Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale |
Data: | 05/07/2017 |
Numero: | 1371 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione |
Art. 3. Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione |
Art. 4. Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione |
Art. 5. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo |
Art. 6. Responsabilità delle persone giuridiche |
Art. 7. Sanzioni per le persone fisiche |
Art. 8. Circostanze aggravanti |
Art. 9. Sanzioni per le persone giuridiche |
Art. 10. Congelamento e confisca |
Art. 11. Giurisdizione |
Art. 12. Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione |
Art. 13. Recupero |
Art. 14. Interazione con altri atti giuridici applicabili dell'Unione |
Art. 15. Cooperazione tra Stati membri e Commissione (OLAF) e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione |
Art. 16. Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee |
Art. 17. Recepimento |
Art. 18. Relazioni e valutazione |
Art. 19. Entrata in vigore |
Art. 20. Destinatari |
§ 9.5.33 - Direttiva 5 luglio 2017, n. 1371.
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
(G.U.U.E. 28 luglio 2017, n. L 198)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato delle regioni (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione.
(2) La convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 (3) e i relativi protocolli del 27 settembre 1996 (4), del 29 novembre 1996 (5) e del 19 giugno 1997 (6) (la «convenzione») stabiliscono norme minime riguardo alla definizione di illeciti penali e di sanzioni nell'ambito della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. Gli Stati membri hanno elaborato la convenzione, in cui è stato rilevato che la frode ai danni delle entrate e delle spese dell'Unione in numerosi casi non restava circoscritta a un singolo paese ed era spesso commessa da reti della criminalità organizzata. Su tale base, nella convenzione si era già riconosciuto che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiedeva il perseguimento penale di ogni condotta fraudolenta lesiva di tali interessi. Parallelamente, è stato adottato il
(3) La politica dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione è già stata oggetto di misure di armonizzazione come il
(4) La tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede una definizione comune di frode che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che dovrebbe ricomprendere la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell'Unione europea («bilancio dell'Unione»), comprese operazioni finanziarie quali l'assunzione e l'erogazione di prestiti. La nozione di reati gravi contro il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») istituito dalla
(5) Quando esegue il bilancio dell'Unione nel quadro della gestione concorrente o indiretta, la Commissione può delegare compiti d'esecuzione del bilancio agli Stati membri, oppure affidarli a organi e organismi istituiti in applicazione dei trattati o ad altre entità o persone. In caso di gestione concorrente o indiretta, gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela di cui beneficiano nel quadro della gestione diretta della Commissione.
(6) Ai fini della presente direttiva, costituiscono spese relative agli appalti le spese connesse agli appalti pubblici quali definiti nell'articolo 101, paragrafo 1, del
(7) Il diritto dell'Unione in materia di riciclaggio di denaro è pienamente applicabile al riciclaggio di denaro riguardante beni provenienti dai reati contemplati dalla presente direttiva. È opportuno un richiamo a detto diritto al fine di garantire che il regime sanzionatorio introdotto dalla presente direttiva si applichi a tutti i casi gravi di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione.
(8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave per gli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Poiché tutti i funzionari pubblici hanno il dovere di esercitare il proprio giudizio o la propria discrezionalità in modo imparziale, la dazione di tangenti per influenzare il giudizio o la discrezionalità di un funzionario pubblico e la ricezione di tali tangenti dovrebbero rientrare nella definizione di corruzione, indipendentemente dal diritto o dalle disposizioni regolamentari applicabili nel paese o all'organizzazione internazionale di appartenenza del funzionario interessato.
(9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di un funzionario pubblico incaricato della gestione di fondi o beni, sia che sia in carica sia che agisca in una funzione di sorveglianza, che mirano alla appropriazione indebita di fondi o beni, per uno scopo contrario a quello previsto e per mezzo dei quali detti interessi vengano danneggiati. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta.
(10) Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di appropriazione indebita, è necessario includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente i fondi dell'Unione dalla corruzione e dall'appropriazione indebita, la definizione di «funzionario pubblico» deve pertanto comprendere persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi dell'Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi.
(11) Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, il concetto di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive. I reati che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono oggetto della presente direttiva.
(12) La presente direttiva non obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni detentive per la commissione di reati che non hanno carattere di gravità, nei casi in cui l'intenzione è presunta ai sensi del diritto nazionale.
(13) Nella pratica, alcuni reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sono spesso strettamente correlati ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli atti legislativi dell'Unione che sono basati su tale disposizione. Nel formulare la presente direttiva è pertanto opportuno garantire la coerenza tra tali gli atti legislativi e la presente direttiva.
(14) Nella misura in cui gli interessi finanziari dell'Unione possono essere lesi o minacciati dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste dovrebbero essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva.
(15) Per garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'Unione mediante misure che siano dissuasive, è opportuno che gli Stati membri prevedano alcuni tipi e livelli di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non dovrebbero andare oltre quanto è proporzionato ai reati.
