§ 5.2.145 - L.R. 16 aprile 2019, n. 18.
Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:16/04/2019
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Ambito soggettivo
Art. 3.  Principi per l’esecuzione degli appalti e concessioni
Art. 4.  Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell’incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione
Art. 5.  Tutela della stabilità occupazionale
Art. 6.  Valutazione dell’offerta. Elementi premianti
Art. 6 bis.  Esigenze sociali
Art. 7.  Suddivisione in lotti
Art. 8.  Oggetto
Art. 9.  Elenchi degli operatori economici
Art. 9 bis.  Elenco degli operatori economici della Giunta regionale
Art. 10.  Indagine di mercato
Art. 11.  Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 38/2007
Art. 12.  Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2007
Art. 13.  Prezzario regionale. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 38/2007
Art. 14.  Tutor di cantiere. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 38/2007
Art. 15.  Abrogazioni
Art. 16.  Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruità
Art. 17.  Disposizioni transitorie relative all’affidamento di lavori
Art. 18.  Norma finanziaria
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 5.2.145 - L.R. 16 aprile 2019, n. 18.

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007.

(B.U. 19 aprile 2019, n. 19)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera g);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Viste le linee guida ANAC n. 4/2016 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

 

Considerato quanto segue:

1. Gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico in quanto rappresentano una leva fondamentale per sostenere l’economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;

2. A seguito del riordino delle funzioni delegate alle province, in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56), con particolare riferimento alla viabilità e alla difesa del suolo, la Regione Toscana ha aumentato notevolmente l’impegno nella gestione diretta per l’affidamento di lavori pubblici, che si è aggiunto al già rilevante ruolo nell’acquisizione di beni e servizi anche come soggetto aggregatore;

3. La Regione Toscana, al fine di fare fronte al maggiore impegno richiesto nella gestione diretta per l’affidamento di lavori pubblici, di cui al punto 2, con la legge regionale 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007) ha previsto misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure di gara, coniugando il principio di concorrenza con la tempestività ed economicità delle procedure;

4. La Regione Toscana promuove la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi e, a tal fine, ha stipulato protocolli d’intesa per gli affidamenti in ambito socio-sanitario e un protocollo d’intesa con ANCI Toscana, CGIL, CISL, UIL, ANCE Toscana, Confcooperative Toscana, Legacoop Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana, Confartigianato Edilizia Toscana;

5. Per contrastare fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavori occorre garantire, in fase di esecuzione dei lavori e con la collaborazione delle Casse edili, che il documento unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativamente al cantiere relativo all’esecuzione dell’appalto;

6. Per tutelare la stabilità occupazionale del personale impegnato nei vari contratti d’appalto di servizi occorre individuare, in aggiunta ai contratti nazionali che già lo prevedono, misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente;

7. Al fine di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e di imprese “start up”, occorre prevedere l’inserimento di specifici criteri premianti nella valutazione delle offerte, nonché rafforzare l’onere motivazionale a carico delle stazioni appaltanti del territorio regionale nel caso in cui non si proceda alla suddivisione in lotti negli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria;

8. Per l’affidamento di contratti di lavori di cui all’articolo 36, del d.lgs. 50/2016, sono previste modalità differenziate e semplificate in relazione all’oggetto del contratto e all’importo, demandando all’ANAC la definizione, mediante linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

9. Le linee guida ANAC prevedono che le stazioni appaltanti, nel rispetto del proprio ordinamento, disciplinino le modalità di conduzione delle indagini di mercato e quelle per la costituzione e revisione degli elenchi di operatori, eventualmente distinte per fasce di importo, e i criteri di scelta dei soggetti da invitare, tenendo conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

10. In questa ottica, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici e al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, favorendo conseguentemente una opportuna omogeneità, si demanda alla Giunta regionale l’adozione di uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici;

11. Nei casi in cui non si proceda mediante l’utilizzo degli elenchi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione amministrativa in relazione alle finalità e all’importo dell’affidamento, si prevede quindi la facoltà, per la Regione e per le stazioni appaltanti individuate dalla presente legge, di effettuare il sorteggio degli operatori economici da invitare alla presentazione di offerta nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse risulti particolarmente elevato;

12. Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni e, al contempo, per rispondere all’esigenza di semplificare le procedure, il sorteggio è svolto con modalità informatizzata, avvalendosi della piattaforma per la gestione telematica dei contratti pubblici START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana);

13. In conformità ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE finalizzati a facilitare la massima partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, è opportuno prevedere che, nelle procedure che per importo e localizzazione degli interventi presentano interesse meramente locale, vi sia per le stazioni appaltanti la possibilità di garantire, mediante la procedura informatizzata, la presenza tra i soggetti da consultare di operatori economici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale;

14. Occorre rafforzare il ruolo dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito con la l.r. 38/2007, al fine di garantire il monitoraggio degli appalti pubblici del territorio regionale anche con riferimento alle procedure svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze;

15. È quindi necessario prevedere alcune modifiche alla l.r. 38/2007, anche per adeguarla al quadro normativo in materia di appalti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;

16. Resta fermo quanto previsto dalla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dalla l.r. 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana) per gli aspetti afferenti agli affidamenti dalle stesse disciplinate;

17. Al fine di consentire una rapida operatività delle disposizioni previste dalla presente legge, è infine necessario disporne l’entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2.

