Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 risorse idriche |
Data: | 18/05/2020 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e principi) |
Art. 2. (Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo) |
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 10/2017 in materia di rateizzazione del debito) |
Art. 4. (Proroga dei termini per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 4.7.52 - L.R. 18 maggio 2020, n. 8.
Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.
(B.U. 20 maggio 2020, n. 21 - S.O. n. 21)
Art. 1. (Oggetto e principi)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con
Art. 2. (Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo) [1]
1. Attesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della
2. La durata degli atti concessori è prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 57 bis nella
1. Dopo l'articolo 57 della
«Art. 57 bis. (Rateizzazione)
1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.
2. In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.
3. La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.».
Art. 4. (Proroga dei termini per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di pagamento del canone per l'annualità 2020 delle concessioni afferenti ai beni del demanio idrico e marittimo regionale e del demanio marittimo statale gestite dalla Regione e dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 22/2006, 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), e 10/2017 e delle concessioni per l'acquacoltura ai sensi della
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2021, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.