§ 3.6.197 - L.R. 14 novembre 2019, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) e ulteriori disposizioni normative.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:14/11/2019
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Modifica all'art. 24 della L.R. 39/2012.
Art. 2.  Modifica all'art. 26 della L.R. 39/2012.
Art. 3.  Modifiche all'art. 28 della L.R. 68/2012 e all'art. 4 della L.R. 77/2000.
Art. 4.  Contributo al Comune di Villa Celiera per sentieri e piste.
Art. 5.  Rifinanziamento L.R. 49/2017.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 3.6.197 - L.R. 14 novembre 2019, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) e ulteriori disposizioni normative.

(B.U. 20 novembre 2019, n. 46)

 

Art. 1. Modifica all'art. 24 della L.R. 39/2012.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci), è inserito il seguente:

"1-bis. Con lo scopo di promuovere e valorizzare l'immagine della Regione attraverso la capillarità dell'azione dei maestri di sci nei diversi comprensori sciistici abruzzesi, la Regione concede, per l'anno 2019, un contributo al Collegio regionale dei maestri di sci pari ad euro 100.000,00 quale quota di cofinanziamento all'acquisto delle divise di cui al comma 1.".

 

     Art. 2. Modifica all'art. 26 della L.R. 39/2012.

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"3. Per far fronte agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, è autorizzata per l'anno 2019 la spesa complessiva di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento "Contributo per l'acquisto delle divise ai Maestri di sci", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019-2021, alla Missione 7, Programma 01, Titolo 1. Ai fini della copertura della presente spesa, pari ad euro 100.000,00, al bilancio di previsione 2019-2021 è apportata, per l'anno 2019, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 7, Programma 01 per euro 100.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo n. 35001/2 per euro 100.000,00.".

 

     Art. 3. Modifiche all'art. 28 della L.R. 68/2012 e all'art. 4 della L.R. 77/2000.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), le parole "rispettivamente al 15% ed al 20%" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente al 25% ed al 30%".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sulla Missione 1, Programma 1, capitolo 1104/6 denominato "Compensi al collegio dei revisori dei conti" del bilancio del Consiglio regionale.

4. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 per le annualità 2020 e 2021 è assicurata dalla seguente variazione di bilancio, in termini di competenza, del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2019/2021 con riferimento ai medesimi esercizi:

a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di spesa 1104/6 denominato "Compensi al collegio dei revisori" in aumento di euro 20.000,00;

b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di spesa 1007/10 denominato "Restituzione contributi versati per vitalizio ex art. 1 c. 4-bis L.R. 36/2011" in diminuzione di euro 20.000,00.

5. Per gli oneri derivanti dal comma 1, per gli esercizi successivi si provvede con gli annuali stanziamenti di bilancio del Consiglio regionale.

6. Alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla FIRA viene riconosciuto, per l'attuazione della presente legge, il 2% annuo, oltre IVA, della dotazione iniziale, per tre anni.";

b) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per far fronte alle spese di gestione, alla FIRA è riconosciuto lo 0,5% annuo del fondo per tre anni, a valere esclusivamente sugli interessi che maturano sul fondo stesso.".

7. Dall'applicazione del comma 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. Contributo al Comune di Villa Celiera per sentieri e piste.

1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 2019 al Comune di Villa Celiera (Pe) un contributo di euro 20.000,00 a titolo di compartecipazione agli oneri diretti e indiretti derivanti da lavori urgenti e indifferibili necessari per la manutenzione e il rifacimento dell'attuale rete di 70 km di sentieri montani ricadenti nel proprio territorio nonché per la predisposizione, il rifacimento e la manutenzione di piste dedicate agli sport invernali.

2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo Comune Villa Celiera per sentieri e piste".

3. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 20.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo Comune Villa Celiera per sentieri e piste", per euro 20.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri" per euro 20.000,00.

4. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

 

     Art. 5. Rifinanziamento L.R. 49/2017.

1. È rifinanziata, per l'esercizio 2019, la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) per un importo di euro 250.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 1009/10 del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).