(16) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
(17) La presente direttiva non preclude l'adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari o di sanzioni diverse da quelle di natura penale. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali, che sono irrogate nei confronti della stessa persona per la stessa condotta possono essere tenute in considerazione in sede di condanna della persona in questione per un reato definito nella presente direttiva. Per gli altri tipi di sanzione dovrebbe essere pienamente rispettato il principio del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem). La presente direttiva non configura come reati condotte che non sono anche oggetto di sanzioni disciplinari o di altre misure relative alla violazione di doveri d'ufficio, nei casi in cui dette sanzioni disciplinari o altre misure possano essere applicate alle persone interessate.
(18) Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero prevedere, in taluni casi, una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. Tra tali casi dovrebbero essere ricompresi almeno quelli in cui siano stati arrecati danni o ottenuti vantaggi considerevoli, presumendo considerevoli i danni o vantaggi per un valore superiore a 100 000 EUR. Qualora il diritto di uno Stato membro non preveda una soglia esplicita per un danno o vantaggio considerevole quale base per una pena massima, lo Stato membro dovrebbe assicurare che i suoi tribunali prendano in considerazione l'entità del danno o del vantaggio in sede di determinazione delle sanzioni per frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prevedano altri elementi che indichino il carattere di gravità di un reato, ad esempio nei casi in cui il danno o il vantaggio sia potenziale ma di carattere molto consistente. Tuttavia, per i reati contro il sistema comune dell'IVA, la soglia al raggiungimento della quale il danno o il vantaggio dovrebbe essere presunto considerevole è, in conformità della presente direttiva, pari a 10 000 000 EUR. L'introduzione di livelli minimi delle pene detentive massime è necessaria a garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'Unione. Le sanzioni si prefiggono di servire da forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta l'Unione.
(19) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il fatto che un reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale come definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (10), sia considerato una circostanza aggravante in conformità delle norme applicabili previste dai rispettivi ordinamenti giuridici. Dovrebbero assicurare che i giudici possano prendere in considerazione la circostanza aggravante all'atto di giudicare gli autori di reati, pur non avendo l'obbligo di tenerne conto nella loro pena. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere la circostanza aggravante qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI siano puniti come un reato distinto e ciò può comportare livelli sanzionatori più severi.
(20) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori di reati e dei proventi derivanti dalle attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione e la complessità delle indagini transfrontaliere che ne conseguono, è opportuno che ciascuno Stato membro stabilisca la propria giurisdizione al fine di poter contrastare tali attività. Ciascuno Stato membro dovrebbe così garantire che la propria giurisdizione contempli i reati che siano commessi utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal proprio territorio.
(21) Data la possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio del ne bis in idem sia pienamente rispettato nell'applicazione del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
(22) Gli Stati membri dovrebbero dotarsi di norme sui termini di prescrizione necessari al fine di consentire ad essi di contrastare le attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione. Nel caso di reati punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, il termine di prescrizione dovrebbe essere pari ad almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso. Ciò non dovrebbe creare alcun pregiudizio agli Stati membri che non prevedono termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.
(23) Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, nonché altre norme del diritto dell'Unione, in particolare ai sensi del
(24) È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo alle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva. La relazione può, se necessario, essere corredata di proposte che vagliano eventuali sviluppi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del bilancio dell'Unione.
(25) La convenzione dovrebbe essere sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla stessa.
(26) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della
(27) La corretta attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri comporta il trattamento di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti e lo scambio di tali dati tra Stati membri, da un lato, e gli organismi competenti dell'Unione, dall'altro. È opportuno che il trattamento dei dati personali a livello nazionale tra autorità nazionali competenti sia regolato dall'acquis dell'Unione. Lo scambio di dati personali tra Stati membri dovrebbe essere eseguito in conformità della
(28) L'auspicato effetto deterrente dell'applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
(29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero delle somme e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, fatte salve le pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente.
(30) Le misure e le sanzioni amministrative svolgono un importante ruolo nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente direttiva non esenta gli Stati membri dall'obbligo di applicare e attuare le misure e le sanzioni amministrative dell'Unione ai sensi degli articoli 4 e 5 del
(31) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, sanzioni penali per gli atti di frode e i reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione cui la direttiva stessa si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione a casi specifici di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema di contrasto disponibile. Gli Stati membri possono, in linea di principio, continuare ad applicare parallelamente misure e sanzioni amministrative nel settore oggetto della presente direttiva. Nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per reati a norma della presente direttiva e di misure e sanzioni amministrative non comporti una violazione della Carta.
(32) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la strutturazione e l'organizzazione delle rispettive amministrazioni fiscali nel modo che ritengono opportuno per assicurare l'adeguatezza della determinazione, del calcolo e della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l'effettiva applicazione della normativa sull'IVA.
