§ 17.3.280 - Regolamento 14 novembre 2018, n. 1805.
Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:14/11/2018
Numero:1805


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Figure di reato
Art. 4.  Trasmissione del provvedimento di congelamento
Art. 5.  Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione
Art. 6.  Certificato di congelamento standard
Art. 7.  Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento
Art. 8.  Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento
Art. 9.  Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento
Art. 10.  Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento
Art. 11.  Riservatezza
Art. 12.  Durata del provvedimento di congelamento
Art. 13.  Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento
Art. 14.  Trasmissione dei provvedimenti di confisca
Art. 15.  Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione
Art. 16.  Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca
Art. 17.  Certificato di confisca standard
Art. 18.  Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca
Art. 19.  Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca
Art. 20.  Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca
Art. 21.  Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca
Art. 22.  Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca
Art. 23.  Legge applicabile all'esecuzione
Art. 24.  Notifiche in merito alle autorità competenti
Art. 25.  Comunicazioni
Art. 26.  Concorso di provvedimenti
Art. 27.  Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca
Art. 28.  Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca
Art. 29.  Restituzione alla vittima dei beni congelati
Art. 30.  Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni
Art. 31.  Spese
Art. 32.  Obbligo di informare i soggetti colpiti
Art. 33.  Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca
Art. 34.  Rimborso
Art. 35.  Statistiche
Art. 36.  Modifiche del certificato e del modello
Art. 37.  Esercizio della delega
Art. 38.  Relazioni e riesame
Art. 39.  Sostituzione
Art. 40.  Disposizioni transitorie
Art. 41.  Entrata in vigore


§ 17.3.280 - Regolamento 14 novembre 2018, n. 1805.

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

(G.U.U.E. 28 novembre 2018, n. L 303)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, (1)

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è data l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è stato comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

(3) Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato sono tra gli strumenti più efficaci per combattere la criminalità. L'Unione si è impegnata a garantire una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, in conformità del «Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini». (2)

(4) Poiché la criminalità spesso ha carattere transnazionale, per congelare e confiscare i beni strumentali e i proventi da reato è essenziale una cooperazione transfrontaliera efficace.

(5) L'attuale quadro giuridico dell'Unione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è costituito dalle decisioni quadro 2003/577/GAI (3) e 2006/783/GAI (4) del Consiglio.

(6) Dalle relazioni di attuazione della Commissione riguardanti le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI emerge che il vigente regime in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca non è pienamente efficace. Tali decisioni quadro non sono state attuate e applicate in maniera uniforme negli Stati membri e, di conseguenza, il riconoscimento reciproco è insufficiente e la cooperazione transfrontaliera non è ottimale.

(7) Il quadro giuridico dell'Unione sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca non ha tenuto il passo con i recenti sviluppi legislativi a livello di Unione e nazionale. In particolare, la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme minime comuni in materia di congelamento e di confisca dei beni. Tali norme minime riguardano la confisca dei proventi da reato e dei beni strumentali, anche in caso di malattia o di fuga dell'indagato o dell'imputato, laddove sia già stato avviato un procedimento penale per un reato, la confisca estesa e la confisca nei confronti di terzi. Tali norme minime riguardano anche il congelamento dei beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva dovrebbero rientrare anche nell'ambito di applicazione del quadro giuridico sul riconoscimento reciproco.

(8) Nell'adottare la direttiva 2014/42/UE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rilevato, in una dichiarazione, che l'efficacia del sistema di congelamento e di confisca nell'Unione è intrinsecamente legata al buon funzionamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca. Considerata la necessità di istituire un sistema globale per il congelamento e la confisca dei proventi da reato e dei beni strumentali nell'Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

(9) Nella comunicazione del 28 aprile 2015, intitolata «Agenda europea sulla sicurezza», la Commissione ha affermato che la cooperazione giudiziaria in materia penale si fonda su strumenti transfrontalieri efficaci e che il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è un elemento chiave del quadro di sicurezza. Ha inoltre ribadito la necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

(10) Nella comunicazione del 2 febbraio 2016, relativa a un «piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo», la Commissione ha sottolineato la necessità di assicurare che i criminali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni. La Commissione ha dichiarato che per smantellare le attività della criminalità organizzata che finanziano il terrorismo è essenziale privare tali criminali dei proventi da reato. A tal fine, la Commissione ha dichiarato che occorre garantire che tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca siano eseguiti nella massima misura possibile in tutta l'Unione attraverso l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco.

(11) Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile.

(12) È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere senza ulteriori formalità i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio.

(13) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale. «Procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale termine contempla pertanto tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE. Esso contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva. Benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro. Il procedimento in materia penale può comprendere anche indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto. I provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di procedimenti in materia civile o amministrativa dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca connessi ai reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca relativi ad altri reati. I reati contemplati dal presente regolamento non dovrebbero quindi essere limitati alla criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale, giacché l'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non impone tale limitazione per le misure che definiscono norme e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale.

(15) La cooperazione tra Stati membri, che si basa sul principio del riconoscimento reciproco e dell'esecuzione immediata delle decisioni giudiziarie, presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Tale cooperazione presuppone inoltre che siano garantiti i diritti dei soggetti colpiti dal provvedimento di congelamento o dal provvedimento di confisca. Tra i soggetti colpiti, che possono essere persone fisiche o giuridiche, dovrebbero essere annoverati il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca, o il soggetto che è proprietario dei beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento, ivi compresi i terzi in buona fede. Se tali terzi siano o meno direttamente lesi dal provvedimento di congelamento o dal provvedimento di confisca dovrebbe essere determinato in base alla legge dello Stato di esecuzione.

(16) Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»). Ciò comprende il principio che deve essere vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sulla nazionalità, sulla lingua, sulle opinioni politiche o sulla disabilità. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(18) I diritti procedurali di cui alle direttive 2010/64/UE (6), 2012/13/UE (7), 2013/48/UE (8), (UE) 2016/343 (9), (UE) 2016/800 (10) e (UE) 2016/1919 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero applicarsi, nei limiti dell'ambito di applicazione di tali direttive, ai procedimenti penali rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli Stati membri vincolati da tali direttive. In ogni caso, le garanzie previste dalla Carta dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In particolare, le garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali previste dalla Carta dovrebbero applicarsi ai procedimenti in materia penale ma che sono contemplati dal presente regolamento.

