Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 26/04/2018 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Finalità) |
Art. 3. (Destinatari degli interventi) |
Art. 4. (Provvidenze socio-assistenziali) |
Art. 5. (Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali – Inserimento scolastico) |
Art. 6. (Attività culturali e promozionali) |
Art. 7. (Turismo e investimenti produttivi) |
Art. 8. (Informazione) |
Art. 9. (Giornata dell’accoglienza) |
Art. 10. (Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo) |
Art. 11. (Associazionismo – Registro delle associazioni e federazioni) |
Art. 12. (Consulta regionale dei calabresi nel mondo) |
Art. 13. (Costituzione e funzionamento della Consulta) |
Art. 14. (Compiti della Consulta) |
Art. 15. (Bilancio della Consulta) |
Art. 16. (Comitato direttivo della Consulta) |
Art. 17. (Elezione del vice Presidente e del Comitato direttivo) |
Art. 18. (Piano annuale degli interventi) |
Art. 19. (Spese per il funzionamento della Consulta) |
Art. 20. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 21. (Abrogazioni) |
Art. 22. (Clausola generale di coordinamento) |
Art. 23. (Entrata in vigore) |
§ 3.2.104 - L.R. 26 aprile 2018, n. 8.
Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.
(B.U. 2 maggio 2018, n. 45)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge organica contiene i principi e le disposizioni in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo, per come definiti all’articolo 3, e le loro comunità.
2. Le leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni e deroghe alla presente legge organica se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Art. 2. (Finalità)
1. La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi
economici e sociali e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all’attività
internazionale, opera per incrementare e valorizzare le relazioni con i calabresi nel
mondo.
2. La Regione Calabria interviene, altresì, a favore dei calabresi nel mondo che intendono
rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il reinserimento sociale.
3. La Regione Calabria promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione istituzionale negli stati di residenza dei calabresi nel
mondo;
b) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare
riferimento a quella calabrese, quale strumento per la conservazione dell’identità
culturale della terra d’origine;
c) attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica, sociale,
turistica e culturale della Regione, nonché sulla legislazione regionale concernente i
calabresi nel mondo;
d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all’estero e
delle loro famiglie, valorizzando l’associazionismo fra i calabresi nel mondo;
e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive
regionali dei calabresi nel mondo che rimpatriano;
f) iniziative degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle
associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero che operano a favore dei
calabresi nel mondo nei Paesi ospitanti.
Titolo II
Interventi e provvidenze
Art. 3. (Destinatari degli interventi)
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) i nati in Calabria, le loro famiglie ed i loro discendenti entro il 3° grado, di seguito
denominati calabresi nel mondo, che si trovano stabilmente all’estero o in altre
regioni d’Italia;
b) i calabresi nel mondo, le loro famiglie che ritornano, dopo un periodo di permanenza
all’estero o in altre regioni d’Italia non inferiore a cinque anni consecutivi,
definitivamente nella regione Calabria, e che sono rientrati nella Regione da non più
di due anni.
2. La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da
documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani.
3. Non sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo
dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane, distaccati o inviati in missione
presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.
Art. 4. (Provvidenze socio-assistenziali)
1. Ai calabresi nel mondo di cui all’articolo 3, che si trovano in stato di comprovato bisogno
e necessità, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:
a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i
propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune
della Calabria, nella misura massima di 1.000,00 euro;
b) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti
all’estero e dei loro familiari nella misura massima di 1.000,00 euro per rientri dai
Paesi europei e di 2.000,00 euro per rientri dai Paesi extra europei.
2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3:
a) al comune di residenza, per i casi previsti al comma 1, lettera a);
b) al comune ove sarà tumulata la salma, per i casi previsti al comma 1, lettera b).
I comuni destinatari delle istanze provvedono alle relative istruttorie, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo [1].
3. La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la
liquidazione delle provvidenze, nei limiti della disponibilità di bilancio e in base all’ordine
cronologico delle richieste pervenute presso il dipartimento regionale competente in
materia.
Art. 5. (Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali – Inserimento scolastico)
1. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi
nel mondo di cui all’articolo 12, di seguito denominata Consulta, istituisce assegni e
borse di studio in favore dei calabresi nel mondo per la frequenza, nella regione, di
scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione postuniversitaria.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande,
per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l’erogazione dei
contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al
comma 1, nei limiti della diponibilità di bilancio.
3. Nel rispetto della normativa statale, la Regione può erogare contributi, nei limiti della
diponibilità di bilancio, nell’ambito di convenzioni e accordi internazionali fra le
istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all’estero,
dove risiedono significative comunità di calabresi nel mondo per la realizzazione di
iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti.
