Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 programmazione economica |
Data: | 08/02/2021 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Ulteriori contributi a favore degli operatori economici. |
Art. 3. Sostegno ai Consorzi turistici |
Art. 4. Conferma dei finanziamenti per gli interventi a valere sul bando PISUS. |
Art. 5. Scorrimento della graduatoria Carta di qualificazione del conducente. |
Art. 6. Norme finanziarie. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 6.5.44 - L.R. 8 febbraio 2021, n. 1.
Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.
(B.U. 10 febbraio 2021, n. 6 - S.O. n. 7)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale in materia di azioni di sostegno ai settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia, detta ulteriori disposizioni per assicurare il ristoro dei danni economici ai settori produttivi, in continuità con le misure adottate a partire dalla
Art. 2. Ulteriori contributi a favore degli operatori economici.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ed erogato con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, della
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di contributo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all'articolo 5, comma 1-ter, della
4. Le economie derivanti dall'utilizzo delle risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate al CATA e al CATT FVG di cui all'articolo 5, comma 1-ter, della
Art. 3. Sostegno ai Consorzi turistici [1].
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Consorzi turistici e delle reti d'impresa turistiche che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica [2].
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ed erogato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1-bis, della
3. In considerazione dell'attività svolta dai Consorzi e dalle reti d'impresa turistiche a favore delle imprese turistiche del territorio e della necessità di garantire la continuità dei servizi anche in assenza di svolgimento dell'attività da parte dei Consorzi stessi e dei loro consorziati e delle reti d'impresa turistiche, il contributo massimo concedibile per ogni soggetto è determinato in 50.000 euro per i Consorzi e in 20.000 euro per le reti d'impresa turistiche, tenendo conto della riduzione di fatturato intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
4. Le domande di contributo dovranno essere conformi al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio Turismo, da pubblicarsi sul sito internet istituzionale e, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno includere un prospetto riassuntivo dei fatturati mensili realizzati nel periodo febbraio 2020 - gennaio 2021 e nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oltre all'ulteriore documentazione prevista nel modello approvato.
5. Al contributo di cui al comma 1 si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4. Conferma dei finanziamenti per gli interventi a valere sul bando PISUS.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 57, comma 5, della
Art. 5. Scorrimento della graduatoria Carta di qualificazione del conducente.
1. Il Servizio regionale competente è autorizzato, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, a scorrere la graduatoria di cui all'articolo 5, commi da 17 a 21, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 6. Norme finanziarie.
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 21.396.432,78 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
5. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Rubrica così modificata dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della