(19) Le norme per la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca dovrebbero garantire l'efficacia del processo di recupero dei beni di origine criminosa e nel contempo devono essere rispettati i diritti fondamentali.

(20) Nel valutare la doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione dovrebbe verificare se gli elementi di fatto alla base del reato in questione, quali risultano dal certificato di congelamento o dal certificato di confisca trasmesso dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione al momento della decisione sul riconoscimento, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo.

(21) Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione dovrebbe assicurare il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. A norma del presente regolamento, un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca dovrebbe essere emesso e trasmesso all'autorità di esecuzione di un altro Stato membro solo se avrebbe potuto essere emesso e utilizzato unicamente in un caso interno. L'autorità di emissione dovrebbe essere responsabile di valutare sempre la necessità e la proporzionalità di tali provvedimenti, dal momento che il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

(22) In alcuni casi, un provvedimento di congelamento può essere emesso da parte di un'autorità, designata dallo Stato di emissione, che abbia competenza in ambito penale ad emettere o applicare il provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale diversa da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero. In tali casi, l'ordine di congelamento dovrebbe essere convalidato da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione.

(23) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di congelamento o un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione dovrebbe trasmettere, unitamente al certificato di congelamento o al certificato di confisca, il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione quando effettuano o ritirano una tale dichiarazione. La Commissione dovrebbe mettere tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri e della Rete giudiziaria europea (RGE) prevista dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio (12). La RGE dovrebbe rendere le informazioni accessibili sul sito web di cui all'articolo 9 di tale decisione.

(24) L'autorità di emissione dovrebbe trasmettere un certificato di congelamento o un certificato di confisca, unitamente al provvedimento di congelamento o al provvedimento di confisca, se del caso, direttamente all'autorità di esecuzione o all'autorità centrale dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità, quali la posta raccomandata o la posta elettronica sicura. L'autorità di emissione dovrebbe poter ricorrere a tutti i canali o i mezzi di trasmissione pertinenti, compresi il sistema di telecomunicazione protetto della RGE, Eurojust, o altri canali di cui si avvalgono le autorità giudiziarie.

(25) Se l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che il soggetto contro il quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o di confisca concernente una somma di denaro disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa dovrebbe trasmettere il certificato di congelamento o il certificato di confisca relativo a tale provvedimento al suddetto Stato membro. Su tale base, il certificato può, ad esempio, essere trasmesso allo Stato membro in cui la persona fisica contro cui è stato emesso il provvedimento risiede o, qualora tale persona sia priva di un indirizzo permanente, allo Stato membro in cui essa risiede abitualmente. In caso di provvedimento emesso nei confronti di una persona giuridica, il certificato può essere trasmesso allo Stato membro in cui la persona giuridica è domiciliata.

(26) Ove la struttura dell'ordinamento giuridico interno lo renda necessario, gli Stati membri dovrebbero poter designare una o più autorità centrali ai fini della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati relativi a provvedimenti di congelamento o a provvedimenti di confisca. Tali autorità centrali potrebbero altresì fornire sostegno amministrativo, svolgere un ruolo di coordinamento e fornire assistenza nella raccolta di dati statistici, in modo da facilitare e promuovere il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

(27) In caso di trasmissione di un certificato di confisca concernente un provvedimento di confisca riguardante una somma di denaro a più di uno Stato di esecuzione, lo Stato di emissione dovrebbe adoperarsi per evitare la situazione in cui siano confiscati beni in misura superiore al necessario e l'importo ottenuto a seguito dell'esecuzione del provvedimento superi l'importo massimo ivi specificato. A tal fine, l'autorità di emissione dovrebbe, tra l'altro, indicare nel certificato di confisca il valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato di esecuzione, di modo che le autorità di esecuzione possano tenerne conto, mantenere i contatti e il dialogo necessari con le autorità di esecuzione sui beni da confiscare e informare immediatamente la o le autorità di esecuzione interessate qualora ritenga che possa esservi il rischio di una confisca superiore all'importo massimo. Se del caso, Eurojust può esercitare un ruolo di coordinamento nei limiti del suo mandato al fine di evitare una confisca eccessiva.

(28) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a presentare una dichiarazione secondo cui, in qualità di Stati di esecuzione, accetterebbero i certificati di congelamento, i certificati di confisca, o entrambi, in una o più lingue ufficiali dell'Unione diverse dalle loro lingue ufficiali.

(29) L'autorità di esecuzione dovrebbe riconoscere i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca e dovrebbe prendere le misure necessarie per la loro esecuzione. L'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca e l'esecuzione del congelamento o della confisca dovrebbero aver luogo con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi. Dovrebbero essere fissati termini, da calcolare conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (13), per garantire la rapidità e l'efficacia della decisione sul riconoscimento del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca e della loro rapida ed efficiente esecuzione. Per quanto riguarda i provvedimenti di congelamento, è opportuno che l'autorità di esecuzione, entro 48 ore dall'adozione della decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di tali provvedimenti, inizi a prendere le misure concrete necessarie per eseguire questi ultimi.

(30) Nell'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero tenere debito conto della riservatezza dell'indagine. In particolare, l'autorità di esecuzione dovrebbe garantire la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento. Ciò non pregiudica l'obbligo di informare i soggetti colpiti dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento in conformità del presente regolamento.

(31) Il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti nel presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe consentire all'autorità di esecuzione di non riconoscere o non eseguire provvedimenti di confisca sulla base del principio del ne bis in idem, sulla base dei diritti delle persone interessate o sulla base del diritto di presenziare al processo.

(32) Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità di esecuzione di non riconoscere o eseguire i provvedimenti di confisca qualora il soggetto nei cui confronti è emesso il provvedimento non sia comparso personalmente al processo terminato con un provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva. Tale motivo di mancato riconoscimento o mancata esecuzione può essere invocato solo nei processi che terminano con un provvedimento di confisca legato ad una condanna definitiva e non nei procedimenti che terminano con un provvedimento di confisca non basato su una condanna. Tuttavia, affinché tale motivo possa essere disponibile dovrebbero essere tenute una o più udienze. Il motivo in questione non può essere invocato se le pertinenti norme procedurali nazionali non prevedono un'udienza. Tali norme procedurali nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. È questo il caso, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza.

(33) In circostanze eccezionali dovrebbe essere possibile non riconoscere o non eseguire un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca qualora tale riconoscimento o esecuzione impedisca allo Stato di esecuzione di applicare le proprie norme costituzionali relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione.

