M. 3 settembre 1999, stabilisce le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'attuazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominata V.I.A., al fine di:

     1. assicurare che, nell'ambito dei processi decisionali relativi alla realizzazione dei progetti di opere o di interventi di cui agli allegati A e B, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti i seguenti obiettivi:

     a) la valorizzazione del territorio e l'uso plurimo delle risorse in condizione di sviluppo sostenibile sotto l'aspetto ambientale;

     b) la tutela della salute ed il miglioramento della qualità della vita umana;

     c) la conservazione dell'Habitat naturale, inteso come la sede in cui gli esseri viventi sviluppano il loro ciclo vitale attraverso l'equilibrio ecologico;

     d) il mantenimento della varietà della specie e la conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema;

     e) garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle trasformazioni significative del territorio;

     2. individuare e valutare, attraverso la procedura V.I.A. gli effetti diretti ed indiretti indotti da ciascun progetto:

     a) sull'uomo, sulla fauna e sulla flora;

     b) sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima e sul paesaggio;

     c) sull'interazione fra detti fattori; sui beni materiali, sulle condizioni socio-economiche e sul patrimonio culturale ed ambientale. Sull'interazione tra i fattori di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

 

     Art. 2. (Definizioni).

     Ai fini della presente legge si intende per:

     a) Committente o autorità proponente, a seconda della loro natura privata o pubblica, i soggetti che predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito denominati proponenti).

     b) Autorità competente: l'amministrazione o l'organo che provvede alla Valutazione di impatto ambientale.

     c) Fase di SCREENING: fase preliminare volta a valutare, da parte dell'autorità competente, se il progetto di opere dell'allegato B, non ricadente in area naturale protetta, deve essere assoggettata alla procedura completa di Valutazione di Impatto Ambientale.

     d) Fase di SCOPING: fase preliminare facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite per lo Studio di Impatto Ambientale (SIA).

     e) Comune interessato: il comune il cui territorio e/o popolazione sono investiti, anche parzialmente, dagli effetti derivanti dalla realizzazione del progetto, relativamente alla localizzazione degli interventi principali e di eventuali cantieri o interventi correlati. Lo Studio di Impatto Ambientale e la procedura di verifica (screening) individuano eventuali altri comuni interessati dagli impatti ambientali.

     f) Provincia interessata: la provincia nel cui territorio è compreso il comune o i comuni interessati.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione).

     1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono soggetti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo i criteri di seguito indicati, i progetti di cui agli allegati A e B, anche nei casi in cui i progetti riflettono modificazioni, trasformazioni o ampliamenti significativi di opere esistenti, con esclusione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

     2. Sono assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti di cui all'ALLEGATO A, secondo le soglie ivi indicate.

     3. Sono assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti dell'ALLEGATO B, secondo le soglie ivi indicate, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394.

     4. I progetti elencati nell'ALLEGATO B, non ricadenti nelle aree naturali protette, sono sottoposte a processo di Screening, secondo le modalità indicate nel successivo art. 8. Qualora, sulla base degli elementi indicati nell'ALLEGATO D, il processo di Screening lo richieda, sono assoggettati alla procedura di Via anche i progetti dell'ALLEGATO B che non ricadono in aree naturali protette.

     5. E' facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere all'Autorità competente l'avvio di una fase preliminare di scoping, secondo le procedure indicate nel successivo art. 10, volta a definire le informazioni che devono essere fornite per lo studio di V.I.A..

     6. Nell'ambito delle procedure istruttorie di V.I.A. sarà, in ogni caso, fatto riferimento alla normativa di tutela ambientale e paesaggistica dettata dalla legge n. 1497/1939 e n. 431/1985.

 

     Art. 4. (Esclusioni).

     1. Sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

     gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

     2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge:

     a) gli impianti di cui agli allegati A e B sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito delle competenze del Ministero dell'Ambiente;

     b) gli impianti di cui agli allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito delle competenze del Ministero dell'Ambiente.

 

     Art. 5. (Autorità competente Comitato Tecnico VIA).

     1. L'autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è la Regione, attraverso l'Assessorato Regionale all'Ambiente, che può avvalersi, per l'istruttoria tecnica, dell'organismo individuato dal D.L. 4 dicembre 1993 n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994 n. 61.

