§ 6.3.79 - L.R. 14 ottobre 2019, n. 21.
Assestamento delle previsioni di bilancio 2019-2021


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:14/10/2019
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Assestamento delle previsioni di bilancio)
Art. 2.  (Mutui e prestiti obbligazionari)
Art. 3.  (Stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.79 - L.R. 14 ottobre 2019, n. 21.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2019-2021

(B.U. 17 ottobre 2019, n. 84 - S.O. n. 2)

Art. 1. (Assestamento delle previsioni di bilancio)

1. Ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell’articolo 25 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dal Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018:

 

Previsioni di bilancio

euro

Residui attivi al 31 dicembre 2018

4.155.899.547,67

Residui passivi al 31 dicembre 2018

3.553.336.686,83

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

237.023.055,36

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

462.972.191,34

Fondo crediti di dubbia esigibilità

86.740.920,53

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2018

827.914.131,08

2. In conformità al rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31/12/2018

euro

Risultato di amministrazione al 31/12/2018 (lettera A del prospetto RDA)

(+) 730.481.745,22

Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

 (–) 674.356.947,73

Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)

 (–) 504.799.579,49

Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(–) 448.674.782,00

Fondo anticipazioni liquidità al 31/12/2018

(–) 7.375.815.084,74

Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)

(–) 7.824.489.866,74

3. In conformità al rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018, il risultato di amministrazione e l’avanzo di cassa al 31 dicembre 2018, come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

 

     Art. 2. (Mutui e prestiti obbligazionari)

1. L’autorizzazione per il ricorso al mercato finanziario per il triennio 2019-2021 è stabilita nel limite massimo:

a) di euro 436.030.371,06 per l’anno 2019, in riduzione per euro 214.914.807,20 rispetto a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 14/2018, di cui euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti ed euro 86.030.371,06 per le spese di investimento finanziate col ricorso al debito, autorizzate dalla Regione nell’esercizio finanziario 2018, ma non esigibili nella medesima annualità, ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011 e del paragrafo n. 9.1 dell’Allegato n. 4/2 al medesimo decreto;

b) di euro 530.768.164,64 per l’anno 2020, in aumento per euro 230.768.164,64 rispetto a quanto stabilito, in riferimento alla medesima annualità, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 14/2018;

c) di euro 250.000.000,00 per l’anno 2021, ai sensi di quanto già stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 14/2018.

2. Nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata di cui al paragrafo n. 5.3 dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, l’incremento dell’autorizzazione per il ricorso al mercato finanziario per l’anno 2020 di cui al comma 1, lettera b), è destinato esclusivamente alla copertura delle spese di investimento che, al momento della data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate a valere sull’annualità 2019. Al 31 dicembre 2019, gli stanziamenti delle spese di investimento per l’anno 2019, autorizzati nel limite previsto dal comma 1, lettera a), e riprogrammati nell’anno 2020 ai sensi del precedente periodo, costituiscono economia di spesa.

3. Alla contrazione del debito per le spese di investimento autorizzate nei limiti previsti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011 e del paragrafo n. 9.1 dell’Allegato n. 4/2 al medesimo decreto.

4. Ai sensi del comma 1, la dotazione finanziaria della tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del titolo 6 “Accensione Prestiti” è pari ad euro 436.030.371,06 per l’anno 2019, euro 530.768.164,64 per l’anno 2020 e ad euro 250.000.000,00 per l’anno 2021. L’elenco degli investimenti di cui al comma 1, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.

5. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 22.447.683,08 per l’anno 2020 ed euro 42.356.974,88 a decorrere dall’anno 2021, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”.

 

     Art. 3. (Stato di previsione dell’entrata e della spesa.

Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2019-2021)

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario corrente, l’ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari ad euro 34.613.392.514,97, in termini di competenza e ad euro 31.011.577.256,77, in termini di cassa per l’anno 2019;

b) pari ad euro 30.488.455.766,34, in termini di competenza, per l’anno 2020;

c) pari ad euro 30.039.614.906,46, in termini di competenza, per l’anno 2021.

2. Ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all’Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, come indicati in termini complessivi al comma 1:

la nota integrativa di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 (Allegato n. 1);

il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2019-2021 (Allegato n. 9);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 10).

3. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario corrente, è allegato alla presente legge il prospetto concernente le modifiche agli stanziamenti delle leggi regionali di spesa di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019) (Allegato n. 11).

4. Alla presente legge è allegato il prospetto concernente l’incremento dell’autorizzazione per il ricorso al mercato finanziario per l’anno 2020 di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), suddiviso per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 12).

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.