§ 5.2.186 - L.R. 10 agosto 2012, n. 29.
Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:10/08/2012
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità e destinatari
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Priorità
Art. 4.  Fondo per le famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica
Art. 5.  Fondo per la locazione di immobili
Art. 6 bis.  Misure a tutela della bigenitorialità.
Art. 6.  Azioni a sostegno di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati
Art. 7.  Disposizioni attuative
Art. 8.  Relazione sullo stato di attuazione
Art. 9.  Norma finanziaria


§ 5.2.186 - L.R. 10 agosto 2012, n. 29. [1]

Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà.

(B.U. 17 agosto 2012, n. 67)

 

Art. 1. Finalità e destinatari

1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie di diritto e di fatto dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, interviene a sostegno sia delle famiglie composte da un solo genitore, dette monoparentali, sia dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà economica e con figli minori.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un’esistenza dignitosa, il recupero dell’autonomia abitativa e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie.

2 bis. La Giunta regionale, al fine di consentire una adeguata e capillare informazione in tutto il territorio regionale, promuove, in concomitanza all’emissione dei bandi per l’accesso ai finanziamenti, la conoscenza di tutte le iniziative previste dalla presente legge dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale, ovvero con ogni altra modalità ritenga opportuna ed invitando anche i comuni ad effettuare tale informazione con quegli strumenti che loro stessi ritengano effettivi ed efficaci a raggiungere tutta la popolazione.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:

a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;

b) dell’aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del nascituro;

c) della promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;

d) dell’accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati;

e) dell’accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;

f) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l’esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);

g) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

 

     Art. 3. Priorità

1. Ai fini degli interventi previsti, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:

a) reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare;

b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale (SSR);

d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

 

     Art. 4. Fondo per le famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica

1. Per la concessione del finanziamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), la Giunta regionale istituisce un fondo per agevolare l’autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; il contributo è concesso a fondo perduto.

2. Il contributo è ammesso, prioritariamente, per il finanziamento di spese sanitarie. Altri tipi di spesa sono individuati con provvedimento della Giunta regionale.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) da uno stanziamento iniziale della Regione;

b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1;

c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1.

 

     Art. 5. Fondo per la locazione di immobili

1. La Giunta regionale definisce, in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1, accordi con le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, individuanti forme di concorso totale o parziale nel pagamento di canoni di affitto da parte delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; il contributo regionale è concesso a fondo perduto.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce un fondo a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica per il pagamento dei canoni di affitto.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) da uno stanziamento iniziale della Regione;

b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1;

c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1.

 

     Art. 6 bis. Misure a tutela della bigenitorialità.

1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l’istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:

a) l’attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull’andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;

b) l’attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.

 

     Art. 6. Azioni a sostegno di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati

1. La Regione potenzia, ove necessario, le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge n. 54 del 2006, presso i consultori familiari, operanti nell’ambito territoriale di ciascuna azienda ULSS, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.

 

     Art. 7. Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le disposizioni attuative della presente legge ed in particolare quelle volte a stabilire le priorità tra gli aventi titolo ai sensi dell’articolo 3 nonché quelle necessarie per la richiesta dei contributi e per la gestione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5, secondo i principi della semplificazione amministrativa, della tempestività nell’erogazione dei contributi ai beneficiari e del sostegno al maggior numero di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, anche individuando le relative modalità ed attività di informazione e promozione delle diverse misure previste. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento; decorso tale termine la Giunta regionale ne prescinde.

 

     Art. 8. Relazione sullo stato di attuazione

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale, per il tramite della competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Gli oneri di parte corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 500.000,00, sono così suddivisi:

a) euro 200.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 4;

b) euro 300.000,00, per gli interventi di cui all’articolo 5.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2012 e per i successivi esercizi finanziari 2013-2014, si provvede mediante prelevamento di euro 500.000,00 dall’upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2012-2014, contestualmente la dotazione dell’upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" è incrementata di euro 500.000,00 nell’esercizio 2012.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 28 maggio 2020, n. 20. Testo aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 23 dicembre 2019, n. 52.