Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 23/12/2019 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e definizioni. |
Art. 2. Condizioni e limiti di applicazione. |
Art. 3. Titolo abilitativo e contributo di costruzione. |
Art. 4. Disposizioni attuative. |
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali. |
Art. 6. Abrogazioni. |
Art. 7. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 4.1.158 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 51.
Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi.
(B.U. 27 dicembre 2019, n. 150)
Art. 1. Finalità e definizioni.
1. La Regione del Veneto promuove il recupero dei sottotetti a fini abitativi con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo quanto previsto all’articolo 2.
2. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza.
Art. 2. Condizioni e limiti di applicazione.
1. Il recupero dei sottotetti è consentito purché risultino legittimamente realizzati alla data del 6 aprile 2019. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:
a) l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, di 2,20 metri per i Comuni montani disciplinati ai sensi della
b) il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo;
c) i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche ed energetiche ai sensi del
d) il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l’ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse.
2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, devono avvenire senza alcuna modificazione della sagoma dell’edificio esistente, delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, fatta salva la necessità di inspessire verso l’esterno le falde di copertura per garantire i requisiti di rendimento energetico. Il regolamento edilizio comunale determina le tipologie di apertura nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell’edificio sul quale si intende intervenire.
3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore comunale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli articoli 13 e 17 della
4. Il Consiglio comunale può disporre l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al comma 4, dell’articolo 3.
Art. 3. Titolo abilitativo e contributo di costruzione.
1. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del
3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare preferibilmente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.
4. Gli interventi di recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 2.
Art. 4. Disposizioni attuative.
1. Ai fini dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni della presente legge, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore:
a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della
b) i comuni dotati di PAT approvano la variante urbanistica secondo la procedure previste dalla legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11.
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali.
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della
2. I rinvii alla
3. Le volumetrie dei sottotetti recuperate ai sensi della presente legge non sono computabili ai fini dell’applicazione degli articoli 6 e 7 della
Art. 6. Abrogazioni.
1. La
Art. 7. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 2021, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del