4. Per agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale e la frequenza della
scuola dell’obbligo dei rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali ed
europei e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico
e in quello dei calabresi nel mondo, organizza:
a) corsi di recupero linguistico;
b) corsi di lingua e cultura italiana.
Art. 6. (Attività culturali e promozionali)
1. La Regione, sentita la Consulta di cui all’articolo 12, favorisce, nell'ambito della
programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e
all’internazionalizzazione, iniziative e attività culturali e promozionali dirette a
conservare e tutelare, fra le comunità dei calabresi nel mondo, il valore dell’identità del
Paese d’origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.
2. La Regione favorisce, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse
già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione, attraverso lo scambio di
competenze professionali ed imprenditoriali, i rapporti economici ed occupazionali tra la
Calabria ed i Paesi sede delle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 11.
3. Le iniziative possono essere assunte anche in cooperazione con altre Regioni,
amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, associazioni dei calabresi nel
mondo e altre istituzioni culturali.
4. A tal fine la Regione promuove e favorisce, nell'ambito della programmazione degli
interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione,
la realizzazione, nei Paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di
origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti di età non superiore a
trentadue anni, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale
della Calabria.
Art. 7. (Turismo e investimenti produttivi)
1. Nell’ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo
sviluppo turistico e agricolo, all’internazionalizzazione e agli investimenti produttivi, la
Regione mira:
a) a promuovere l’offerta turistica e quella dei prodotti tipici calabresi fra le collettività
dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l’interesse degli operatori economici
stranieri per investimenti produttivi in Calabria;
b) a favorire, con il coinvolgimento attivo delle associazioni di cui all’articolo 11, un
rinnovato interesse, in particolare, da parte delle nuove generazioni, per la scoperta
del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d’origine;
c) a far conoscere l’offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi
fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l’interesse degli
operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria;
d) a far conoscere ai calabresi nel mondo le nuove opportunità che si presentano in
Calabria per l’effettuazione di investimenti nel campo dell’economia, della cultura e
del turismo;
e) d’intesa con le autorità locali e nel rispetto della normativa statale, a stipulare
accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti
economici, culturali e turistici.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono portate a conoscenza dei componenti della Consulta.
Art. 8. (Informazione)
1. La Regione, ritenendo l’informazione e la comunicazione mezzo fondamentale per
alimentare e mantenere vivo il rapporto dei calabresi nel mondo con la realtà regionale,
provvede alla realizzazione di una sezione del portale web ufficiale della Regione
Calabria dedicata alle politiche regionali per i calabresi nel mondo, accessibile dall'home
page del medesimo portale, senza alcun onere aggiuntivo.
2. La sezione è dedicata all’informazione sulle politiche regionali in tema di emigrazione e
allo scambio e divulgazione di informazioni.
Art. 9. (Giornata dell’accoglienza)
1. È istituita, con cadenza annuale, la giornata dell’accoglienza da tenersi in concomitanza
della riunione della Consulta, di cui all’articolo 12.
2. In occasione della giornata dell'accoglienza, il Presidente della Giunta regionale
conferisce attestati di benemerenza a cittadini illustri di origine calabrese che hanno
operato nel mondo onorando il nome della Calabria.
Art. 10. (Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo)
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’articolo 12, nomina
l’ambasciatore dei calabresi nel mondo, di seguito denominato ambasciatore, scelto per
il prestigio di cui gode, la notorietà, il riconosciuto talento, la capacità di creare
collaborazione e di mobilitare risorse.
2. L’ambasciatore rappresenta l'immagine della regione Calabria nel mondo.
3. L’incarico è svolto, per la durata di un anno, a titolo gratuito senza alcun compenso o
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni legate all’incarico.
Titolo III
Associazionismo
Art. 11. (Associazionismo – Registro delle associazioni e federazioni)
1. La Regione riconosce le associazioni di calabresi nel mondo che svolgono attività
culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro.
2. Le singole associazioni di calabresi nel mondo possono costituirsi in federazioni. La
federazione ha estensione nazionale e svolge azioni di coordinamento.
3. Presso l’ufficio competente è istituito il registro delle associazioni e federazioni, di cui ai
commi 1 e 2. Il registro può essere articolato in sezioni distinte per categoria.
4. Il registro di cui al comma 3 è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la
permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione. Per tale scopo, le
associazioni e le federazioni iscritte, presentano ogni due anni all’ufficio competente gli
aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.