 

     Art. 2. Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) alla Regione, agli enti e alle agenzie istituiti con legge regionale nonché agli enti parco regionali;

b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;

c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, all’ente per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAR);

d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;

e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b), c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall’articolo 1 e dall’articolo 3, comma 1, lettere f), e g), del d.lgs. 50/2016, ad esclusione dei soggetti individuati all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione.

2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.

 

     Art. 3. Principi per l’esecuzione degli appalti e concessioni

1. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, nella documentazione di gara le stazioni appaltanti prevedono l’applicazione, per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, del contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell’ambito dell’appalto.

2. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 50 del d.lgs. 50/2016, negli appalti di servizi la Regione promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’uniformità dei trattamenti contrattuali ed il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori.

 

     Art. 4. Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell’incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione

1. La Regione promuove, in via sperimentale e con riferimento agli appalti di lavori pubblici affidati dalla stessa amministrazione regionale di importo superiore a euro 2.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, individuati con deliberazione della Giunta regionale, l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva e congruità dell’incidenza della manodopera, di seguito denominato DURC di congruità, al fine di verificare, in fase di esecuzione del contratto, che l’impresa esecutrice sia in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e che risulti congrua l’incidenza del costo della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione avvia un confronto con le parti sociali costituenti le Casse edili di emanazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, volto alla stipula di accordi con le stesse Casse edili aventi ad oggetto la disciplina del rilascio del documento di cui al comma 1.

3. La fase di sperimentazione del DURC di congruità ha durata di due anni. Successivamente la Regione, valutati i relativi esiti e sentite le parti sociali di cui al comma 2, disciplina la messa a regime dell’istituto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente per le lavorazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dei CCNL del settore edile.

5. La Regione può svolgere le attività di cui al comma 1 anche mediante il tutor di cantiere di cui all’articolo 22 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Il tutor di cantiere supporta il direttore dei lavori per l’effettuazione degli adempimenti finalizzati al rilascio, da parte delle Casse edili, del DURC di congruità.

 

     Art. 5. Tutela della stabilità occupazionale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 50 del d.lgs. 50/2016, al fine di tutelare la stabilità occupazionale nell’esecuzione dei contratti di appalto di servizi, laddove il riassorbimento del personale impiegato nell’attività oggetto del contratto sia previsto nel CCNL oppure nella documentazione di gara, l’appaltatore uscente è tenuto a fornire almeno le seguenti informazioni relative al proprio personale dipendente:

a) numero di unità;

b) qualifica e categoria professionale;

c) livello retributivo;

d) attività e mansioni svolte;

e) anzianità di servizio;

f) monte ore settimanale;

g) sede di lavoro;

h) numero di lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) CCNL applicato;

l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

2. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base della nuova gara per l’affidamento del contratto, tengono conto dell’incidenza economica del riassorbimento del personale di cui al comma 1.

3. Nel contratto di appalto è inserita una specifica clausola che impegna l’appaltatore uscente a fornire le informazioni previste.

 

     Art. 6. Valutazione dell’offerta. Elementi premianti

1. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto dei seguenti elementi:

a) misure di agevolazione per la partecipazione delle micro e piccole imprese ed effetti in termini di crescita e sviluppo occupazionale;

b) negli appalti che comportano l’impiego diretto di lavoratori, misure per l’inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla l. 68/1999, lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione e lavoratori in cassa integrazione.

2. Nelle procedure di affidamento di servizi, le stazioni appaltanti, oltre a quanto disposto al comma 1, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, possono tenere conto anche dei seguenti elementi:

a) misure dirette a favorire il riassorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente;

b) mantenimento dei diritti, dell’anzianità di servizio, del regime giuridico e delle condizioni retributive di provenienza dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente.

 

     Art. 6 bis. Esigenze sociali [1]

1. Per gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), le esigenze sociali di cui all’articolo 30, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016, che ispirano i criteri di aggiudicazione, da prevedere nei bandi, sono stabilite attraverso linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le esigenze sociali del comma 1 rispondono anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario.

 

     Art. 7. Suddivisione in lotti

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 51 del d.lgs. 50/2016, al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese negli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, nel provvedimento di indizione della gara le stazioni appaltanti sono tenute a fornire specifica e puntuale motivazione idonea a giustificare la scelta della mancata suddivisione in lotti dell’appalto.

 

CAPO II

Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori

 

     Art. 8. Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare nell’ambito delle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016, in applicazione delle linee guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione.

