§ 4.5.113 - L.R. 24 luglio 2020, n. 72.
Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:24/07/2020
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo della l.r. 57/2019
Art. 2.  Modifiche al preambolo della l.r. 57/2019
Art. 3.  Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 57/2019
Art. 4.  Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2019
Art. 5.  Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 57/2019
Art. 6.  Normativa di riferimento. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2019
Art. 7.  Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2019
Art. 8.  Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 57/2019
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 4.5.113 - L.R. 24 luglio 2020, n. 72.

Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019.

(B.U. 29 luglio 2020, n. 73)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);

Considerato quanto segue:

1. È necessario ampliare la portata dell’intervento originariamente previsto a sostegno della razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, prevedendo anche la possibilità di concedere a singole società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, nonché a società che erogano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico, le agevolazioni del fondo costituito ai sensi della l.r. 57/2019, tenuto conto che il ruolo di dette società, quali attori del trasferimento tecnologico, è meritevole del sostegno pubblico. Le società in questione, potenziali beneficiarie dell’agevolazione, non sono solo quelle già indicate dalla l.r. 57/2019 ai fini del processo di razionalizzazione, ma sono anche le società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana, in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché le società, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana, in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;

2. È necessario confermare che le agevolazioni possono essere concesse dal fondo nella forma dell’assunzione di partecipazioni, oppure nella forma del prestito, oppure del contributo a fondo perduto;

3. È necessario modificare in parte la natura delle risorse assegnate al fondo per il trasferimento tecnologico le quali, per la quota dedicabile alla concessione del contributo a fondo perduto, passano da conto capitale a parte corrente, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di intervento del fondo in funzione delle diverse finalità ammissibili al contributo stesso. Si rileva, infatti, come i potenziali destinatari degli interventi abbiano esigenze varie meritevoli di sostegno: non solo afferenti a progetti di investimento, ma anche al miglioramento gestionale;

4. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al titolo della l.r. 57/2019

1. Il titolo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico), è sostituito dal seguente: “Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico”.

 

     Art. 2. Modifiche al preambolo della l.r. 57/2019

1. Dopo il punto 6 del preambolo della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

“6 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, l'operatività del fondo è estesa a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;”.

 

     Art. 3. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 57/2019

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

“1 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, la Regione può incentivare anche singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 57/5019 dopo le parole: “Per le finalità di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 1 bis”.

 

     Art. 4. Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 57/2019 dopo le parole: “di cui all'articolo 1” sono inserite le seguenti: “, comma 1”.

 

     Art. 5. Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 57/2019

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 bis, il fondo di cui all’articolo 2 può intervenire anche a favore di singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a favore di società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.

2. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo:

a) le società che svolgono attività a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico i cui ricavi per tali attività siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi;

b) le società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi.

3. Il valore dei ricavi indicato al comma 2, nonché l'operatività esclusiva o prevalente di cui al comma 1, sono attestati da un revisore legale iscritto nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). L'operatività è prevalente se almeno il 51 per cento del fatturato è realizzato in Toscana.

4. Il fondo interviene nelle forme previste dall’articolo 2, comma 2. In caso di conferimento di capitale, l’agevolazione consiste nell’assunzione di partecipazioni di minoranza non superiori al 40 per cento del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di sette anni.

5. Qualora il fondo intervenga a favore di società tra quelle elencate all’articolo 2, comma 3, lettera b), non deve essersi verificata la dismissione prevista all’articolo 5, comma 2.”.

 

     Art. 6. Normativa di riferimento. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2019

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 57/2019, dopo le parole: “Gli incentivi economici di cui all’articolo 2”, sono aggiunte le seguenti: “e all’articolo 2 bis”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 57/2019 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli incentivi economici di cui all’articolo 2 bis possono essere concessi per importi superiori a quelli di cui al comma 1, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.”.

 

     Art. 7. Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2019

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 57/2019 dopo le parole: “Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo” sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 2, oppure un settennio nel caso di intervento ai sensi dell’articolo 2 bis, o qualora i soggetti beneficiari degli interventi di cui agli articoli 2 e 2 bis siano stati oggetto di ingresso di altri soci, con relativo aumento di capitale,”.

 

     Art. 8. Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 57/2019

1. L’articolo 6 della l.r. 57/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - Norma finanziaria

1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai fini della sua operatività secondo quanto stabilito dall’articolo 2 bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte, per l’importo di euro 200.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 56.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

- in diminuzione, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.

- in aumento, Missione di spesa 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.

3. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 2 bis, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.

4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 3, per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.