(34) La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, in situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali che dovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea di principio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza nel diritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento.

(35) Prima di decidere di non riconoscere o non eseguire un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca sulla base di un qualsiasi motivo di non riconoscimento o non esecuzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione per ottenere le necessarie informazioni supplementari.

(36) Nell'esaminare la richiesta dell'autorità di esecuzione di limitare la durata del periodo di congelamento dei beni, l'autorità di emissione dovrebbe tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del rischio che la prosecuzione del provvedimento di congelamento possa causare un danno ingiusto nello Stato di esecuzione. L'autorità di esecuzione è incoraggiata a consultarsi con l'autorità di emissione a tale riguardo prima di presentare una richiesta formale.

(37) È opportuno che l'autorità di emissione informi l'autorità di esecuzione quando un'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata in relazione al provvedimento di confisca, fermo restando che lo Stato di esecuzione dovrebbe essere informato solo se l'importo pagato in relazione al provvedimento incide sull'importo restante che deve essere confiscato in virtù del provvedimento stesso.

(38) L'autorità di esecuzione dovrebbe poter rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, in particolare qualora la sua esecuzione possa pregiudicare un'indagine penale in corso. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento.

(39) Dopo l'esecuzione del provvedimento di congelamento, e in seguito alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione dovrebbe, nella misura del possibile, informare i soggetti colpiti di cui ha conoscenza di tale esecuzione o decisione. A tal fine, l'autorità di esecuzione dovrebbe compiere ogni ragionevole sforzo per identificare i soggetti colpiti, verificare in che modo possano essere raggiunti e informarli dell'esecuzione del provvedimento di congelamento o della decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca. Nell'adempiere tale obbligo, l'autorità di esecuzione può chiedere l'assistenza dell'autorità di emissione, ad esempio qualora i soggetti colpiti risultino risiedere nello Stato di emissione. L'obbligo derivante all'autorità di esecuzione dal presente regolamento di fornire informazioni ai soggetti colpiti lascia impregiudicato l'eventuale obbligo in capo all'autorità di emissione di fornire informazioni alle persone ai sensi del diritto dello Stato di emissione, ad esempio riguardo all'emissione di un provvedimento di congelamento o ai mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato di emissione.

(40) L'autorità di emissione dovrebbe essere informata senza indugio dell'impossibilità di eseguire un provvedimento di congelamento o confisca. L'impossibilità potrebbe dipendere dal fatto che il bene è già stato confiscato, è scomparso, è stato distrutto o non si trova nel luogo indicato dall'autorità di emissione o la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni tra l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione. In tali circostanze, l'autorità di esecuzione non dovrebbe più essere obbligata a eseguire il provvedimento. Tuttavia, qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter eseguire il provvedimento senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato in conformità del presente regolamento.

(41) Qualora il diritto dello Stato di esecuzione renda l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca giuridicamente impossibile, l'autorità di esecuzione dovrebbe contattare l'autorità di emissione al fine di discutere la situazione e trovare una soluzione. Tale soluzione può consistere nel ritiro del provvedimento interessato da parte dell'autorità di emissione.

(42) Non appena conclusa l'esecuzione del provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione dovrebbe informare l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione. Se possibile sul piano pratico, l'autorità di esecuzione dovrebbe, in tale momento, informare l'autorità di emissione anche in merito ai beni o alla somma di denaro confiscati e ad altri dettagli che ritiene pertinenti.

(43) L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità dovrebbero essere competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione. Se del caso, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dovrebbero poter invitare Eurojust o la RGE a fornire assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, in merito a questioni legate all'esecuzione di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca.

(44) Il corretto funzionamento del presente regolamento presuppone una stretta comunicazione tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di un provvedimento di confisca in più di uno Stato membro. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto consultarsi ogniqualvolta necessario, direttamente o, se del caso, tramite Eurojust o la RGE.

(45) I diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione non dovrebbero essere pregiudicati nei casi transfrontalieri. Le norme relative alla destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca dovrebbero dare priorità al risarcimento e alla restituzione dei beni alle vittime. La nozione di vittima deve essere interpretata secondo il diritto dello Stato di emissione, che dovrebbe anche poter prevedere che una persona giuridica possa essere una vittima ai fini del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di risarcimento e restituzione dei beni alle vittime nei procedimenti nazionali.

(46) Qualora sia stata informata su una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati emessa dall'autorità di emissione o da un'altra autorità competente dello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che i beni interessati siano congelati e restituiti alla vittima al più presto. L'autorità di esecuzione dovrebbe poter trasferire i beni allo Stato di emissione, di modo che quest'ultimo possa restituirli alla vittima, oppure direttamente alla vittima, fatto salvo il consenso dello Stato di emissione. L'obbligo di restituire i beni congelati alla vittima dovrebbe essere subordinato alle seguenti condizioni il titolo della vittima sui beni non dovrebbe essere contestato, nel senso che è pacifico che la vittima sia il legittimo proprietario dei beni e non vi sono rivendicazioni serie che lo mettano in dubbio, i beni non dovrebbero costituire elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione e non dovrebbero essere pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti, in particolare i diritti dei terzi in buona fede. L'autorità di esecuzione dovrebbe restituire i beni congelati alla vittima solo se sono soddisfatte tali condizioni. Qualora ritenga che dette condizioni non siano soddisfatte, l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione, ad esempio per chiedere eventuali informazioni supplementari o per discutere la situazione al fine di trovare una soluzione. Se non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non restituire i beni congelati alla vittima.

(47) Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare la possibilità di istituire un ufficio nazionale centralizzato responsabile della gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca nonché della gestione dei beni confiscati. Si potrebbe dare priorità all'assegnazione dei beni sottoposti a congelamento e dei beni confiscati a progetti di contrasto e di prevenzione della criminalità organizzata nonché ad altri progetti di interesse pubblico e di utilità sociale.

(48) Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare la possibilità di istituire un fondo nazionale per garantire un adeguato risarcimento alle vittime di reato, quali famiglie di agenti di polizia e di funzionari pubblici che siano stati uccisi o abbiano subito un'invalidità permanente nel compimento del proprio dovere. Gli Stati membri potrebbero destinare a tal fine una parte dei beni confiscati.

