Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 29/11/2018 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 3.1.113 - L.R. 29 novembre 2018, n. 42.
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012).
(B.U. 30 novembre 2018, n. 90)
Art. 1. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
"1-bis. La Regione Campania riconosce l'alto valore economico della coltura del castagno, in particolare nelle aree collinari e montane del territorio regionale, nonché la sua rilevanza sociale e ambientale in quanto svolge un ruolo fondamentale, oltre che per la produzione dei frutti e del legno, anche per il presidio del territorio e per la salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico e del paesaggio.".
Art. 2. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3 bis. (Azioni previste)
1. La Regione Campania, per fronteggiare la grave crisi del comparto castanicolo, anche in considerazione delle emergenze fitosanitarie in corso e delle gravi emergenze economiche finanziarie degli attori della filiera castanicola, favorisce:
a) le attività di sostegno a consorzi di valorizzazione che si impegnano a promuovere attività di ricerca ed innovazione sulla filiera castanicola, attività di promozione e valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna campana, attraverso piani di marketing e studi di fattibilità e progetti di valorizzazione dei prodotti finiti e dei prodotti freschi;
b) le azioni promozionali e di valorizzazione, da realizzare sia sul mercato interno che sui principali mercati internazionali di riferimento volti a valorizzare le produzioni castanicole campane;
c) lo studio, la progettazione e la valorizzazione di un marchio collettivo regionale;
d) l'incremento e la nascita di cooperative tra produttori agricoli castanicoli.
Art. 3 ter. (Soggetti beneficiari)
1. Gli interventi previsti all'articolo 2 possono essere realizzati da società consortili costituite da Piccole e Medie Imprese (PMI) agricole, cooperative agricole, associazioni di produttori e di categoria, Organizzazioni di Produttori (OP), enti pubblici di ricerca, società di ricerca e consulenza in agricoltura.
2. I consorzi beneficiari possono attingere al contributo pari al 2,5 per cento del capitale sociale interamente versato, con un massimale pari a euro 200.000,00 all'anno.
3. Il consorzio presenta domanda mediante la predisposizione di un piano di attività che prevede la spesa di almeno euro 200.000,00 all'anno e la predisposizione di azioni nel settore della ricerca scientifica, piani di marketing promozionali della filiera di cui all'articolo 3-bis.
4. I consorzi di valorizzazione devono avere la partecipazione azionaria di soci con sede legale in almeno tre province della Regione Campania.
Art. 3 quater. (Osservatorio regionale per la castanicoltura)
1. È istituito l'Osservatorio regionale per la castanicoltura, di seguito denominato Osservatorio, così composto:
a) un componente per ognuna delle Province e della Città metropolitana della Regione Campania, designato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, su proposta delle stesse Province e della Città metropolitana;
b) un componente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, designato dal Presidente della stessa Commissione;
c) un componente della Commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, designato dal Presidente della stessa Commissione;
d) un componente designato dalla direzione generale della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;
e) un componente designato dalla direzione generale della Giunta regionale, competente in materia di ambiente;
f) un componente per ogni consorzio di tutela riconosciuto, designato dal Presidente dello stesso consorzio.
2. L'Osservatorio, presieduto e convocato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura:
a) programma azioni singole, oppure sinergiche di settore, oltre a fornire supporto per la presentazione delle istanze per i marchi IGP e DOP;
b) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge e monitora l'attuazione dell'intervento legislativo;
c) si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, di locali e risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla direzione generale della Giunta regionale competente in materia di agricoltura.
3. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, senza la previsione di alcun rimborso spese.".
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante incremento delle risorse stanziate sulla Missione 09, Programma 07, Titolo 1 e riduzione della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.