5. Le federazioni e le associazioni, a domanda, sono iscritte al registro. La domanda
d’iscrizione deve essere corredata da:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) indicazione dell’organismo direttivo, del presidente o legale rappresentante e della
sede;
c) copia autenticata dell’estratto libro soci.
6. Le federazioni e le associazioni, ciascuna nell’ambito territoriale di propria competenza,
coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi nel mondo di
concerto con i propri rappresentanti nella Consulta di cui all’articolo 12, secondo le
modalità di cui all’articolo 13. Ad esse possono essere concessi contributi per attività e
progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti,
fino al 50 per cento della spesa documentata e fino ad un importo massimo di 2.500,00
euro e, comunque, nei limiti della disponibilità di bilancio.
7. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell’anno solare di riferimento,
debitamente documentate, devono pervenire al competente ufficio:
a) entro il 31 dicembre dell’anno antecedente, per le manifestazioni che si svolgono nel
primo semestre;
b) entro il 30 giugno, per le manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre.
8. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione d’ufficio, dalla seguente
documentazione:
a) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
b) bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto dal legale
rappresentante dell’associazione o federazione, contenente gli estremi di
approvazione da parte degli organi statutari.
9. Le spese relative ai contributi erogati sono rendicontate con idonea documentazione
giustificativa in originale.
Titolo IV
Organismi
Art. 12. (Consulta regionale dei calabresi nel mondo)
1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta
regionale dei calabresi nel mondo.
2. La Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo della
Regione Calabria. È composta da:
a) il presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel
registro di cui all’articolo 11;
c) tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati dalle associazioni
con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte nel registro di cui
all’articolo 11;
d) trenta cittadini calabresi residenti all'estero, indicati dalle associazioni iscritte al
registro di cui all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale,
individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:
1) Francia 1;
2) Belgio 1;
3) Svizzera 1;
4) Regno Unito 1;
5) Germania 1;
6) Brasile 4;
7) Argentina 4;
8) Venezuela 1;
9) Cile 1;
10) Stati Uniti d’America 4;
11) Canada 4;
12) Australia 4;
13) Colombia 1;
14) Uruguay 1;
15) Giappone 1.
Nei casi in cui sono previsti 4 componenti, almeno uno è di genere femminile;
e) quindici giovani residenti all’estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle
rispettive associazioni o federazioni iscritte al registro di cui all’articolo 11, secondo
la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle
comunità calabresi ivi presenti:
1) Francia 1;
2) Belgio 1;
3) Svizzera 1;
4) Regno Unito 1;
5) Germania 1;
6) Brasile 1;
7) Argentina 1;
8) Venezuela 1;
9) Cile 1;
10) Stati Uniti d’America 1;
11) Canada 1;
12) Australia 1;
13) Colombia 1;
14) Uruguay 1;
15) Giappone 1.
3. La competenza del Consultore è riferita al Paese che rappresenta o a parte di esso e, se
occorre, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad altri
Paesi sprovvisti di rappresentanza.
Art. 13. (Costituzione e funzionamento della Consulta)
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento, costituisce,
con decreto, la Consulta, che dura in carica fino alla nomina della nuova Consulta.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla sostituzione dei
componenti della Consulta.
3. L'indicazione dei candidati consultori da parte delle associazioni è effettuata entro trenta
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle
indicazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei
componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. La Consulta elegge in seno ad essa un vicepresidente ed il Comitato direttivo di cui
all’articolo 17.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente appartenente alla struttura
regionale competente per i problemi dell’emigrazione di categoria non inferiore a D.
6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei
componenti in carica, in prima convocazione, ed almeno un quarto dei componenti in
carica, in seconda convocazione.
7. Due assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da
membro della Consulta. I membri della Consulta, in caso di impedimento alla
partecipazione ad ogni singola riunione, possono indicare un proprio delegato che deve
essere autorizzato dal Comitato direttivo.
8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e
votanti.
9. La Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale ogni anno.
10. La Consulta può riunirsi anche in sedi e località diverse da quelle istituzionali. I
componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo di volontariato.
11. La Consulta, d’intesa con la Regione, può costituire, in seno ad essa, commissioni e
gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e
ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono anche attraverso videoconferenza.
12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle
sedute della Consulta di rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni
interessati agli argomenti in esame, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
13. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle
sedute della Consulta di esperti appositamente nominati, senza diritto di voto, in
numero non superiore al 20 per cento del numero dei componenti della Consulta.
