§ 5.2.203 - L.R. 4 ottobre 2018, n. 32.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/10/2018
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 8.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 9.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 10.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 11.  Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 13.  Invarianza della spesa.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 5.2.203 - L.R. 4 ottobre 2018, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

(B.U. 9 ottobre 2018, n. 101)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo le parole: “dei cittadini” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché dell’inserimento lavorativo delle persone e dei lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli,”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente :

“2 bis. La Giunta regionale, per il pieno raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 e sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità attuative e di intervento secondo quanto previsto dalla presente legge e individua, periodicamente, le specifiche misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale e ad incrementare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche mediante la stipula di specifici protocolli al fine di agevolare lo scambio reciproco di flussi informativi inerenti l’emergere di eventuali comportamenti o condotte posti in essere dalle cooperative sociali in violazione della vigente normativa.”.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 individua, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le misure di cui alla seconda parte del comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, comma 1, numeri 4) e 99), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché le persone che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modificazioni. La situazione dei lavoratori di cui al presente comma deve essere attestata e trattata ai sensi della normativa vigente.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. Bilancio sociale.

1. Il bilancio sociale della cooperativa sociale è finalizzato a consentire una trasparente comunicazione della tipologia dei prodotti e dei servizi proposti e prestati e della rendicontazione nonché di permettere una idonea valutazione delle performance della propria organizzazione e dell’impatto sociale delle attività svolte. In particolare, tale strumento tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata, delle dimensioni della cooperativa sociale, delle norme contrattuali di settore applicate, degli eventuali inserimenti lavorativi operati e dei relativi progetti.

2. La Giunta regionale, in armonia con le linee guida definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde, predispone uno schema tipo di bilancio sociale per entrambe le tipologie di cooperative sociali previste dall’articolo 2.

3. Fino all’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le cooperative sociali possono, comunque, adottare il bilancio sociale.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 4 ter nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Dopo l’articolo 4 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:

“Art. 4 ter. Codice etico.

1. Al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, la cultura dell’impresa sociale, il rispetto delle norme e delle politiche aziendali in materia di etica dell’impresa e di correttezza comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un codice etico o di comportamento ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”.

2. La Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 predispone uno schema tipo di codice etico o di comportamento da sottoporre alla Giunta regionale per la sua successiva approvazione.”.

2. In sede di prima applicazione la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 predispone, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di cui all’articolo 4 ter, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23. Decorso inutilmente tale termine provvede direttamente la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative sociali iscritte all’Albo nonché di facilitarne l’attività di controllo e vigilanza, la Giunta regionale adotta una anagrafe informatizzata contenente i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico. A tali fini la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2 ter. Nell’anagrafe vengono riportati anche i nominativi dei soggetti di cui al comma 1 qualora gli stessi abbiano operato in cooperative sociali cancellate dall’Albo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, per almeno i cinque anni successivi alla cancellazione.”.

2. La Giunta regionale istituisce l’anagrafe di cui all’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le cooperative sociali iscritte all’Albo, qualora nel corso dell’anno non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”” e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Non possono essere iscritte all’Albo le cooperative sociali in cui sussistano in capo ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o al direttore tecnico i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione secondo quanto previsto dall’articolo 80, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:

“5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative sociali, provvede con cadenza biennale alla revisione dell’Albo. A tali fini le cooperative iscritte trasmettono alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali:

a) le variazioni dello statuto, del numero di soci e degli altri dipendenti e collaboratori, evidenziando gli eventuali soggetti svantaggiati e deboli;

b) la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti effettuati;

c) la copia del certificato o dell’attestazione della revisione cooperativa cui sono state sottoposte ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all’associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;

d) qualora abbiano ottenuto contributi o incentivi regionali, una relazione che specifichi le modalità di utilizzo degli stessi.”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

“5 bis. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, d’ufficio o su segnalazione, effettua annualmente sulle cooperative sociali verifiche a campione in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle richieste della struttura regionale competente in materia di servizi sociali effettuate in sede di verifica, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono cancellate dall’Albo.”.

5. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) non sia stata effettuata entro l’anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni;”.

6. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) la cooperativa sociale non abbia il certificato o l’attestazione annuale della revisione cooperativa ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all’associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;”.

7. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f bis) nelle ipotesi di cui al comma 5 bis e all’articolo 15, comma 2 ter.”.

