Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 05/11/2019 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. Limiti minimi di età |
Art. 2. Limiti massimi di età |
Art. 3. Disposizioni particolari |
Art. 4. Abrogazioni |
§ 79.3.133 - D.M. 5 novembre 2019, n. 167.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 10 gennaio 2020, n. 7)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato che il
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25 luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 9753 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Limiti minimi di età
1. Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è fissato in diciotto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 28 della
Art. 2. Limiti massimi di età
1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo I del
a) ventisei anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco;
b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, primo periodo, del
c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2, primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo periodo, del
d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;
e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 28 della
2. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo II del
a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore, salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo, del
b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155, comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3, primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo periodo, del
3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, lettera a), si applica il limite di età di trentasette anni di cui all'articolo 12, comma 2, della
Art. 3. Disposizioni particolari
1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma 6, del
2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del
Art. 4. Abrogazioni
1. È abrogato il
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2857