(49) Gli Stati membri dovrebbero rinunciare reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tuttavia, qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese ingenti o eccezionali, ad esempio perché i beni sono stati sottoposti a congelamento per un lungo periodo di tempo, l'autorità di emissione dovrebbe tenere conto di qualsiasi proposta dell'autorità di esecuzione di ripartire le spese.

(50) Al fine di essere in grado, in futuro, di affrontare il più rapidamente possibile i problemi individuati riguardo al contenuto dei certificati di cui agli allegati del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto concerne le modifiche da apportare a tali certificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(51) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52) Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI sono già state sostituite dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) per quanto riguarda il sequestro probatorio per gli Stati membri vincolati da tale direttiva. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI relative al congelamento di beni dovrebbero essere sostituite dal presente regolamento tra gli Stati membri da esso vincolati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre sostituire la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri da esso vincolati. Le disposizioni della decisione quadro 2003/577/GAI riguardanti il congelamento di beni, come pure quelle della decisione quadro 2006/783/GAI, dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi non solo tra gli Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento, ma anche tra gli Stati membri che non sono vincolati dal presente regolamento e gli Stati membri che sono vincolati dal presente regolamento.

(53) La forma giuridica del presente atto non dovrebbe costituire un precedente per i futuri atti giuridici dell'Unione nel settore del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale. La scelta della forma giuridica degli atti giuridici futuri dell'Unione dovrebbe essere valutata con attenzione caso per caso, tenendo conto, tra gli altri fattori, dell'efficacia dell'atto giuridico e dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.

(54) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, in conformità della decisione 2007/845/GAI del Consiglio (16), i rispettivi uffici per il recupero dei beni cooperino tra loro al fine di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.

(55) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(56) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(57) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.

2. Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6 TUE.

3. Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità.

4. Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «provvedimento di congelamento»: una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca;

2) «provvedimento di confisca»: una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica;

3) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è:

a) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;

b) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;

c) passibile di confisca mediante l'applicazione nello Stato di emissione di uno dei poteri di confisca previsti dalla direttiva 2014/42/UE; oppure

d) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato;

4) «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

5) «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;

6) «Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale è emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca;

7) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca a fini di riconoscimento ed esecuzione;

8) «autorità di emissione»:

a) in relazione a un provvedimento di congelamento:

i) un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero competente nel caso interessato; oppure

ii) un'altra autorità competente designata come tale dallo Stato di emissione e che ha competenza in ambito penale a disporre il congelamento dei beni o a eseguire un provvedimento di congelamento in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, il provvedimento di congelamento è convalidato da un organo giurisdizionale, un tribunale o un pubblico ministero nello Stato di emissione previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un tale provvedimento ai sensi del presente regolamento. Laddove il provvedimento sia stato convalidato da un siffatto giudice, tribunale o pubblico ministero, tale autorità competente può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del provvedimento;

b) in relazione a un provvedimento di confisca, un'autorità designata come tale dallo Stato di emissione e che è competente in ambito penale a eseguire un provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale;

9) «autorità di esecuzione»: un'autorità competente a riconoscere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca e ad assicurarne l'esecuzione conformemente al presente regolamento e alle procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale per il congelamento e la confisca di beni; qualora tali procedure prevedano che un organo giurisdizionale registri il provvedimento e ne autorizzi l'esecuzione, l'autorità di esecuzione comprende l'autorità competente a chiedere tale registrazione e autorizzazione;

10) «soggetto colpito»: la persona fisica o giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, o la persona fisica o giuridica che possiede i beni oggetto di tale provvedimento, nonché i terzi i cui diritti relativi a questi beni sono direttamente lesi da detto provvedimento secondo il diritto dello Stato di esecuzione.

 

     Art. 3. Figure di reato

1. I provvedimenti di congelamento o i provvedimenti di confisca sono eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei seguenti reati secondo la legge dello Stato di emissione:

1) partecipazione a un'organizzazione criminale,

2) terrorismo,

3) tratta di esseri umani,

4) sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia,

5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

6) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

7) corruzione,

8) frode, compresi la frode e gli altri reati che ledano gli interessi finanziari dell'Unione definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio,

9) riciclaggio di proventi da reato,

10) falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro,

11) criminalità informatica,

12) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

13) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

14) omicidio volontario o lesioni personali gravi,

15) traffico illecito di organi e tessuti umani,

16) rapimento, sequestro o presa di ostaggi,

17) razzismo e xenofobia,

18) rapina organizzata o a mano armata,

19) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

20) truffa,

21) racket ed estorsioni,

22) contraffazione e pirateria di prodotti,

23) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati,

24) falsificazione di mezzi di pagamento,

25) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

26) traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

27) traffico di veicoli rubati,

28) stupro,

29) incendio doloso,

30) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

31) dirottamento di aereo/nave,

32) sabotaggio.

2. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

 

CAPO II

TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONGELAMENTO

 

     Art. 4. Trasmissione del provvedimento di congelamento

1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 6 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire l'autenticità del certificato di congelamento.

2. Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di congelamento ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di congelamento, il provvedimento di congelamento originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di congelamento dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 prima della data di applicazione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando effettuano o ritirano tale dichiarazione. La Commissione mette tali informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.

4. In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di congelamento disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di congelamento a tale Stato membro.

5. In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che tali beni siano ubicati in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di congelamento a tale Stato membro.

6. Il certificato di congelamento:

a) è accompagnato da un certificato di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14, o

b) contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca a norma dell'articolo 14, nel qual caso l'autorità di emissione indica la data prevista per la trasmissione nel certificato di congelamento.

7. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di un soggetto colpito. L'autorità di emissione fornisce, su richiesta, all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che un soggetto colpito può avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tali soggetti.

8. Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota all'autorità di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento.

9. Qualora l'autorità nello Stato di esecuzione che riceve il certificato di congelamento non sia competente a riconoscere il provvedimento di congelamento o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di congelamento all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.

 

     Art. 5. Trasmissione del provvedimento di congelamento a uno o più Stati di esecuzione

1. Il certificato di congelamento è trasmesso soltanto a norma dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non si applichi il paragrafo 2 o il paragrafo 3 del presente articolo.

2. In caso di provvedimento di congelamento concernente beni specifici, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

a) l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, oppure

b) il congelamento di un bene specifico oggetto del provvedimento di congelamento richieda azioni in più di uno Stato di esecuzione.