8. Alla fine del comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: “La cooperativa sociale cancellata dall’Albo non può richiederne l’iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.”.
9. Alla fine del comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: “Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi della presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall’Albo e tale condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge, la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite.”.

10. Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

“8 bis. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’Albo nonché all’effettuazione delle verifiche a campione. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.”.

11. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, sentita la competente commissione consiliare, definisce, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dall’Albo nonché all’effettuazione delle verifiche a campione di cui all’articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.

12. Le disposizioni recate dai commi 3 bis, 4 bis, 6, lettere c), c bis) e f bis), dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 trovano applicazione per i procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), viene riconosciuta una maggiorazione del punteggio nei seguenti casi:

a) adozione del bilancio sociale di cui all’articolo 4 bis, fino a quando l’adozione del bilancio sociale è facoltativa ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3;

b) adozione del codice etico di cui all’articolo 4 ter;

c) percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate di cui all’articolo 3, comma 1;

d) presenza oltre alla percentuale del 30 per cento delle persone svantaggiate, di cui all’articolo 3, comma 1, anche di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

“1 ter. La Giunta regionale previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 bis. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.”.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 ter dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, sentita la competente commissione consiliare. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere. Fino all’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al presente comma ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa vigente all’entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così modificato:

a) alla lettera f) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “e l’applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”;

b) alla lettera h) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “e la pianificazione di percorsi formativi”;

c) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

“i bis) l’assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;

i ter) l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.”.

5. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunta la seguente:

“f bis) il rispetto delle vigenti normative e delle norme contrattuali di settore nel contratto applicato alle persone svantaggiate e ai soggetti deboli, ferma restando l’applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e la garanzia di un’equa retribuzione.”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. L’ articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 Riserva negli appalti e nelle concessioni.

1. Fatta salva la normativa statale ed europea in materia di appalti e concessioni, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione a cooperative sociali, che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi operatori economici aventi sede negli stati membri della Unione europea, qualora lo scopo principale degli stessi sia l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità, nel contesto di programmi di lavoro protetti, e quando almeno il 30 per cento dei lavoratori impiegati in relazione ai singoli appalti o concessioni sia composto da lavoratori svantaggiati o con disabilità di cui all’articolo 3, comma 1. Per la scelta del contraente o del concessionario può essere riconosciuta una maggiorazione del punteggio, qualora in relazione ai singoli appalti o concessioni siano impiegati come lavoratori una percentuale superiore al 30 per cento di lavoratori svantaggiati o con disabilità ovvero soggetti rientranti fra le persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2.”.

 

     Art. 9. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Nella rubrica dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la parola: “corrispettivi” è sostituita dalla seguente: “subentro”.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: “In caso di avvicendamento nell’affidamento di servizi o nella stipula di convenzioni la cooperativa sociale subentrante, fermo restando il rispetto della normativa vigente, garantisce ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è soppresso.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:

“2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare sulle cooperative sociali verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento:

a) secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni;

b) con riferimento all’applicazione della vigente contrattazione collettiva alle persone svantaggiate ed ai soggetti deboli, all’eventuale utilizzo di contratti impropri, nonché al rispetto delle normative negli inserimenti lavorativi.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e successive modificazioni, effettua, ai sensi e secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale, oltre alle verifiche di cui al comma 2, il controllo e la vigilanza sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione all’Albo, anche in costanza del rapporto contrattuale.

2 ter. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle richieste effettuate dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e dalla struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza nell’esercizio delle rispettive attività di controllo e vigilanza, ai sensi dei commi 2 e 2 bis, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono cancellate dall’Albo ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 6.”.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Commissione trasmette alla competente commissione consiliare, entro trenta giorni dalla loro adozione, i pareri espressi nell’esercizio della propria funzione.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

1. Dopo l’articolo 23, nel Capo settimo concernente “Disposizioni finali”, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis. Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema delle cooperative sociali nel Veneto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. Nella relazione sono, altresì, evidenziate le misure adottate al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale.

3. Per la finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, individua gli indicatori per la misurazione e la valutazione degli obiettivi di cui alla presente legge. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all’attuazione del presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell’attuazione nonché le difficoltà insorte.

6. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.”.

2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua gli indicatori di cui al comma 3 dell’articolo 23 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con le modalità ivi previste.

 

     Art. 13. Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.