§ 4.1.320 - L.R. 7 agosto 2018, n. 49.
Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/08/2018
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009
Art. 2.  Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 21/2009
Art. 3.  Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 21/2009
Art. 4.  Programmazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 21/2009
Art. 5.  Avvio dell’attività di apicoltura a fini commerciali. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 21/2009
Art. 6.  Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 21/2009
Art. 7.  Nomadismo. Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 21/2009
Art. 8.  Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 21/2009
Art. 9.  Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana. Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 21/2009
Art. 10.  Identificazione degli apiari. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 21/2009
Art. 11.  Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 21/2009
Art. 12.  Allevamento di api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 21/2009
Art. 13.  Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 21/2009
Art. 14.  Sanzioni amministrative. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 21/2009
Art. 15.  Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 21/2009
Art. 16.  Norme transitorie


§ 4.1.320 - L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009.

(B.U. 10 agosto 2018, n. 36)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura);

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l’articolo 34;

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura);

 

Considerato quanto segue:

1. A livello statale, in materia di procedure per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di apicoltura, sono intervenute negli ultimi anni importanti novità conseguenti all’istituzione dell’anagrafe apistica. L’amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa al nuovo sistema statale; tuttavia, al fine di aggiornare anche la legislazione regionale in materia, si rende necessario modificare la l.r. 21/2009;

2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell’attività apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l’ambito dell’attività svolta per autoconsumo;

3. L’esperienza maturata nel corso dell’applicazione della legge e l’esigenza di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo, rendono necessario intervenire sulle disposizioni in materia di divieti;

4. Il sistema sanzionatorio è aggiornato al fine di adeguarsi alla sopravvenuta legislazione statale;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009

1. Nel terzo capoverso del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura) le parole: “Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)” sono sostituite dalle seguenti: “Visto il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli”.

2. Dopo il terzo capoverso del preambolo della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:

“Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l’articolo 34”;

3. Il punto 7 del preambolo è sostituito dal seguente:

“7. I procedimenti amministrativi per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA);”

4. Il punto 9 del preambolo è sostituito dal seguente:

“9. Non è più necessario prevedere una disposizione sul nomadismo in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari è compresa negli obblighi di aggiornamento della banca dati a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del punto 7 dell’allegato del decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”)”.

5. Il punto 10 del preambolo è sostituito dal seguente:

“10. È necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea;”;

6. Dopo il punto 10 del preambolo è aggiunto il seguente:

“10 bis. Con l’introduzione degli obblighi di registrazione in banca dati degli apiari è sempre possibile rintracciare l’apicoltore che ha abbandonato i propri apiari. Tutti gli apiari censiti, compresi quelli abbandonati dopo il censimento, rientrano comunque nell’ambito della programmazione dell’attività di vigilanza sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati, invece, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti di polizia veterinaria e pertanto, per evitare incertezze nell’applicazione delle diverse normative, occorre abrogare la specifica disposizione sugli apiari abbandonati.”.

 

     Art. 2. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 21/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 21/2009 sono inserite le seguenti parole: “e dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)”.

 

     Art. 3. Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 21/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009, dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:

“f ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia;”.

3. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2009, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente:

“f quater) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell’anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale);”.

 

     Art. 4. Programmazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 21/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 dopo la parola “nazionale” sono inserite le seguenti: “e dell’Unione europea”.

 

     Art. 5. Avvio dell’attività di apicoltura a fini commerciali. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Avvio dell’attività di apicoltura a fini commerciali

1. L’attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente di una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”) nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.

2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda USL competente per territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.

3. I servizi veterinari dell’azienda USL effettuano la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al d.m. salute 11 agosto 2014.”.

 

     Art. 6. Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 5 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo

1. L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al d.m. salute 11 agosto 2014.

2. I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al d.m. 11 salute agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.”.

 

     Art. 7. Nomadismo. Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 6 della l.r. 21/2009 è abrogato.

 

     Art. 8. Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 7 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale

1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal punto 7 dell’allegato al d.m. salute 11 agosto 2014.

2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 4 e 5.”.

 

     Art. 9. Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana. Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 8 della l.r. 21/2009 è abrogato.

 

     Art. 10. Identificazione degli apiari. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 9 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 Identificazione degli apiari

1. Il proprietario o detentore dell’apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal d.m. lavoro 4 dicembre 2009 e dal d.m. salute 11 agosto 2014.

2. Il proprietario o il detentore dell'apiario è responsabile dell’identificazione dello stesso.”.

 

     Art. 11. Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 10 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;

b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.

3. La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui all’articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e la restante entomofauna pronuba.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.”.

 

     Art. 12. Allevamento di api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 11 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Allevamento api regine e zone di rispetto

1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all’articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.”.

 

     Art. 13. Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 21/2009

1. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 21/2009 è abrogato.

2. Il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla legge regionale 25 luglio 2014, n. 42 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”) .”.

 

     Art. 14. Sanzioni amministrative. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 13 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 Sanzioni amministrative

1. All’apicoltore che viola le disposizioni dell’articolo 896 bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.

2. All’apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

3. I trasgressori dell’obbligo di cui all’articolo 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.

4. Ai trasgressori della disposizione dell’articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.

5. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro.

6. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.”.

 

     Art. 15. Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 21/2009

1. L’articolo 14 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 Clausola valutativa

1. Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento di tutela e valorizzazione dell’apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza triennale, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

a) all’applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;

b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.

c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni erogate sulla base dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.”.

 

     Art. 16. Norme transitorie

1. Gli allevamenti registrati come autoconsumo che alla data di entrata in vigore della presente legge superano i limiti di consistenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f bis), per mantenere la qualifica di allevamento per autoconsumo devono adeguarsi al limite previsto nel suddetto articolo entro il 31 dicembre 2018.