     2. In attesa dell'istituzione dell'organismo di cui sopra, l'istruttoria tecnica dei progetti di cui alla presente legge verrà effettuata da uno speciale comitato tecnico consultivo, nominato dalla Giunta Regionale, di seguito denominato "COMITATO TECNICO VIA", che sarà coordinato dal Responsabile del Settore Ecologia ed Igiene Ambientale e del quale saranno chiamati a farne parte i responsabili dei settori, sezioni ed uffici regionali aventi competenza in materia, dai responsabili dei settori chimico-ambientali del PMIP e da almeno due consulenti esterni particolarmente esperti in materia di VIA.

     Dello stesso comitato, saranno di volta in volta chiamati a farne parte i rappresentanti dei Comuni e delle Province interessati al progetto in esame nonché, ove ritenuto necessario, i rappresentanti degli Enti titolari di autorizzazioni, nulla-osta e pareri attinenti alla realizzazione del progetto stesso.

     3. Il Comitato Tecnico VIA verrà nominato con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale all'Ambiente.

     Con lo stesso provvedimento saranno fissati i compensi spettanti agli esperti esterni ed ai componenti del Comitato Tecnico.

     4. Il Comitato Tecnico VIA viene convocato dal suo coordinatore e lo stesso assolve in via generale le funzioni di organo di consulenza tecnica nella materia contemplata dalla presente legge ed in particolare provvede all'istruttoria tecnica dei progetti e degli studi di impatto ambientale, secondo gli indirizzi di massima delineati nel successivo art. 6.

 

     Art. 6. (Istruttoria).

     1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente.

     A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta, il Comitato Tecnico VIA può invitare, il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria.

     2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

     a) accertare la idoneità e la completezza della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;

     b) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

     c) verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto;

     d) verificare la validità dei dati e la loro rispondenza alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

     e) accertare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

     f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;

     g) verificare l'effettiva coerenza delle alternative esaminate;

     h) verificare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.

     3. L'attività istruttoria si sviluppa:

     a) in verifiche ed accertamenti di ufficio per le finalità di cui al precedente comma 2;

     b) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;

     c) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni integrativi relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale.

     4. Il Comitato tecnico VIA, qualora riscontri incompletezze o carenze progettuali, può richiedere al proponente integrazioni e modifiche ovvero varianti o alternative finalizzate a ridurre eventuali impatti negativi. In tali casi, i termini fissati per l'espletamento dell'istruttoria e per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, si intendono prorogati del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni o modifiche da parte del Comitato Tecnico VIA e quella di deposito delle stesse da parte del proponente [1].

     5. Il Comitato Tecnico VIA, per opere di particolare rilevanza, può richiedere la convocazione di una pubblica Assemblea per informare il pubblico e recepire eventuali osservazioni o proposte.

     6. Il Comitato Tecnico VIA, al fine di acquisire i pareri tecnici ritenuti utili ed opportuni per l'istruttoria, ha la facoltà di consultare tutte le strutture tecniche, interne o esterne alla Amministrazione regionale, nonché tutte le autorità competenti ad emettere autorizzazione e nulla osta e pareri per l'opera sottoposta alla procedura VIA.

     7. Al termine dell'istruttoria il Comitato Tecnico VIA predispone un rapporto per i successivi adempimenti di cui all'art. 8.

 

     Art. 7. (Procedura V.I.A. completa).

     1. Per le opere ricadenti tra quelle elencate nell'allegato A o tra quelle elencate nell'allegato B, che ricadono in aree naturali protette, il committente o l'Autorità proponente presentano istanza alla Regione Molise

- Assessorato Regionale all'Ambiente - corredata dai seguenti elaborati, in

duplice copia:

     a) Progetto dell'opera, redatto ad un livello di elaborazione corrispondente a "definitivo", così come definito dall'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, con allegata una specificazione progettuale adeguata a livello "esecutivo", qualora essa sia richiesta da norme vigenti per le autorizzazioni, nulla osta o pareri da acquisire nel procedimento.

     b) Studio di Impatto Ambientale, redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 12 e secondo le eventuali precisazioni scaturite in fase di scoping.