3. In caso di provvedimento di congelamento concernente una somma di denaro, il certificato di congelamento può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che vi sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell'intero importo oggetto del provvedimento di congelamento.

 

     Art. 6. Certificato di congelamento standard

1. Al fine di trasmettere un provvedimento di congelamento l'autorità di emissione compila il certificato di congelamento di cui all'allegato I, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

2. L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di congelamento in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.

3. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione inviata alla Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati di congelamento in una o più altre lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione rende tali dichiarazioni accessibili agli Stati membri e al RGE.

 

     Art. 7. Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento

1. L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che tale autorità di esecuzione non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 8 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 10.

2. L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede facendo ricorso a qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta e senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.

 

     Art. 8. Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento

1. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di congelamento solo se:

a) l'esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del ne bis in idem;

b) vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di congelamento;

c) il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;

d) il provvedimento di congelamento si riferisce a un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

e) nei casi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;

f) in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2. In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o dare esecuzione al provvedimento di congelamento, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è presa senza indugio e comunicata immediatamente all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

4. Se l'autorità di esecuzione ha riconosciuto il provvedimento di congelamento, ma si rende conto, durante l'esecuzione di quest'ultimo, che si applica uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, essa contatta immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato al fine di discutere le misure adeguate da adottare. Conseguentemente, l'autorità di emissione può decidere di ritirare il provvedimento. Se, a seguito di tali discussioni, non si è pervenuti a una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di porre fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento.

 

     Art. 9. Termini per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento

1. Dopo aver ricevuto il certificato di congelamento, l'autorità di esecuzione prende una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento ed esegue tale decisione senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi.

2. Se l'autorità di emissione ha indicato nel certificato di congelamento che l'esecuzione del provvedimento di congelamento deve essere eseguita in una data specifica, l'autorità di esecuzione tiene nel massimo conto possibile tale indicazione. Qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è necessario un coordinamento tra gli Stati membri interessati, l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione si coordinano tra loro al fine di concordare la data di esecuzione del provvedimento di congelamento. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo, l'autorità di esecuzione decide in merito alla data di esecuzione del provvedimento di congelamento tenendo nel massimo conto possibile gli interessi dell'autorità di emissione.

3. Fatto salvo il paragrafo 5, qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel certificato di congelamento che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, o in considerazione di eventuali esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione decide sul riconoscimento del provvedimento di congelamento entro 48 ore dal ricevimento di quest'ultimo da parte sua Non oltre 48 ore dall'adozione di tale decisione, l'autorità di esecuzione adotta le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento

4. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, senza indugio e facendo ricorso a qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.

5. Se in un caso specifico non è possibile rispettare i termini di cui al paragrafo 3, l'autorità di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi per cui non è stato possibile rispettare tali termini e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per eseguire il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento.

6. La scadenza dei termini di cui al paragrafo 3 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e di eseguire tale provvedimento senza indugio.

 

     Art. 10. Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento

1. L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 qualora:

a) l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;

b) il bene sia già oggetto di un provvedimento di congelamento esistente, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando tale provvedimento esistente non sia ritirato; oppure

c) il bene sia già oggetto di un provvedimento esistente emesso nel corso di un altro procedimento nello Stato di esecuzione, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di congelamento può essere rinviata fino a quando il provvedimento esistente non sia ritirato. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento esistente abbia la precedenza, ai sensi del diritto interno, su altri successivi provvedimenti di congelamento emessi a livello nazionale in materia penale.

2. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, immediatamente e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del rinvio dell'esecuzione del provvedimento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.

3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

 

     Art. 11. Riservatezza

1. Durante l'esecuzione del provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione tengono debito conto della riservatezza dell'indagine nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento di congelamento.

2. Nella misura compatibile con la necessità di eseguire il provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione garantisce la riservatezza dei fatti e del contenuto del provvedimento di congelamento conformemente al proprio diritto nazionale. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, non appena il provvedimento di congelamento sia stato eseguito, l'autorità di esecuzione ne informa i soggetti colpiti a norma dell'articolo 32.

3. Al fine di tutelare indagini in corso, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di rinviare il momento in cui i soggetti colpiti sono informati dell'esecuzione del provvedimento di congelamento a norma dell'articolo 32. Non appena venuta meno la necessità di rinviare l'informazione dei soggetti colpiti al fine di tutelare indagini in corso, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione affinché quest'ultima possa informare i soggetti colpiti dell'esecuzione del provvedimento di congelamento a norma dell'articolo 32.

4. Qualora l'autorità di esecuzione non possa rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, ne informa immediatamente l'autorità di emissione e, se possibile, prima dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.

 

     Art. 12. Durata del provvedimento di congelamento

1. Il bene oggetto di un provvedimento di congelamento rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l'autorità competente di tale Stato abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 o fino a quando l'autorità di emissione abbia informato l'autorità di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che renda il provvedimento non eseguibile o che ne causi il ritiro in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1.

2. L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di emissione di stabilirne l'autenticità. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.

 

     Art. 13. Impossibilità di eseguire il provvedimento di congelamento

1. Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione ne informa senza indugio l'autorità di emissione.

2. Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta l'autorità di emissione.

3. La mancata esecuzione di un provvedimento di congelamento ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:

a) è già stato confiscato;

b) è scomparso;

c) è stato distrutto;

d) non si trova nel luogo indicato nel certificato di congelamento; oppure

e) non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.

4. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di congelamento senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato di congelamento, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di congelamento, abbia verificato con l'autorità di emissione che il provvedimento di congelamento è ancora valido.

5. In deroga al paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile congelare un bene di valore equivalente, l'autorità di esecuzione è esonerata dall'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere congelato.

 

CAPO III

TRASMISSIONE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA

 

     Art. 14. Trasmissione dei provvedimenti di confisca

1. Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire l'autenticità del certificato di confisca o del certificato di confisca.

2. Gli Stati membri possono effettuare una dichiarazione secondo cui, quando è loro trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata. Tuttavia, solo il certificato di confisca dev'essere tradotto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 prima della data di applicazione del presente regolamento o in una data successiva. Gli Stati membri possono ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Gli Stati membri informano la Commissione quando effettuano o ritirano tale dichiarazione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.

4. In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di confisca disponga di beni o di un reddito in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di confisca a tale Stato membro.

5. In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, qualora l'autorità di emissione abbia fondati motivi di ritenere che tali beni siano ubicati in uno Stato membro, essa trasmette il certificato di confisca a tale Stato membro.

