§ 5.2.204 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 52.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/12/2019
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria.


§ 5.2.204 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".

(B.U. 27 dicembre 2019, n. 150)

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.

1. Dopo l’articolo 6, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis. Misure a tutela della bigenitorialità.

1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l’istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:

a) l’attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull’andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;

b) l’attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.”.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.