 

     Art. 9. Elenchi degli operatori economici

1. Al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categoria e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del d.lgs. 50/2016, evidenziando il possesso da parte degli operatori economici delle certificazioni di qualità, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori;

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, nell’ambito della disciplina delle modalità di costituzione e gestione degli elenchi, in conformità con le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, definisce i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

 

     Art. 9 bis. Elenco degli operatori economici della Giunta regionale [2]

1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l’elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d’importo e categorie di lavorazioni.

2. La Regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.

3. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l’utilizzo. Resta ferma la facoltà di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalità nonché dei principi di economicità e di efficacia.

4. L’elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) può utilizzare il medesimo elenco, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.

5. L’elenco di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità all’articolo 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di:

a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici;

b) assicurare l’assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell’elenco stesso.

 

     Art. 10. Indagine di mercato

1. Le stazioni appaltanti, quando procedono mediante indagine di mercato, individuano nella determina a contrarre il numero degli operatori da consultare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’articolo 36 del d.lgs. 50/2016.

2. Le stazioni appaltanti, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a quello indicato nella determina a contrarre, possono ridurre il numero degli operatori mediante sorteggio.

3. Le stazioni appaltanti utilizzano il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) per effettuare l’indagine di mercato e, in caso di previsione di sorteggio, nell’avviso sono espressamente previsti il ricorso a tale strumento e le modalità per rendere noti la data e il luogo di effettuazione dello stesso. Il sorteggio avviene con procedura informatizzata avvalendosi del medesimo sistema START, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

4. In considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare [3].

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

 

     Art. 11. Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 38/2007

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 38/2007 è inserita la seguente:

“c bis) all’elaborazione dei dati acquisiti e all’effettuazione di analisi statistiche con riferimento alle procedure di affidamento comprese quelle svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze, al fine di fornire uno strumento di supporto conoscitivo per la gestione delle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, nonché per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza delle stazioni appaltanti;”.

 

     Art. 12. Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2007

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

“3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio ed è composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;

b) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente;

c) un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle province e un rappresentante delle unioni di comuni della Toscana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) un rappresentante del sistema camerale toscano, designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana;

e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

f) un rappresentante della Commissione regionale delle professioni istituita dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

g) un rappresentante della Città metropolitana di Firenze, designato dalla stessa Città metropolitana.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

“3 bis. Le designazioni devono pervenire all’Osservatorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine, si procede alla nomina del Comitato con le designazioni di almeno cinque membri, ad esclusione del dirigente di cui al comma 3, lettera a).”.

3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

“4. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:

a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

e) un rappresentante delle casse edili;

f) un rappresentante dell’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL).”.

 

     Art. 13. Prezzario regionale. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 38/2007

1. L’articolo 12 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 Prezzario regionale

1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.

2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l’ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.

3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.

4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali.

5. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), numero 4).

6. L’Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.”.

 

     Art. 14. Tutor di cantiere. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 38/2007

1. L’articolo 22 della l.r. 38/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 Tutor di cantiere

1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al d.lgs. 50/2016.

2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti:

a) supporta il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

b) supporta il direttore dei lavori nella funzione di verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

c) supporta la stazione appaltante nella collaborazione con gli organi statali competenti in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1.

3. Per i compiti di cui al comma 2, lettera a), il tutor:

a) rileva gli eventuali fabbisogni formativi in materia di sicurezza e qualora, anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ravvisi carenze formative o di addestramento, in accordo al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, propone iniziative formative monitorandone gli esiti;

b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2.

4. La stima del corrispettivo da porre a base di gara per l’individuazione del tutor di cantiere è effettuata sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) con riferimento alla figura dell’ispettore di cantiere e i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

5. Il tutor non può svolgere attività formativa nei cantieri presso cui opera.

6. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008, senza oneri per la finanza pubblica, possono supportare sia le stazioni appaltanti nelle procedure di individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1, sia il tutor di cantiere nello svolgimento della propria attività.

7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), specifica i requisiti professionali e le prerogative del tutor di cantiere.”

 

     Art. 15. Abrogazioni

1. Gli articoli 17 e 36 della l.r. 38/2007 sono abrogati.

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie relative alla fase di sperimentazione del DURC di congruità

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, sono definiti la decorrenza della fase di sperimentazione del DURC di congruità di cui allo stesso articolo 3, i relativi aspetti organizzativi e le modalità per la determinazione del compenso del tutor.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie relative all’affidamento di lavori

1. Restano ferme, per le amministrazioni di cui all’articolo 2, le facoltà di ulteriore semplificazione previste dall’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

 

     Art. 18. Norma finanziaria [4]

1. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 9 bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 – 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025 per competenza e cassa per l'anno 2023 e per sola competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025:

Anno 2023:

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00;

- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 370.000,00.

Anno 2024:

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;

- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.

Anno 2025:

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;

- in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.

3. Dall’attuazione dell’articolo 9 bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 bis, comma 2, per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 7.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 6.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 2020, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 6.