     2. Copia dell'istanza e degli elaborati di cui al precedente comma 1 devono essere, contestualmente, trasmesse:

     - alla Provincia e al Comune competente per territorio;

     - agli Enti gestori interessati, nel caso in cui l'opera ricada in aree naturali protette di cui all'art. 1, comma 3;

     - a tutte le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri da acquisire nel procedimento.

     3. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede, a proprie spese alla pubblicazione, sul quotidiano a maggiore diffusione nella Regione Molise, di un annunzio contenente le indicazioni di cui al successivo art. 11.

     4. Gli elaborati di cui sopra rimarranno depositati presso il competente ufficio dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, Via Trento n. 1, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, per un periodo di quarantacinque giorni ai fini dell'informazione e la partecipazione dei cittadini.

     5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la Provincia, il Comune e gli Enti gestori interessati, devono esprimere il proprio parere.

     6. L'autorità competente, entro i successivi novanta giorni, rende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, anche in assenza dei pareri di cui al precedente comma [2].

     7. Alla medesima procedura di cui ai precedenti commi, sono assoggettati i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, qualora dalla fase di verifica (Screening) si richieda lo svolgimento della procedura completa di Valutazione di Impatto Ambientale.

 

     Art. 8. (Provvedimento di valutazione di impatto ambientale [3]).

     1. Il Comitato Tecnico VIA, sulla base dell'istruttoria tecnica, redige, entro il termine di 120 giorni dalla data di convocazione, un rapporto sull'impatto ambientale atteso dalla realizzazione dell'opera oggetto della procedura e formula un motivato parere di compatibilità, prescrivendo le eventuali ulteriori misure di mitigazione e di monitoraggio.

     2. Il Direttore del Servizio regionale competente all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, entro il termine complessivo di centocinquanta giorni dalla data di deposito del progetto, fatte salve eventuali proroghe di cui al comma 4 dell'art. 6, sulla base del rapporto di cui al precedente comma, con proprio provvedimento rilascia il provvedimento di valutazione di impatto ambientale [4].

     2-bis. Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 [5].

     3. Gli esiti della procedura di VIA dovranno essere comunicati con immediatezza ai soggetti del procedimento ed a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali. Gli stessi esiti saranno resi pubblici mediante emanazione di un comunicato stampa.

 

     Art. 9. (Procedura di verifica Screening).

     1. Per i progetti di cui all'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, il committente o l'autorità proponente richiede la verifica (screening) presentando regolare istanza all'Assessorato Regionale all'Ambiente, corredata dai seguenti elaborati, in duplice copia:

     a) Elaborato di descrizione dell'opera comprendente in particolare:

     - descrizione del progetto preliminare con la indicazione dei parametri dimensionali e strutturali;

     - localizzazione dell'opera, con la descrizione delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di;

     - costruzione e funzionamento;

     - rapporti con la normativa ambientale vigente;

     - elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto;

     - nel caso di processi produttivi: descrizione dei processi produttivi con l'indicazione della natura e quantità delle materie prime, intermedi e prodotti finiti; una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni derivanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazioni ecc.).

     b) Una relazione sui possibili effetti ambientali da redigersi sulla base di una semplificazione dell'allegato C, comprendente una descrizione delle componenti ambientali soggette ad un impatto rilevante, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna ed alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al paesaggio, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, nonché all'interazione tra i vari fattori. Nella stessa relazione dovrà comprendersi anche una valutazione delle principali alternative prese in considerazione dal proponente nonché un programma di monitoraggio ove questo è ritenuto necessario.

     2. Copia degli elaborati di cui al precedente comma 1 dovrà essere depositata presso gli Enti Locali interessati, per un periodo di trenta giorni ai fini dell'informazione e la partecipazione dei cittadini.

     A tal fine, a cura del committente o dell'autorità proponente, sarà data pubblicità dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione di un annunzio sul quotidiano a maggiore diffusione nella Regione secondo le indicazioni di cui al successivo art. 11. I cittadini interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito, potranno far pervenire alla Regione Molise - Assessorato Regionale all'Ambiente - istanze ed osservazioni riflettenti l'opera da realizzare.

