§ 5.1.134 - L.R. 31 maggio 2019, n. 15.
Modifiche alla L.R. 37/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:31/05/2019
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo della L.R. 37/2015.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della L.R. 37/2015.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. 37/2015.
Art. 4.  Introduzione dell'articolo 3-bis della L.R. 37/2015.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 4 della L.R. 37/2015.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 5 della L.R. 37/2015.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 12 della L.R. 37/2015.
Art. 8.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 5.1.134 - L.R. 31 maggio 2019, n. 15.

Modifiche alla L.R. 37/2015.

(B.U. 3 giugno 2019, n. 61)

 

Art. 1. Modifiche al titolo della L.R. 37/2015.

1. Nel titolo della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) le parole "la denuncia degli" sono sostituite dalle seguenti: "l'esecuzione di".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della L.R. 37/2015.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 37/2015 sono inseriti i seguenti:

"2. Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) è demandata al dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001.

3. La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 37/2015.

1. L'articolo 3 della L.R. 37/2015, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Autorizzazione sismica)

1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento regionale.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), dal D.P.R. 380/2001, parte Il "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo Il e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001.".

 

     Art. 4. Introduzione dell'articolo 3-bis della L.R. 37/2015.

1. Dopo l'articolo 3 della L.R. 37/2015 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. (Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del D.Lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:

a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;

b) rete ferroviaria di interesse nazionale;

c) porti di rilievo nazionale e internazionale."

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 37/2015.

1. L'articolo 4 della L.R. 37/2015 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Denuncia o autorizzazione dei lavori);

b) al comma 1, le parole "trasmissione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "richiesta di autorizzazione";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3:

1) dopo la parola: "denuncia" sono inserite le seguenti: ", le istanze";

2) dopo la parola: "progettuali" sono inserite le seguenti: "degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3";

3) le parole: "il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione";

f) al comma 4, le parole da: "vidimati" a "legge" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del D.P.R. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 380/2001”;

g) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

h) al comma 8, le parole da: "L'autorizzazione" ad "avviata" sono sostituite dalle seguenti: "Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 37/2015.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 37/2015 è sostituito dal seguente:

"2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:

a) la redazione del progetto in conformità alla L. 64/1974, ovvero alla parte Il, capo IV, sezione l, del D.P.R. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001;

b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;

c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;

d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione."

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 12 della L.R. 37/2015.

1. L'articolo 12 della L.R. 37/2015 è così modificato:

a) al comma 2:

1) le parole da: "chiunque" a: "regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3";

2) dopo la parola: "103" sono inserite le seguenti: "del D.P.R. 380/2001";

3) la parola: "autorizzato" è sostituita dalle seguenti: "di cui al predetto articolo 3".

 

     Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.