§ 3.2.111 - L.R. 3 dicembre 2018, n. 42.
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/12/2018
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Modifica art. 4 l.r. 8/2018)
Art. 2.  (Modifica art. 14 l.r. 8/2018)
Art. 3.  (Modifica art. 21 l.r. 8/2018)
Art. 4.  (Clausola d'invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.111 - L.R. 3 dicembre 2018, n. 42. [1]

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità).

(B.U. 4 dicembre 2018, n. 118)

 

Art. 1. (Modifica art. 4 l.r. 8/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità) è sostituito dal seguente:

"2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3:

a) al comune di residenza, per i casi previsti al comma 1, lettera a);

b) al comune ove sarà tumulata la salma, per i casi previsti al comma 1, lettera b).

I comuni destinatari delle istanze provvedono alle relative istruttorie, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo.".

 

     Art. 2. (Modifica art. 14 l.r. 8/2018)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 8/2018 è sostituita dalla seguente: "a) esprime parere sul piano annuale degli interventi di cui all'articolo 18;".

 

     Art. 3. (Modifica art. 21 l.r. 8/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 8/2018 è sostituito dal seguente:

"2. Sono fatti salvi, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 20, i procedimenti già istaurati, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, a seguito di domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della l.r. 54/2012.".

 

     Art. 4. (Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.


[1] Così corretta con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. n. 126 del 19 dicembre 2018.