Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 25/11/2019 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 2. Modifiche alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 3. Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 4. Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 5. Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 |
Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 15.3.220 - D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.
(G.U. 9 gennaio 2020, n. 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche alla parte I del
1. All'articolo 4-sexies del
a) al comma 2, lettera a), le parole: «, per gli intermediari assicurativi ivi indicati» sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II.»;
d) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal
e) al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all'articolo 4-decies» sono sostituite dalle seguenti: «individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati».
2. All'articolo 4-septies, comma 1, del
3. L'articolo 4-decies del
4. All'articolo 4-terdecies del
a) al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le parole «entro il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale»;
b) al comma 1, lettera l), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attività indicate sub i) e ii) purchè, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto;».
Art. 2. Modifiche alla parte II del
1. All'articolo 13, comma 6, del
2. All'articolo 25-bis del
«2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.».
3. All'articolo 25-ter del
«2-quater. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all'articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del
2-quinquies. L'IVASS, l'Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 108-bis del
4. All'articolo 30, comma 9, del
5. All'articolo 31 del
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede.»;
b) al comma 3 le parole «soggetto abilitato» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto.».
6. All'articolo 31-bis, comma 4, del
7. All'articolo 32 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari)»;
b) al comma 2 le parole «nell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 30 e 30-bis».
8. All'articolo 32-ter del
«1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonchè i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2.».
9. Il Capo III-quater del Titolo III del
«Titolo III-Bis - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali
Capo I - Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali».
10. All'articolo 50-quinquies, comma 3, del
«e-bis) stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale che garantisca un'adeguata protezione alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.».
Art. 3. Modifiche alla parte III del
1. All'articolo 61, comma 1, del
«g) "mercato di crescita per le piccole e medie imprese": un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformità all'articolo 69;».
2. All'articolo 66-quater del
a) al comma 1, le parole «delle comunicazioni previste dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Consob può esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici.»;
c) il comma 6 è abrogato.
3. All'articolo 67-ter, comma 8, lettera b), del
4. All'articolo 68-quater del
«2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorità competente della sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse o all'autorità competente centrale nel caso in cui gli strumenti menzionati siano scambiati in più di una giurisdizione, i dati disaggregati delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e le altre posizioni.»;
5. Nella rubrica della Sezione VI del Capo II del Titolo I-bis della Parte III del
6. Nella rubrica e nei commi 1, 2, lettera a), 3, 4 e 5 dell'articolo 69 del
7. All'articolo 90-quinquies del
Art. 4. Modifiche alla parte IV del
1. All'articolo 100-ter, comma 1, del
2. All'articolo 120, comma 5, del
3. All'articolo 121, comma 6, del
4. All'articolo 122, comma 4, del
Art. 5. Modifiche alla parte V del
1. All'articolo 188, comma 1, del
2. All'articolo 189, comma 2, del
3. All'articolo 190, comma 2, lettera b), del
4. All'articolo 190.3, comma 1, del
«a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90-quinquies, commi 2 e 3;».
5. All'articolo 193-quinquies del
a) al comma 1 dopo le parole «ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «4-sexies, comma 5, nonchè delle misure adottate ai sensi dell'articolo»;
b) il comma 2 è abrogato.
6. All'articolo 194-septies, comma 1, lettera d), del
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del
1. La rubrica dell'articolo 9 del
2. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del
3. All'articolo 9 del
«1-bis. Nelle more dell'adeguamento del
4. All'articolo 9 del
«3-bis. Al
a) la definizione di "derivati" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2-ter) lettera a) del
b) la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del
Art. 7. Modifiche al
1. All'articolo 121-quater, comma 1, del
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 9, della
a) l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 del
b) tali contratti derivati su prodotti energetici C6 non sono considerati contratti derivati OTC ai fini della soglia di compensazione stabilita all'articolo 10 del
3. I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al comma 2 sono soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal
Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.