Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 12/11/2018 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni e denominazioni |
Art. 2. Schema del piano dei conti integrato |
Art. 3. Livelli di articolazione del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato |
Art. 4. Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale |
Art. 5. Sperimentazione |
Art. 6. Collegamenti con i documenti contabili e di bilancio |
Art. 7. Strumenti per la classificazione |
Art. 8. Controlli |
Art. 9. Disposizioni d'attuazione e finanziarie |
§ 27.4.272 - D.P.R. 12 novembre 2018, n. 140.
Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(G.U. 27 dicembre 2018, n. 299 - S.O. n. 59)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto l'articolo 1, comma 2, della citata
Visto l'articolo 40, comma 2, lettera e), della citata
Visto l'articolo 40, comma 2, lettera n), della
Visto il
Visto l'articolo 38-ter della citata
Visto il comma 4 del richiamato articolo 38-ter della
Visto l'articolo 38-bis della citata
Visto il
Visto l'articolo 6, comma 6, del
Visto il
Visto il
Visto il
Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1719/18, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 giugno 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni e denominazioni
1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) amministrazioni centrali dello Stato: le amministrazioni, incluse le loro articolazioni periferiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della
b) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
c) piano dei conti integrato: elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, basato su una struttura gerarchica a più livelli in grado di consentire la rilevazione degli eventi gestionali e di evidenziare, attraverso l'utilizzo dei principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali;
d) livelli dell'articolazione del piano dei conti: strutture classificatorie con livelli gerarchici successivi esplicative della natura finanziaria ed economico-patrimoniale delle transazioni contabili elementari riconducibili alle unità elementari di bilancio;
e) livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livelli base della struttura classificatoria gerarchica necessari per le registrazioni degli eventi gestionali sul sistema integrato delle scritture contabili;
f) voce del piano dei conti: voce contabile di riferimento che corrisponde ad uno dei livelli gerarchici del piano dei conti;
g) contenuto delle voci del piano dei conti: natura degli eventi gestionali classificati al livello di ciascuna voce elementare del piano dei conti, in base alle scritture contabili di natura finanziaria, economico-patrimoniale, comprese le scritture di integrazione e rettifica e quelle degli ammortamenti;
h) sistema integrato di scritture contabili: sistema di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;
i) transazione contabile elementare: ogni evento gestionale oggetto delle registrazioni contabili nell'ambito delle finalità delle amministrazioni centrali dello Stato posto in essere dai soggetti responsabili delle registrazioni nel sistema di contabilità integrata.
Art. 2. Schema del piano dei conti integrato
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni centrali dello Stato adottano un piano dei conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale. In sede di prima applicazione, il piano dei conti integrato è introdotto mediante la sperimentazione di cui all'articolo 5. La struttura del piano dei conti integrato si compone di tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'Allegato 1.
2. Il piano dei conti integrato, come individuato dal comma 1, è costituito dall'elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniali, inclusi quelli necessari per le scritture di integrazione e rettifica e gli ammortamenti, utilizzati per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato.
Art. 3. Livelli di articolazione del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato
1. I livelli di articolazione del piano dei conti sono adottati nelle fasi del bilancio e per la rappresentazione dei dati finanziari come indicato nel presente articolo.
2. Per la fase della previsione del bilancio finanziario, ai fini del raccordo con le unità elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario per la imputazione dei valori contabili è costituito dal quarto livello.
3. Per le fasi di gestione e di rendicontazione del bilancio finanziario, per le finalità di consolidamento e monitoraggio e ai fini del raccordo con le unità elementari delle entrate e delle spese, il livello minimo di articolazione del piano finanziario delle registrazioni contabili è costituito dal quinto livello.
4. Per il piano economico il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili è costituito dal quinto livello per le fasi di previsione, gestione e rendicontazione.
5. Per il piano patrimoniale il livello minimo di articolazione per la registrazione delle scritture contabili è costituito dal sesto livello per la fase di rendicontazione.
6. In base agli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 38-sexies della
Art. 4. Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale
1. Il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1, predisposto in coerenza con il piano dei conti di cui al
2. Ciascun evento contabilmente rilevante deve trovare corrispondenza in una o più transazioni contabili elementari, che sono registrate in modo da assicurare:
a) la movimentazione di una voce del piano dei conti relativa al modulo finanziario, ove la transazione contabile elementare discenda da un evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione finanziaria;
b) la movimentazione delle opportune voci del piano dei conti relative ai moduli economico e patrimoniale, ove la transazione contabile elementare discenda da un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale.
3. Ciascuna voce del piano dei conti relativa alla contabilità finanziaria è correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante schemi di collegamento predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale.
4. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 38-bis, comma 4, della
Art. 5. Sperimentazione
1. Nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 38-sexies della
2. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità della sperimentazione del piano dei conti integrato.
3. I livelli di articolazione del piano dei conti, adottati come indicato all'articolo 3, e la loro utilizzazione ai fini delle fasi di bilancio e della rappresentazione dei dati finanziari nei documenti di bilancio, possono essere modificati in relazione agli esiti della sperimentazione di cui al presente articolo.
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti integrato relativi ai livelli di articolazione di cui all'articolo 3, sono adottati mediante modifiche al presente regolamento. Le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 4, della
Art. 6. Collegamenti con i documenti contabili e di bilancio
1. I collegamenti dei conti finanziari e di quelli economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio sono riportati nell'Allegato 2.
2. In relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della
Art. 7. Strumenti per la classificazione
1. Al fine di facilitare la classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, le amministrazioni centrali dello Stato utilizzano il glossario e gli schemi di collegamento di cui al
2. In relazione agli esiti della sperimentazione, il glossario e gli schemi di collegamento di cui al comma 1 sono aggiornati e pubblicati sul sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, considerando le specificità del bilancio dello Stato.
Art. 8. Controlli
1. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato esercitano l'attività di monitoraggio e controllo sulla correttezza delle scritture contabili adottate dalle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, e sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina le modalità di controllo per la fase della sperimentazione.
3. Le modalità di controllo a regime, definite a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, sono adottate mediante modificazioni del presente regolamento.
4. Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 2, della
Art. 9. Disposizioni d'attuazione e finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 del
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1573
[1] Per la sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 13 novembre 2020 (G.U. 7 gennaio 2021, n. 4).
[2] Per la sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 13 novembre 2020 (G.U. 7 gennaio 2021, n. 4).