Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 31/05/2019 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al titolo della L.R. 37/2015. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della L.R. 37/2015. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 37/2015. |
Art. 4. Introduzione dell'articolo 3-bis della L.R. 37/2015. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 37/2015. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 37/2015. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 12 della L.R. 37/2015. |
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 5.1.134 - L.R. 31 maggio 2019, n. 15.
Modifiche alla L.R. 37/2015.
(B.U. 3 giugno 2019, n. 61)
Art. 1. Modifiche al titolo della
1. Nel titolo della
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"2. Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del
3. La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione".
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3
(Autorizzazione sismica)
1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del
2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del
3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche sono effettuate dal competente settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.
4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94-bis del
5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla
6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 380/2001.".
Art. 4. Introduzione dell'articolo 3-bis della
1. Dopo l'articolo 3 della
"Art. 3 bis. (Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)
1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del
2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), del
3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del
4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del
a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
c) porti di rilievo nazionale e internazionale."
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Denuncia o autorizzazione dei lavori);
b) al comma 1, le parole "trasmissione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "richiesta di autorizzazione";
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 3:
1) dopo la parola: "denuncia" sono inserite le seguenti: ", le istanze";
2) dopo la parola: "progettuali" sono inserite le seguenti: "degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3";
3) le parole: "il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito";
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione";
f) al comma 4, le parole da: "vidimati" a "legge" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del
g) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
h) al comma 8, le parole da: "L'autorizzazione" ad "avviata" sono sostituite dalle seguenti: "Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci".
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della
"2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:
a) la redazione del progetto in conformità alla
b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione."
Art. 7. Modifiche all'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
a) al comma 2:
1) le parole da: "chiunque" a: "regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3";
2) dopo la parola: "103" sono inserite le seguenti: "del
3) la parola: "autorizzato" è sostituita dalle seguenti: "di cui al predetto articolo 3".
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.