     3. Ai fini del coinvolgimento formale degli Enti pubblici territoriali e dei soggetti titolari di autorizzazioni, nulla-osta o pareri, l'Assessorato all'Ambiente può convocare una conferenza dei servizi preliminare volta all'individuazione delle autorizzazioni, nulla-osta e pareri necessari per la realizzazione dell'opera.

     4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'allegato D e tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi al deposito dell'istanza adottando una delle seguenti decisioni:

     a) assoggettamento dell'opera alla Valutazione di Impatto Ambientale secondo la procedura indicata nel precedente art. 7;

     b) esclusione dell'opera dalla procedura di V.I.A., condizionatamente alla realizzazione delle eventuali prescrizioni contenute nella decisione.

     5. Trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

     6. Per i progetti che hanno esperito la procedura di screening e, per i quali, l'autorità competente ha deciso l'assoggettamento a V.I.A. completo, sarà previsto un avvio accelerato della fase di scoping di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 10. (Procedura della fase preliminare scoping).

     1. Il committente o l'Autorità proponente che intende richiedere l'avvio di una fase preliminare volta a definire le informazioni che devono essere fornite con lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), presenta una richiesta all'Autorità competente, corredata da un documento in cui siano sinteticamente descritti:

     - il tipo di progetto che si intende realizzare;

     - le caratteristiche e le motivazioni dell'opera (il livello di progettazione deve essere quello preliminare previsto dall'art. 16, comma 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109);

     - la relazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti;

     - le aree interessate nonché una breve descrizione dello stato di fatto delle risorse e dei vincoli;

     - le alternative (progettuali e di localizzazione) da analizzare;

     - i metodi di analisi e prevenzione degli impatti che intende utilizzare, incluso eventuali metodi di elaborazione dati o sistemi di simulazione;

     - componenti, fattori e tipo di dati da utilizzare;

     - la previsione degli impatti ed, in particolare, degli impatti chiave;

     - le possibilità di mitigazione o eliminazione degli impatti;

     - eventuale normativa specifica di riferimento;

     - l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto;

     - gli obiettivi del monitoraggio;

     - un programma di informazione al pubblico.

     2. L'autorità competente convoca una seduta del Comitato Tecnico VIA, con la partecipazione del proponente e/o dei tecnici all'uopo designati dallo stesso proponente.

     Alla seduta possono essere eventualmente convocati anche gli Enti locali e le autorità interessati al progetto.

     Il committente illustra il progetto ed il documento di cui al precedente comma 1 e viene avviata una fase di discussione articolata in una o più sedute.

     3. Nel caso di opere di particolare rilevanza, può essere valutata la possibilità di convocazione di una pubblica assemblea per informare la popolazione.

     4. L'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni dal deposito della richiesta, sulla base degli elementi emersi nel corso del contraddittorio, esprime il proprio parere sul documento.

     5. Il parere di cui al precedente comma 4 non esclude la possibilità, da parte dell'autorità competente, di richiedere ulteriori informazioni al proponente.

     6. La risposta dell'autorità competente, unitamente al documento del proponente, viene resa disponibile per la consultazione da parte del pubblico, attraverso un comunicato stampa.

 

     Art. 11. (Misure di pubblicità e partecipazione al provvedimento).

     1. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7, il committente o l'autorità proponente provvede, a proprie spese, alla pubblicazione sul quotidiano a maggiore diffusione nella Regione di un annunzio nel rispetto dei seguenti indirizzi:

     a) l'annunzio deve avere un formato non inferiore a sei moduli e deve essere collocato in maniera evidente nella pagina di cronaca della Provincia interessata;

     b) l'annunzio, in linea di massima, deve contenere le seguenti informazioni:

     - intestazione: Richiesta di Pronuncia di compatibilità ambientale alla Regione Molise - Assessorato Regionale all'Ambiente;

     - indicazione del committente o dell'Autorità proponente, con la sede ed il relativo indirizzo;

     - specificazione dell'appartenenza dell'opera ad una delle categorie indicate nell'Allegato A o nell'Allegato B, riportando per esteso la denominazione desunta dagli elenchi;

     - chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa con l'eventuale indicazione, se ritenuto opportuno, dei confini di proprietà;

     - descrizione sommaria del progetto comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento;

     - specificazione che il progetto e lo studio di impatto ambientale rimarrà depositato, presso gli uffici dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, per la pubblica consultazione ed eventuali istanze, osservazioni o pareri da presentare, entro il termine di quarantacinque giorni, allo stesso ufficio dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

     2. Per la fase di Screening, il committente o l'Autorità proponente provvederà ugualmente alla pubblicazione di un avviso sul quotidiano a maggiore diffusione regionale, da collocare nella pagina di cronaca della provincia interessata al progetto e recante, anche se in misura più ridotta, le medesime informazioni di cui al comma 1 e con la specificazione che il termine per la consultazione da parte del pubblico e per le eventuali osservazioni o istanze è limitato a trenta giorni.

