§ 17.2.393 - Ordinanza 20 marzo 2020, n. 95.
Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:20/03/2020
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016
Art. 2.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017
Art. 3.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017
Art. 4.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017
Art. 5.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017
Art. 6.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018
Art. 7.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 61 del 1° agosto 2018
Art. 8.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018
Art. 9.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 68 del 5 ottobre 2018
Art. 10.  Modifiche all'ordinanza commissariale n. 85 del 6 giugno 2019
Art. 11.  Domanda di contributo presentata da un solo proprietario o soggetto legittimato
Art. 12.  Definizione modalità attuative dell'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016
Art. 13.  Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici
Art. 14.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.393 - Ordinanza 20 marzo 2020, n. 95.

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonchè disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter e dell'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, definizione delle modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici.

(G.U. 16 maggio 2020, n. 125)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Il Commissario straordinario del Governo, avv. Giovanni Legnini, per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295;

     Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 con particolare riferimento all'art. 38;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

     Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Misure per la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

     Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;

     Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

     Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e in particolare l'art. 7;

     Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

     Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017», recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017».

     Visto il «protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», approvato con l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 con particolare riferimento all'art. 6 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi;

     Vista l'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante «Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018;

     Vista l'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività.»

     Considerata l'urgenza di provvedere, garantendo la continuità con i lavori istruttori svolti con il precedente Commissario, nonostante la necessità di un diverso sistema di classificazione delle ordinanze, e delle relative modifiche, per materie e contenuti unitari che ne rendano più agevole la comprensione e l'efficacia;

     Vista l'intesa raggiunta nella cabina di coordinamento del 14 febbraio 2020;

     Vista l'intesa acquisita, in ragione delle modifiche apportate, attraverso note prot. n. 5732 del 20 marzo 2020 a firma della presidente della Regione Umbria, prot. n. 5712 del 20 marzo 2020 a firma dell'Assessore alle politiche della ricostruzione della Regione Lazio, prot. n. 5639 del 19 marzo 2020 a firma del vice segretario generale della Regione Marche, prot. n. 5694 del 20 marzo 2020 a firma del presidente della Regione Abruzzo;

     Visto l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, che dispone la possibilità per l'organo emanante di dichiarare, con motivazione espressa, la provvisoria efficacia;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016

     1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il costo dell'intervento inoltre comprende le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 189/2016».

 

     Art. 2. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017

     1. All'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 3, comma 2-bis, dopo la lettera c) è inserita la lettera che segue:

     «c-bis: Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 189/2016»;

     b) all'art. 3, dopo il comma 9-quater, è inserito il seguente:

     «9-quinquies. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie con le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'art. 5, commi 9 e 10, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017»;

     c) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis. (Disciplina degli interventi unitari nel caso di complessi produttivi gravemente danneggiati). - 1. È possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due o più edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi facenti parte del medesimo complesso produttivo e riconducibili ad unico soggetto beneficiario.

     2. L'unitarietà dell'intervento viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice.

     3. I costi di eventuali demolizioni di unità strutturali con livelli operativi inferiori a L4 sono inclusi nel costo dell'intervento.

     4. Il contributo è determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte del medesimo complesso produttivo oggetto dell'istanza.»;

     d) dopo l'art. 6-bis è inserito il seguente:

     «Art. 6-ter. (Richiesta di autorizzazione alla progettazione di intervento di miglioramento sismico per edifici classificati con esito B o C della scheda Aedes). - Trova applicazione l'art. 2, comma 4 della O.C. 19/2017 anche per edifici, a destinazione prevalentemente produttiva classificati con esito B o C della scheda Aedes, per i quali la finanziabilità dell'intervento è disciplinata dalla presente ordinanza.»;

     e) all'art. 19, comma 1, secondo periodo le parole «dell'erogazione dei contributi» sono sostituite dalle parole «della domanda di contributo»;

     f) all'art. 19 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

     «1-bis. L'alienazione del diritto su un immobile produttivo prima della presentazione della domanda di contributo e la cessazione dell'attività produttiva che era in essere alla data dell'evento sismico che ha danneggiato o distrutto lo stesso immobile non pregiudica il diritto del nuovo proprietario dell'immobile a richiedere il contributo nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al precedente comma. Qualora il nuovo proprietario intenda utilizzare l'immobile per l'esercizio di un'attività produttiva diversa da quella in essere alla data degli eventi sismici avrà diritto di richiedere il contributo limitatamente all'importo necessario a consentire il ripristino dell'edificio sotto il profilo strutturale, previo impegno a ripristinare l'agibilità dell'intero immobile che costituisce presupposto all'erogazione del SAL finale.»;

     g) dopo l'art. 20 è inserito l'articolo che segue:

     «Art. 20-bis (Alienazione del diritto sull'immobile). - 1. L'alienazione del diritto su un immobile adibito all'esercizio di attività produttive non comporta perdita del diritto al contributo a condizione che sullo stesso immobile continui ad essere esercitata l'attività produttiva in essere alla data degli eventi sismici. Restano ferme le disposizioni regolanti le fattispecie di cui agli articoli 1-bis, 19, comma 1, comma 1-bis, e 20 della presente ordinanza.