6. L'autorità di emissione informa l'autorità di esecuzione se è a conoscenza di soggetti colpiti. L'autorità di emissione fornisce, su richiesta, all'autorità di esecuzione anche ogni informazione relativa a qualsiasi pretesa che tali soggetti colpito possono avanzare sui beni, comprese informazioni che consentano di identificare tali soggetti.

7. Qualora, nonostante le informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di esecuzione competente non sia nota all'autorità di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della RGE, al fine di determinare quale sia l'autorità competente per il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca.

8. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve il certificato di confisca non sia competente a riconoscere il provvedimento di confisca o a prendere le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette immediatamente il certificato di confisca all'autorità di esecuzione competente nel proprio Stato membro e ne informa l'autorità di emissione.

 

     Art. 15. Trasmissione del provvedimento di confisca a uno o più Stati di esecuzione

1. Il certificato di confisca è trasmesso soltanto a norma dell'articolo 14 a un solo Stato di esecuzione per volta, a meno che non si applichino i paragrafi 2 o 3 del presente articolo.

2. In caso di provvedimento di confisca concernente beni specifici, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:

a) l'autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi; oppure

b) la confisca di un bene specifico oggetto del provvedimento di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione.

3. In caso di provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, il certificato di confisca può essere trasmesso contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora l'autorità di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, in particolare quando:

a) i beni interessati non sono stati congelati ai sensi del presente regolamento; oppure

b) il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini della confisca dell'intero importo oggetto del provvedimento di confisca.

 

     Art. 16. Conseguenze della trasmissione del provvedimento di confisca

1. La trasmissione del provvedimento di confisca in conformità degli articoli 14 e 15 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire esso stesso il provvedimento.

2. Il valore totale risultante dall'esecuzione di un provvedimento di confisca riguardante un importo non supera l'importo massimo specificato in tale provvedimento, a prescindere dal fatto che sia stato o meno trasmesso a uno o più Stati di esecuzione.
3. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta qualora:

a) ritenga che possa esservi il rischio di una confisca superiore all'importo massimo, in particolare in base alle informazioni ricevute dall'autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b);

b) il provvedimento di confisca sia stato eseguito in tutto o in parte nello Stato di emissione o in un diverso Stato di esecuzione, nel qual caso precisando per quale importo il provvedimento stesso deve essere ancora eseguito; oppure

c) dopo la trasmissione del certificato di confisca conformemente all'articolo 14, un'autorità dello Stato di emissione riceva una somma di denaro pagata in relazione al provvedimento di confisca.

Qualora si applichi la lettera a) del primo comma, l'autorità di emissione comunica il più presto possibile all'autorità di esecuzione quando il rischio indicato in tale lettera è venuto meno.

 

     Art. 17. Certificato di confisca standard

1. Al fine di trasmettere l'ordine di confisca l'autorità di emissione compila il certificato di confisca di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

2. L'autorità di emissione fornisce all'autorità di esecuzione una traduzione del certificato di confisca in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato a norma del paragrafo 3.

3. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione depositata presso la Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati di confisca in una o più lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla lingua ufficiale o dalle lingue ufficiali di tale Stato membro. La Commissione può rendere tali dichiarazioni disponibili a tutti gli Stati membri e alla RGE.

 

     Art. 18. Riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione alla stessa stregua di un provvedimento di confisca nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che essa non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all'articolo 19 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 21.

2. Se il provvedimento di confisca concerne un bene specifico, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione possono, qualora il diritto dello Stato di emissione lo preveda, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa essere eseguita mediante confisca di una somma di denaro corrispondente al valore del bene che sarebbe stato confiscato.

3. Se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro e l'autorità di esecuzione non può ottenere il pagamento di tale importo, essa esegue il provvedimento di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine. Se necessario, l'autorità di esecuzione converte l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio giornaliero, come pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il giorno in cui il provvedimento di confisca è stato emesso.

4. Ogni parte dell'importo recuperata in forza del provvedimento di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.

5. Se l'autorità di emissione ha emesso un provvedimento di confisca, ma non un provvedimento di congelamento, l'autorità di esecuzione può, come parte delle misure di cui al paragrafo 1, decidere di congelare i beni interessati di propria iniziativa, conformemente al proprio diritto nazionale, in vista della successiva esecuzione del provvedimento di confisca. In tal caso, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza indugio o e, se possibile, prima del congelamento dei beni interessati.

6. Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

 

     Art. 19. Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca solo se:

a) l'esecuzione del provvedimento di confisca è contraria al principio del ne bis in idem;

b) vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero la confisca nazionale dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di confisca;

c) il certificato di confisca è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2;

d) il provvedimento di confisca si riferisce un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

e) i diritti dei soggetti colpiti renderebbero impossibile, a norma del diritto dello Stato di esecuzione, l'esecuzione del provvedimento di confisca, anche qualora tale impossibilità sia conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione ai sensi dell'articolo 33;

f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale il provvedimento di confisca è stato emesso non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contempla lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione;

g) in base al certificato di confisca, il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di confisca non è comparso personalmente al processo che ha dato luogo al provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva, a meno che il certificato di confisca attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato:

i) è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio;

ii) essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure

iii) dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell'ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti;

h) in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

2. In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, prima di decidere di non riconoscere o dare esecuzione al provvedimento di confisca, in tutto o in parte, l'autorità di esecuzione consulta con qualsiasi mezzo appropriato l'autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di confisca è presa senza indugio o e comunicata immediatamente all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

 

     Art. 20. Termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca

1. L'autorità di esecuzione prende la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza indugio e comunque, fatto salvo il paragrafo 4, entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di confisca da parte sua.

2. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, senza indugio, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.

3. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 21, l'autorità di esecuzione prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un simile caso nazionale.

4. Se in un caso specifico non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di esecuzione ne informa l'autorità di emissione senza indugio e mediante qualsiasi mezzo, indicando i motivi per i quali non è stato possibile rispettare tale termine e consulta l'autorità di emissione sulla tempistica appropriata per riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca.

5. La scadenza del termine di cui al paragrafo 1 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca e di eseguire tale provvedimento senza indugio.