Art. 14. (Compiti della Consulta)
1. La Consulta ha i seguenti compiti:
a) esprime parere sul piano annuale degli interventi di cui all'articolo 18 [2];
b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità di calabresi nel
mondo;
c) avanzare proposte sulla convocazione di conferenze regionali, interregionali e
internazionali sui problemi dell’emigrazione;
d) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le federazioni e le
associazioni dei calabresi nel mondo nella redazione dei rispettivi statuti;
e) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all’articolo 5;
f) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale
l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
(ICE), ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre
forme associative dell’imprenditoria calabrese;
g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, e
categorie simili, di identità calabrese fra i calabresi nel mondo al fine di interscambi,
sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed
i calabresi nel mondo;
h) contribuire all’elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente
riflessi sul mondo dell’emigrazione, mediante il rilascio di pareri non vincolanti.
Art. 15. (Bilancio della Consulta)
1. La Consulta provvede al proprio funzionamento e all’adempimento dei propri compiti
con:
a) lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria, con le risorse allocate nella
Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio
medesimo;
b) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni locali, nazionali e
comunitarie;
c) gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno sede i Consultori.
Art. 16. (Comitato direttivo della Consulta)
1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo
presiede, dal vicepresidente e da otto componenti eletti dalla Consulta in seno ad essa,
secondo i criteri e le modalità di elezione di cui all’articolo 17, garantendo la presenza
dei giovani e la rappresentanza femminile.
2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
3. Le riunioni si svolgono prevalentemente o preferibilmente mediante videoconferenza. Il
Presidente della Consulta deve verificare la presenza del numero legale, identificando
personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza.
Ciascuna riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il
segretario incaricato della redazione del verbale.
4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere
sentito su ogni particolare aspetto relativo allo stato di attuazione della presente legge.
5. Il Comitato, in particolare:
a) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali, e con le associazioni interessate
ai problemi dell’emigrazione;
b) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;
c) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative
riguardanti le finalità della presente legge;
d) redige una relazione annuale sull'attività svolta dai Consultori nell'ambito delle
proprie competenze, da presentare ed approvare in sede di riunione della Consulta.
6. Le sedute sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con
almeno sessanta giorni di preavviso riducibili a dieci in caso di urgenza. Alla lettera o
alla e-mail di convocazione è allegata copia dell’ordine del giorno. Le sedute sono valide
se è presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti. In
seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni
sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti. In caso di parità, il voto
del Presidente della Consulta o del suo delegato è determinante per la decisione.
7. Il Presidente della Giunta regionale, quando lo ritiene utile, può far intervenire alle
sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai
problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.
8. Il segretario della Consulta verbalizza le riunioni.
Art. 17. (Elezione del vice Presidente e del Comitato direttivo)
1. Nella seduta di insediamento della Consulta sono eletti, in due distinte votazioni:
a) un vicepresidente della Consulta;
b) otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui almeno uno per l’Europa,
uno per l’America del Nord, uno per l’America del Sud, uno per l’Australia, uno per
l’Italia.
2. Per l’elezione del vicepresidente della Consulta e dei componenti del Comitato direttivo, i
Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i Consultori che
hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Alle elezioni partecipano tutti i componenti della Consulta.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 18. (Piano annuale degli interventi)
1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 31 ottobre di ogni
anno, il Piano per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge da
realizzarsi nell’anno successivo.
2. Il Piano annuale individua e definisce le priorità di intervento.
3. Il Piano annuale, altresì, dispone il riparto di massima della spesa e stabilisce i criteri di
attuazione.
Art. 19. (Spese per il funzionamento della Consulta)
1. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle riunioni della stessa e del
Comitato direttivo, nonché per le missioni preventivamente autorizzate svolte
nell’ambito della carica di Consultore, è corrisposto un rimborso spese equiparato a
quello previsto dal disciplinare del trattamento di missione vigente per i dipendenti
regionali di cat. D.
2. Agli esperti di cui all'articolo 13, comma 13, spetta un rimborso pari a quello previsto per
i Consultori per la partecipazione alle sole riunioni della Consulta.
Art. 20. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati nel limite massimo di 300.000,00
euro per ciascuna delle annualità 2018-2020, si provvede mediante l’utilizzo delle
risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della
spesa del bilancio medesimo.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti
consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge
di approvazione del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 21. (Abrogazioni)
1. È abrogata la
2. Sono fatti salvi, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 20, i procedimenti già istaurati, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, a seguito di domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della
3. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, decade la Consulta attualmente in carica, i cui poteri e funzioni permangono sino all'insediamento della nuova Consulta, costituita ai sensi dell'articolo 13.
Art. 22. (Clausola generale di coordinamento)
1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alla
Art. 23. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della