     2. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione nonchè dei requisiti di cui all'allegato 1 unitamente alla dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.

     3. Qualora il soggetto beneficiario originario abbia usufruito della delocalizzazione temporanea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 2016, l'alienazione dell'immobile danneggiato o distrutto comporta anche l'alienazione dei diritti su ciascuna tipologia di delocalizzazione tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, della stessa ordinanza commissariale n. 9 del 2016, e il soggetto beneficiario subentrante deve comunque presentare all'ufficio speciale la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario conseguenti all'autorizzazione alla delocalizzazione.»;

     h) all'allegato 1, punto 9, è in fine aggiunto il periodo che segue: «Resta salvo quanto previsto al secondo periodo, del comma 1, dell'art. 19».

 

     Art. 3. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017

     1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 5, comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera che segue:

     «c-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 189/2016»;

     b) all'art. 11:

     1. è soppresso il comma 2;

     2. al comma 2-bis le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1»;

     3. dopo il comma 2-bis sono inseriti i commi che seguono:

     «2-ter. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.

     2-quater. Nel caso in cui l'alienazione del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla presente ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento simico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.»;

     c) all'art. 15, comma 5-bis, sono apportate le modifiche che seguono:

     al primo periodo le parole «strutturalmente e funzionalmente interconnessi» sono sostituite dalle parole «strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi»;

     al secondo periodo le parole «di cui all'art. 8» sono sostituite dalle parole «dell'art. 11, comma 9 del decreto-legge»;

     d) all'art. 18, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di euro 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione.»;

     e) all'allegato 1, tabella 7, la lettera h) è sostituita dalle lettere che seguono:

     «1.h) del 5% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell'edificio, il rapporto fra la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia > di 1,2;

     2.h) nei soli casi di cui alla lettera precedente, di un ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell'edificio e per almeno il 30% della superficie resistente del piano considerato, si riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate (ciottoli, pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati, o con paramento di limitato spessore e nucleo interno, o in cattive condizioni, o grossolanamente squadrato, o del tipo «a sacco», o a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.), o di calcestruzzo o argilla espansa o laterizio, con percentuale di foratura superiore al 55% del rapporto tra la somma delle aree dei fori e la superficie vuoto per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione riscontrata deve essere chiaramente evidenziata.»;

     3.h) limitatamente agli immobili per i quali gli strumenti urbanistici impongano nella riedificazione il mantenimento della sagoma o della superficie lorda, nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura le superfici utili ai fini del calcolo del costo convenzionale sono determinate al netto dello spessore delle nuove strutture verticali.».

 

     Art. 4. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017

     1. All'art. 6, comma 9, dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, dopo le parole «del contributo riconosciuto.» sono aggiunte infine le parole «oltre Iva e contributi previdenziali.».

 

     Art. 5. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017

     1. All'art. 12 dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) al primo periodo del comma 5 dopo le parole «riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà»;

     b) il quarto periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «Le spese per l'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte del comune e per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge. Tali spese sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vicecommissario, sulla base di una stima presuntiva delle stesse determinata da indagini di mercato effettuate dal comune interessato.»;

     c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. Il compenso per la realizzazione del piano attuativo di cui comma 3 è calcolato secondo le modalità indicate all'art. 10 dell'ordinanza n. 39/2017.»;

     «6-ter. Per la redazione del progetto di cui al comma 6, il Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva dei costi comunicata dal comune e calcolata sull'importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferisce le somme corrispondenti sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vicecommissario. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati all'art. 4, comma 9, lettera a) e b) dell'ordinanza n. 56/2018.».

 

     Art. 6. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018

     1. All'art. 9-bis, dopo il comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto il comma che segue:

     «2-bis. Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 9 della presente ordinanza, la data da prendere a riferimento è quella dell'evento sismico che ha causato il primo danneggiamento.»

 

     Art. 7. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 61 del 1° agosto 2018

     1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per le gli interventi di cui al comma 1 è stanziata per gli anni 2020 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 189 del 2016.».

