§ 5.2.233 - L.R. 4 luglio 2019, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/07/2019
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2018)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/2018)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/2018)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 11 della l.r. 24/2018)
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 12-bis nella l.r. 24/2018)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 13 della l.r. 24/2018)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.233 - L.R. 4 luglio 2019, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).

(B.U. 10 luglio 2019, n. 118 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) il periodo "È altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti." è sostituito dal seguente:

"È altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche;

b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;

c) esperienza, almeno quinquennale, nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.".

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 24/2018 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:

"5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.".

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/2018)

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:

"6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione dal mandato.".

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:

"1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.".

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 11 della l.r. 24/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale assicura al Garante il supporto della struttura consiliare individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.".

2. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 24/2018 è abrogato.

3. All'articolo 11, comma 4, della l.r. 24/2018 dopo le parole "l'Assessorato regionale competente" sono aggiunte le parole "con la struttura di supporto al Difensore civico regionale, dell'Osservatorio sociale regionale, e".

4. All'articolo 11 della l.r. 24/2018, è aggiunto il comma 5-bis:

"5-bis. Per lo svolgimento della propria attività il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e di servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL.".

 

     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 12-bis nella l.r. 24/2018)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 24/2018 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis. (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge regionale 2 giugno 1988, n. 46 (Convenzione con l'U.N.I.C.E.F. per l'istituzione del "difensore per l'infanzia");

b) l'articolo 21 della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio- assistenziali in favore di minori).".

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 13 della l.r. 24/2018)

1. L'articolo 13 della l.r. 24/2018 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Disposizioni finanziarie )

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2019, ed euro 40.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, cui si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 4308 "Istituzione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza", Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del bilancio del Consiglio regionale.

2. Ai fini della copertura della spesa per l'anno 2019 pari ad euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse già stanziate e disponibili sul capitolo di spesa 4308 "Istituzione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza", Titolo 1, Missione 01, Programma 01 del bilancio del Consiglio regionale.

3. Ai fini della copertura della spesa per il biennio 2020-2021, pari ad euro 40.000,00 per ciascun anno, si fa fronte impinguando lo stanziamento del capitolo di spesa 4308 per euro 10.000,00, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale, attraverso la rimodulazione delle risorse finanziarie allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 01.

4. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.".

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).