§ 2.2.75 - L.R. 29 marzo 2019, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:29/03/2019
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti [...]
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti [...]
Art. 3.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti [...]
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 2.2.75 - L.R. 29 marzo 2019, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

(B.U. 5 aprile 2019, n. 32)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, sono aggiunte le parole: “ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, è inserito il seguente:

“1 bis. Alla Società competono altresì funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, le parole: “e società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “e società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore della mobilità”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è sostituita dalla seguente:

“Progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria”.

2. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, dopo le parole: “delle opere stradali” sono inserite le seguenti: “sulla rete viaria demaniale, diversa da quella di cui al comma 1,” e le parole: “opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda della tipologia della rete viaria oggetto delle stesse” sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, la parola: “concorre” è sostituita dalle seguenti: “può concorrere”.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.