 

     Art. 21. Rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità di esecuzione può rinviare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14:

a) qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, nel qual caso l'esecuzione del provvedimento di confisca può essere rinviata per un periodo di tempo che l'autorità di esecuzione ritenga ragionevole;

b) qualora ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l'importo totale risultante dall'esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l'importo ivi specificato a causa dell'esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;

c) nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure

d) nei casi in cui sia stato invocato un mezzo di impugnazione di cui all'articolo 33.

2. In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, nel periodo del rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta tutte le misure che adotterebbe in un caso interno analogo per evitare che il bene non sia più disponibile ai fini dell'esecuzione del provvedimento di confisca.

3. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.

4. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende, senza indugio, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

 

     Art. 22. Impossibilità di eseguire il provvedimento di confisca

1. Qualora ritenga impossibile eseguire un provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione ne informa senza indugio l'autorità di emissione.

2. Prima di informare l'autorità di emissione a norma del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione, se del caso, consulta l'autorità di emissione, tenendo altresì conto delle possibilità previste all'articolo 18, paragrafo 2 o 3.

3. La mancata esecuzione di un provvedimento di confisca ai sensi del presente articolo può giustificarsi soltanto nei casi in cui il bene:

a) è già stato confiscato;

b) è scomparso;

c) è stato distrutto;

d) non si trova nel luogo indicato nel certificato di confisca; oppure

e) non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione nonostante le consultazioni di cui al paragrafo 2.

4. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), qualora, in seguito, ottenga informazioni che le consentono di localizzare il bene, l'autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento di confisca senza che sia necessario trasmettere un nuovo certificato di confisca, a condizione che essa, prima di eseguire il provvedimento di confisca, abbia verificato con l'autorità di emissione che il provvedimento di confisca è ancora valido.

5. Nonostante il paragrafo 3, qualora l'autorità di emissione abbia indicato che è possibile confiscare un bene di valore equivalente, essa non è tenuta a dare esecuzione al provvedimento di confisca se ricorre una delle circostanze di cui al paragrafo 3 e non esiste alcun bene di valore equivalente che possa essere confiscato.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 23. Legge applicabile all'esecuzione

1. L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.

2. Il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

3. Fermo quanto previsto all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative al provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 o al provvedimento di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14 senza il consenso dello Stato di emissione.

 

     Art. 24. Notifiche in merito alle autorità competenti

1. Entro il 19 dicembre 2020, ogni Stato membro notifica alla Commissione l'autorità o le autorità definite all'articolo 2, punti 8 e 9, competenti ai sensi del proprio diritto nei casi in cui lo Stato membro in questione sia rispettivamente lo Stato di emissione, o lo Stato di esecuzione.

2. Se la struttura del proprio ordinamento giuridico interno lo rende necessario, ogni Stato membro può designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle sue autorità competenti. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle autorità così designate.

3. La Commissione mette le informazioni ricevute a norma del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri e della RGE.

 

     Art. 25. Comunicazioni

1. Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza indugio al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.

2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle intese a far fronte a difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticazione di qualsiasi documento necessario all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, sono effettuate direttamente tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione e se lo Stato membro ha designato un'autorità centrale a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, esse sono effettuate, se del caso, con l'intervento di tale autorità centrale.

 

     Art. 26. Concorso di provvedimenti

1. Se l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o di confisca emessi da diversi Stati membri contro lo stesso soggetto e tale soggetto non dispone nello Stato di esecuzione di beni sufficienti per ottemperare a tutti i provvedimenti, o se l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di congelamento o provvedimenti di confisca dello stesso bene specifico, l'autorità di esecuzione decide quale dei provvedimenti eseguire conformemente al diritto dello Stato di esecuzione, fatta salva la possibilità di rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca a norma dell'articolo 21.

2. Nel prendere la sua decisione, l'autorità di esecuzione, ove possibile, dà priorità agli interessi delle vittime. Essa tiene altresì conto di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui:

a) l'eventuale presenza di beni già sottoposti a congelamento;

b) le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione degli stessi;

c) la gravità del reato interessato; e

d) il luogo in cui è stato commesso il reato.

 

     Art. 27. Cessazione dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca

1. Qualora il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possa essere eseguito o non sia più valido, l'autorità di emissione ritira senza indugio il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca.

2. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.

3. L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione, senza indebito ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, una conferma della cessazione.

 

     Art. 28. Gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

1. La gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione.

2. Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore. A tal fine, lo Stato di esecuzione, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE, ha la possibilità di vendere o trasferire i beni congelati.

3. I beni congelati e le somme di denaro derivanti dalla vendita di tali beni conformemente al paragrafo 2, rimangono nello Stato di esecuzione fino alla presentazione di un certificato di confisca e alla sua esecuzione, fatta salva la possibilità di restituzione dei beni di cui all'articolo 29.

4. Lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire beni specifici oggetto di un provvedimento di confisca che costituiscano beni culturali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di restituire beni culturali in virtù di tale direttiva.

 

     Art. 29. Restituzione alla vittima dei beni congelati

1. Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni congelati, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di congelamento, oppure comunica informazioni su tale decisione all'autorità di esecuzione in una fase successiva.

2. Qualora sia stata informata in merito a una decisione di restituzione dei beni congelati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano congelati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima conformemente alle norme procedurali dello Stato di esecuzione, se necessario tramite lo Stato di emissione, a condizione che:

a) il titolo della vittima sui beni non sia contestato;

b) i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; e

c) non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti.

L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima.

3. Qualora non sia convinta che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione senza indugio e con qualsiasi mezzo appropriato al fine di trovare una soluzione. Se non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di esecuzione può decidere di non restituire i beni congelati alla vittima.

 

     Art. 30. Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni

1. Qualora l'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato di emissione abbia emesso, in conformità del proprio diritto nazionale, una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati o una decisione di risarcimento della vittima, l'autorità di emissione inserisce informazioni su tale decisione nel certificato di confisca oppure comunica dette informazioni all'autorità di esecuzione in una fase successiva.

2. Qualora abbia ricevuto informazioni su una decisione di restituzione alla vittima dei beni confiscati ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di esecuzione adotta le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui siano confiscati, i beni interessati siano restituiti al più presto alla vittima, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di beni alla vittima.

3. Se per l'autorità di esecuzione non è possibile restituire il bene alla vittima in conformità del paragrafo 2, ma è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca relativo al bene in questione, l'importo corrispondente deve essere trasferito alla vittima a fini di restituzione, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di somme di denaro alla vittima. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7.