 

     Art. 8. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018

     1. All'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Qualora all'esito delle verifiche di cui al presente articolo risulti l'incompletezza o l'irregolarità della RCR o della documentazione allegata, gli uffici speciali provvedono alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda e della documentazione ad essa allegata fissando allo scopo il termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine gli uffici speciali procedono a notificare la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni gli uffici speciali trasmettono al vice commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.»;

     b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Le comunicazioni di cui al comma 6 sospendono i termini di cui al comma 1.»

 

     Art. 9. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 68 del 5 ottobre 2018

     1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, come modificata dall'ordinanza n. 70 del 31 dicembre 2018, e dall'ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2020, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2020».

     2. All'art. 3, comma 1-bis, le parole «31 marzo 2019» sono sostituite con «30 giugno 2020».

 

     Art. 10. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 85 del 6 giugno 2019

     L'art. 1 dell'ordinanza 85 del 2 agosto 2019 è sostituito integralmente dal seguente:

     «Art. 1 (Modifica alle ordinanze nn. 4 del 17 novembre 2016, 13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017). - «Gli articoli 2, comma 3, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 4/2016, 13, comma 4-bis dell'ordinanza commissariale n. 13/2017 e 12, comma 4-bis, dell'ordinanza commissariale n. 19/2017 sono sostituiti dalla seguente previsione:

     «Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione del contributo concedibile, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'ufficio speciale, alternativamente:

     a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta in via diretta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

     b) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

     Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà produrre:

     1) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;

     2) autocertificazione proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

     3) autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall'impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso;

     5) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonchè con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, nè di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.»

 

     Art. 11. Domanda di contributo presentata da un solo proprietario o soggetto legittimato

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata ai sensi del comma 2-ter dello stesso art. 6 e cioè da uno dei comproprietari o da uno dei soggetti legittimati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sempre dell'art. 6 del decreto-legge con riferimento ad una unità immobiliare o ad una unità strutturale coincidente con una unità immobiliare, alla stessa deve essere allegata, unitamente alla idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesti la quota di proprietà e il nominativo di ciascuno dei proprietari dell'unità strutturale o delle unità immobiliari e di non avere ricevuto alcuna opposizione o diniego da parte di tali soggetti.

 

     Art. 12. Definizione modalità attuative dell'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016

     1. Per la presentazione della domanda di contributo con le modalità di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189/2016 costituisce condizione necessaria che gli interventi conseguenti al progetto presentato riguardino edifici con sole inagibilità parziali.

     2. È necessario inoltre che gli interventi previsti nel progetto presentato, anche se circoscritti ad una sola unità immobiliare, ripristinino l'agibilità delle unità immobiliari inagibili e garantiscono l'esecuzione di interventi di riparazione locale dell'edificio.

 

     Art. 13. Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici

     1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

     2. La percentuale di cui al precedente comma è elevata al 10% dell'importo dei lavori relativi al complesso degli interventi finanziati ad uno stesso soggetto attuatore per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale di ciascun intervento [1].

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili e opere d'arte esistenti negli immobili pubblici danneggiati oggetto di intervento, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale [2].

     4. I soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di edifici scolastici di cui occorre assicurare la continuità delle relative attività scolastiche, possono applicare la percentuale di cui al comma 2 alla somma complessiva dei relativi importi lavori, al fine di attuare soluzioni unitarie ottimizzandone i costi di realizzazione e gestione [3].

     5. La somma complessiva derivante dall'applicazione del comma 4 può essere utilizzata in maniera unitaria, anche attraverso una pluralità di interventi, per la costruzione o la locazione di immobili o strutture temporanee a uso scolastico, per la rifunzionalizzazione ad uso scolastico di immobili di proprietà pubblica e, ove necessario, di immobili privati da assoggettare a locazione, per l'attrezzamento e il trasloco delle sedi scolastiche e per tutto quanto risulti necessario per assicurare la continuità delle attività scolastiche precedentemente ospitate negli immobili oggetto di tutti gli interventi di cui utilizzate le somme al comma 4 [4].

     6. Per addivenire all'accorpamento in un unico intervento delle somme di cui ai commi precedenti, i soggetti attuatori dovranno predisporre e consegnare all'USR un cronoprogramma unitario contenente le fasi di intervento e i trasferimenti della popolazione scolastica, in grado di dimostrare la fattibilità della realizzazione di un'unica struttura provvisoria e quindi la correttezza della programmazione lavori [5].

 

     Art. 14. Entrata in vigore ed efficacia

     1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 542


[1] Comma aggiunto dall'art. 12 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 109 e così sostituito dall'art. 13 della Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 131.

[2] Comma aggiunto dall'art. 12 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 109.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della Ordinanza 29 marzo 2024, n. 172.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della Ordinanza 29 marzo 2024, n. 172.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della Ordinanza 29 marzo 2024, n. 172.