 

     Art. 12. (Studio di Impatto Ambientale SIA).

     1. Lo Studio di Impatto Ambientale è predisposto a spese e cura del committente o dell'Autorità proponente secondo le indicazioni riportate nell'allegato C e deve contenere, anche in seguito agli esiti della fase di scoping, almeno le seguenti informazioni:

     a) descrizione del progetto, con l'indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso;

     b) la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento ai parametri standards previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;

     c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;

     d) descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

     2. Al SIA deve essere allegato un riassunto non tecnico, di agevole interpretazione e riproduzione, contenente tutte le informazioni trasmesse e corredato degli elaborati grafici essenziali.

     3. Ai fini della predisposizione del SIA, il committente o l'Autorità proponente ha diritto alle informazioni ed ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 13. (Procedure di progetti con impatti ambientali a carattere interregionale).

     1. Nel caso di progetti di opere o interventi sottoposti a V.I.A., che risultino localizzati anche sul territorio di Regioni confinanti, l'Assessorato Regionale all'Ambiente effettua la procedura di V.I.A. in collaborazione con le Regioni cointeressate e il Direttore del Servizio di cui all'articolo 8, comma 2, rilascia il provvedimento di VIA d'intesa con tali regioni [6].

     2. Nel caso di progetti di opere o interventi soggetti a VIA, localizzati nel territorio della Regione Molise e che possano produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni, l'Autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni, nonché di Province, Comuni ed Enti di Gestione di aree protette interessati appartenenti a tali regioni.

 

     Art. 14. (Spese istruttorie).

     1. Le spese per l'istruttoria relative alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale sono a carico del committente o dell'Autorità proponente e saranno determinate in relazione al valore dell'opera o dell'intervento secondo i criteri che saranno definiti dalla Giunta Regionale.

     2. La Regione, in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio, istituirà un apposito capitolo di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

 

     Art. 15. (Attività di ricerca e di sperimentazione).

     L'Amministrazione regionale promuove ricerche e sperimentazioni in materia di impatto ambientale avvalendosi, se necessario, di enti, organismi, istituti specializzati, strutture universitarie, società ed esperti con i quali può stipulare apposite convenzioni.

 

     Art. 16. (Diffusione della cultura sull'ambiente).

     L'Amministrazione Regionale diffonde i dati degli studi promossi ai sensi del precedente art. 15 e promuove la diffusione della cultura sull'ambiente mediante attività pubblicitarie, convegni e mostre.

 

     Art. 17. (Strumenti informativi).

     L'Amministrazione Regionale provvede alla costituzione di un sistema informativo finalizzato alla Valutazione dell'Impatto Ambientale, accessibile agli Enti pubblici. Allo stesso sistema possono accedere anche i privati dietro pagamento di un contributo stabilito dalla stessa Amministrazione Regionale.

 

     Art. 18. (Rapporto sullo stato dell'ambiente).

     Entro un anno dalla costituzione del sistema informativo di cui al precedente art. 17 e, successivamente, con frequenza annuale, l'Assessorato Regionale all'Ambiente predispone un rapporto sullo stato dell'ambiente nella regione Molise, sulla base delle informazioni derivanti dallo stesso sistema e dell'apporto collaborativo di tutti i settori che hanno comunque competenze, a qualsiasi livello, sull'assetto del territorio e sulla tutela ambientale.

 

     Art. 19. (Sanzioni). [7]

     1. Qualora, durante la costruzione o l'esercizio delle opere soggette a V.I.A., vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati ai sensi della legge medesima ovvero variazioni ai progetti che possano comportare significativi mutamenti dell'impatto ambientale, il Direttore del Servizio di cui all'articolo 8, comma 2 ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio fissandone i termini entro un ragionevole lasso di tempo e dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.

