§ 2.14.43 - L.R. 13 luglio 2020, n. 20.
Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia SARS-CoV-2


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:13/07/2020
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Misure a sostegno delle imprese
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.14.43 - L.R. 13 luglio 2020, n. 20.

Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia SARS-CoV-2

(B.U. 13 luglio 2020, n. 40)

 

Art. 1. Misure a sostegno delle imprese

1. Al fine di contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione è autorizzata alla costituzione di un apposito strumento finanziario, di natura rotativa, finanziato con risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea, finalizzato a favorire l'accesso al credito per i soggetti che svolgono attività economica con sede operativa in Sardegna (missione 14 - programma 05 - titolo 2).

2. La concessione dei finanziamenti a favore degli operatori economici di cui al comma 1 può essere effettuata anche attraverso appositi accordi con istituzioni nazionali e dell'Unione europea che garantiscono effetti moltiplicatori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, sono definiti i criteri, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione.

4. I finanziamenti sono concessi sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e, in quanto applicabile, della comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la quota di cofinanziamento regionale quantificata per l'anno 2020 nel limite di spesa pari a euro 40.000.000, si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 giugno 2020, n. 16 (Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria), (missione 14 - programma 01 - titolo 2), e di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), (missione 14 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC08.8533), ciascuna rispettivamente di euro 20.000.000.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegato 1

(Omissis)