4. Qualora l'autorità di esecuzione abbia ricevuto informazioni su una decisione di risarcimento della vittima ai sensi del paragrafo 1 ed è stata ottenuta una somma di denaro in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'importo corrispondente, nella misura in cui non supera quello indicato nel certificato, deve essere trasferito alla vittima ai fini del risarcimento, se necessario tramite lo Stato di emissione. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione in caso di trasferimento diretto di somme di denaro alla vittima. La destinazione dell'eventuale restante è stabilita conformemente al paragrafo 7.

5. Se nello Stato di emissione è in corso una procedura di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima, l'autorità di emissione ne informa l'autorità di esecuzione. Lo Stato di esecuzione si astiene dal destinare il bene confiscato fino alla comunicazione all'autorità di esecuzione delle informazioni sulla decisione di restituzione di beni o di risarcimento alla vittima, anche qualora il provvedimento di confisca sia già stato eseguito.

6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, la destinazione di un bene diverso da una somma di denaro ottenuto in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca è stabilita conformemente alle regole seguenti:

a) il bene può essere venduto, nel qual caso la destinazione dei proventi della vendita è stabilita conformemente al paragrafo 7;

b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione, a condizione che, se il provvedimento di confisca riguarda una somma di denaro, l'autorità di emissione abbia acconsentito al trasferimento del bene allo Stato di emissione;

c) fatta salva la lettera d), qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente al diritto dello Stato di esecuzione; oppure

d) il bene può essere usato per scopi di interesse pubblico o sociali nello Stato di esecuzione conformemente al proprio diritto, previo accordo dello Stato di emissione.

7. Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di restituzione di beni alla vittima o di risarcimento di quest'ultima in conformità dei paragrafi da 1 a 5, o salvo se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, lo Stato di esecuzione stabilisce la destinazione della somma di denaro ottenuta in conseguenza dell'esecuzione del provvedimento di confisca come segue:

a) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso spetta allo Stato di esecuzione; oppure

b) se l'importo ottenuto con l'esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50 % di tale importo deve essere trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

 

     Art. 31. Spese

1. Ciascuno Stato membro si fa carico delle proprie spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fatte salve le disposizioni relative alla destinazione dei beni confiscati di cui all'articolo 28.

2. L'autorità di esecuzione può presentare all'autorità di emissione una proposta di ripartizione delle spese se appare, prima o dopo l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, che l'esecuzione del provvedimento comporti spese ingenti o eccezionali.

Tale proposta è accompagnata da una distinta delle spese sostenute da parte dell'autorità di esecuzione. A seguito di tale proposta l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano reciprocamente. Se del caso, Eurojust può facilitare tali consultazioni.

Le consultazioni, o almeno i relativi risultati, sono registrate con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

 

     Art. 32. Obbligo di informare i soggetti colpiti

1. Fatto salvo l'articolo 11, in seguito all'esecuzione del provvedimento di congelamento o alla decisione di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, l'autorità di esecuzione, per quanto possibile, informa senza indugio i soggetti colpiti di cui ha conoscenza di tale esecuzione e tale decisione in conformità delle procedure previste dal proprio diritto nazionale.

2. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 specificano l'autorità che ha emesso il provvedimento e i mezzi di impugnazione disponibili ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione. Le informazioni specificano inoltre, almeno in forma succinta, i motivi di tale provvedimento.

3. Se del caso, l'autorità di esecuzione può chiedere l'assistenza dell'autorità di emissione per l'espletamento dei compiti di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 33. Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca

1. I soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 7 e dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 18. Il diritto di invocare un mezzo di impugnazione è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione in conformità del diritto di tale Stato. Per quanto riguarda i provvedimenti di confisca, l'invocazione di un mezzo di impugnazione può avere effetto sospensivo qualora il diritto dello Stato di esecuzione lo preveda.

2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata di qualsiasi mezzo di impugnazione invocato conformemente al paragrafo 1.

4. Il presente articolo fa salva l'applicazione nello Stato di emissione di garanzie e mezzi di ricorso in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE.

 

     Art. 34. Rimborso

1. Se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi del proprio diritto, del danno subito dal soggetto colpito che risulti dall'esecuzione del provvedimento di congelamento ad esso trasmesso a norma dell'articolo 4 o del provvedimento di confisca che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 14, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione i risarcimenti versati al soggetto colpito. Tuttavia, se lo Stato di emissione può dimostrare allo Stato di esecuzione che il danno, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione concordano tra loro l'importo da rimborsare.

2. Il paragrafo 1 fa salvo il diritto nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 35. Statistiche

1. Gli Stati membri raccolgono periodicamente dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. Essi conservano tali dati e li inviano ogni anno alla Commissione. Tali dati statistici includono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE, il numero di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca che uno Stato membro ha ricevuto da altri Stati membri che sono stati oggetto di riconoscimento ed esecuzione e il cui riconoscimento e la cui esecuzione sono stati rifiutati.

2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:

a) il numero di casi in cui la vittima ha ottenuto il risarcimento o la restituzione dei beni ottenuti con l'esecuzione del provvedimento di confisca a norma del presente regolamento; e

b) la durata media dell'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca a norma del presente regolamento.

 

     Art. 36. Modifiche del certificato e del modello

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a qualsiasi modifica dei certificati di cui agli allegati I e II. Tali modifiche sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e non lo pregiudicano.

 

     Art. 37. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 38. Relazioni e riesame

Entro il 20 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda:

a) la possibilità per gli Stati membri di effettuare e ritirare dichiarazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2;

b) l'interazione tra il rispetto dei diritti fondamentali e il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca;

c) l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 con riferimento alla gestione e destinazione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, alla restituzione dei beni alle vittime e al risarcimento delle vittime.

 

     Art. 39. Sostituzione

Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2003/577/GAI per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento i riferimenti alla decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento di beni, e alla decisione quadro 2006/783/GAI si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica ai certificati di congelamento e ai certificati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente a tale data.

2. I certificati di congelamento e i certificati di confisca trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano a essere disciplinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento fino all'esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca.

 

     Art. 41. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Tuttavia, l'articolo 24 si applica a decorrere dal 18 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

(1) Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2018.

(2) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(3) Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).

(4) Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).

(5) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

(6) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(7) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(8) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(9) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

(10) Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

(11) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

(12) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

(13) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(14) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

(16) Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

(17) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18) Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

 

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI CONGELAMENTO

(Omissis)