     2. Qualora dalle violazioni accertate siano derivate significative variazioni dell'impatto ambientale, il Direttore del Servizio di cui all'articolo 8, comma 2 ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime.

     3. La mancata attuazione dei provvedimenti adottati dal Direttore del Servizio di cui all'articolo 8, comma 2 ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, comporta la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

 

     Art. 20. (Modifiche degli allegati).

     1. Gli allegati A e B della presente legge possono essere integrati con atto del Consiglio Regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. Gli allegati C e D della presente legge possono essere modificati con atti della Giunta Regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

     Art. 21. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

ALLEGATO A [8]

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI

(Art. 3, comma 2)

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha..

 

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

 

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

 

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

 

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

 

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc..

 

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

 

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha. o le aree esterne interessate superano i 5 ha., oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

 

i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

 

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

 

m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento e ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13 e D14).

 

n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc. (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997);

Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc..

 

o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc. oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22).

 

p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

 

q) Cave e torbiere con più di 500.000 mc./a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

 

r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 mc..

 

s) Attività di coltivazione di minerali solidi.

 

t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

 

u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

 

v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 22/1997).

 

z) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.

 

ALLEGATO B

ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI

di cui all'art. 3 comma 3 e 4

1. Agricoltura:

     a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.;

     b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha.; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.;

     c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg.) 750, posti scrofe;

     d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha.;

     e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.;

     f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha..

 

2. Industria energetica ed estrattiva:

     a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

     b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

     c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

     d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 km.;

     e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

     f) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 km..

 

3. Lavorazione dei metalli:

     a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m[3] di volume;

     b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

     c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

     - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

     - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

     - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

     d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

     e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

     f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio e a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

     g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m[3];

     h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;

     impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

     costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

     i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.;

     l) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m[3] di volume.

 

4. Industria dei prodotti alimentari:

     a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

     b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

     c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

     d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

     e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m[3] di volume;

     f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

     g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

     h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

     i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

 

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta:

     a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;

     b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

     c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

     d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

 

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

     a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

 

7. Progetti di infrastrutture:

     a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.;

     b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiore ai 40 ha.;

     progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.;

     c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

     d) derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;

     e) interporti;

     f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;

     g) strade extraurbane secondarie;

     h) costruzione di strade di scorrimento in arca urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

     i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

     l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili al tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

     m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.;

     n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

     o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

     p) aeroporti;

     q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonché progetti d'intervento su porti già esistenti;

     r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

     impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento e di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 22/1997);

     s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento e di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/1997);

     t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc. oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22);

     u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 mc. (operazione di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997);

     v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

     z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km..

 

8. Altri progetti:

     a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha., centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti- letto o volume edificato superiore a 25.000 m[3], o che occupano una superficie superiore ai 20 ha., esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

     b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

     c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.;

     d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;

     e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m[3] di volume;

     f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

     g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.;

     h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.;

     i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

     l) cave e torbiere;

     m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;

     n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

     o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perostidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

     p) progetti di cui all'allegato "A" che servono esclusivamente ed essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

 

ALLEGATO C

INFORMAZIONI

di cui all'articolo 12, comma 1

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

     - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

     - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

     - la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

     - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto;

     - le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

 

2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

 

3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.

 

4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:

     - dovuti all'esistenza del progetto;

     - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

     - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

 

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

 

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei

punti precedenti.

 

7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di

conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

 

ALLEGATO D

ELEMENTI DI VERIFICA

di cui all'articolo 9, comma 4

1. Caratteristiche.

     Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

     - dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità); [1]

     - utilizzazione delle risorse naturali;

     - produzione di rifiuti;

     - inquinamento e disturbi ambientali;

     - rischio di incidenti;

     - impatto sul patrimonio naturale storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

 

2. Ubicazione del progetto.

     La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

     - la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

     - la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

     a) zone costiere;

     b) zone montuose e forestali;

     c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

     d) zone a forte densità demografica;

     e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;

     f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

     g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.

 

 

[1] Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata del progetto ed alla dimensione spaziale e temporale degli impatti.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.

[7] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 2019, n. 17.

[8] Allegato così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2000, n. 46.