(33) La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative alla revoca delle immunità stabilite dal TFUE, dal protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegati al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE) e dai testi che vi danno attuazione, o norme simili incorporate nel diritto nazionale. Nel recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale nonché nell'applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva si tiene pienamente conto di tali privilegi e immunità, compreso il rispetto della libertà di mandato dei membri.
(34) La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all'applicazione e all'esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni singolo caso.
(35) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può piuttosto, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(36) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
(37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(39) La Corte dei Conti è stata consultata e ha espresso un parere (15),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell'acquis dell'Unione in questo settore.
Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
a) per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù:
i) del bilancio dell'Unione;
ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati;
b) si intende per «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. 2. In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, la presente direttiva si applica unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR.
3. La presente direttiva non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri.
TITOLO II
REATI IN MATERIA DI FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE
Art. 3. Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato.
2. Ai fini della presente direttiva si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione:
a) in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa:
i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;
ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
b) in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, l'azione od omissione relativa:
i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa:
i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;
d) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:
i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;
ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.
Art. 4. Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all'articolo 1, paragrafo 3, della
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.
a) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione passiva» l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
b) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione attiva» l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.
Ai fini della presente direttiva, s'intende per «appropriazione indebita» l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «funzionario pubblico»:
a) un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;
i) per «funzionario dell'Unione» s'intende una persona:
- che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal
- distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione. Fatte salve le disposizioni sui privilegi e le immunità di cui ai protocolli n. 3 e n. 7, sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell'Unione, istituiti a norma dei trattati e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari;
ii) per «funzionario nazionale» s'intende: il «funzionario» o il «funzionario pubblico» secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario nazionale di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo è tenuto ad applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.
Il termine «funzionario nazionale» comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale;
b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell'Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FRODE E AD ALTRI REATI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE
Art. 5. Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.
Art. 6. Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:
a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;
b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
c) sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto, di uno dei reati di cui all'articolo 3, 4 o 5, a vantaggio di tale persona giuridica.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell'articolo 5.
Art. 7. Sanzioni per le persone fisiche
1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli.
I danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a i 100 000 EUR.
I danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all'articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli.
Gli Stati membri possono altresì prevedere una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per altre circostanze gravi definite nel loro diritto nazionale.
4. Qualora un reato di cui all'articolo 3, paragrafo2, lettere a), b) e c), e all'articolo 4, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.
5. Quanto disposto al paragrafo 1 non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici.
Art. 8. Circostanze aggravanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante.
Art. 9. Sanzioni per le persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica;
c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
Art. 10. Congelamento e confisca
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) vi provvedono in conformità di tale direttiva.
Art. 11. Giurisdizione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:
a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; o
b) l'autore del reato è un proprio cittadino. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove l'autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato. Ciascuno Stato membro può astenersi dall'applicare le norme sulla giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni, e ne informa la Commissione.
3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni:
a) l'autore del reato risieda abitualmente nel proprio territorio;
b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure
c) l'autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali. 4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
Art. 12. Termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
a) una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa,
b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione,
irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione.
Art. 13. Recupero
La presente direttiva non pregiudica il recupero:
1) a livello di Unione, delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o agli articoli 4 o 5;
2) a livello nazionale, dell'IVA non pagata nel quadro della commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), o agli articoli 4 o 5.
Art. 14. Interazione con altri atti giuridici applicabili dell'Unione
L'applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative contemplate dal diritto dell'Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15. Cooperazione tra Stati membri e Commissione (OLAF) e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione
1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle loro competenze, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l'accertamento dei fatti e assicurare un'azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, in ciascun caso specifico, dei requisiti di riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di accesso alle informazioni, a questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinare l'uso di tali informazioni a condizioni specifiche applicabili sia alla Commissione sia a qualunque altro Stato membro a cui l'informazione è inoltrata.
3. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell'audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, istituiti in applicazione dei trattati, e ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, comunicano all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi degli articoli 3, 4 o 5 di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.
Art. 16. Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019.
Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva.
Art. 17. Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla convenzione sostituita dalla presente direttiva s'intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 18. Relazioni e valutazione
1. Entro il 6 luglio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso;
b) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali e i danni stimati. 3. Entro il 6 luglio 2024 e tenendo conto della sua relazione trasmessa ai sensi del paragrafo 1 nonché delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Entro il 6 luglio 2022 e sulla base delle statistiche trasmesse dagli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta, rispetto all'obiettivo generale che consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, se:
a) la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è adeguata;
b) le disposizioni relative ai termini di prescrizione di cui all'articolo 12 sono sufficientemente efficaci;
c) la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti. 5. Le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere una disposizione specifica sulla frode negli appalti.
Art. 19. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 20. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
(1) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 134.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 25 aprile 2017 (GU C 184 del 9 giugno 2017, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.
(4) GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1.
(5) GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1.
(6) GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.
(7)
(8)
(9)
(10) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) GU C 383 del 12.12.2012, pag. 1.
(16) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(17) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).