§ 2.6.37 - L.R. 7 maggio 2020, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:07/05/2020
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 26/2014 in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.6.37 - L.R. 7 maggio 2020, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi

(B.U. 8 maggio 2020, n. 19 suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 26/2014 in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 3, dopo la parola 'riqualificazione' sono inserite le seguenti: 'anche ai fini della sicurezza' e dopo le parole 'opere in ambito montano' sono inserite le seguenti: ', al mantenimento degli stessi, all'innovazione tecnologica, agli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di fruizione da parte delle persone diversamente abili, nonché alla formazione e all'addestramento del personale che vi opera';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

'1 bis. I contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione, riqualificazione anche ai fini della sicurezza, gestione sostenibile e accessibilità di rifugi e bivacchi possono essere concessi fino all'ammontare dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

'4 bis. La deroga prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, si applica anche ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi' per i quali non sia già avvenuta la completa erogazione dei finanziamenti.'.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione del comma 1 bis dell'articolo 4 e del comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 26/2014, come introdotti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, quantificate in euro 1.300.000,00 nel 2020 e in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2021-2022, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

3. Per gli esercizi successivi al 2022 alle spese di cui al comma 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.