§ 3.1.376 - L.R. 25 luglio 2014, n. 42.
Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell'Istituto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:25/07/2014
Numero:42


Sommario
Art. 1 . Ratifica
Art. 2 . Efficacia dell'intesa
Art. 3 . Abrogazione
Art. 4 . Entrata in vigore


§ 3.1.376 - L.R. 25 luglio 2014, n. 42.

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”.

(B.U. 1 agosto 2014, n. 35)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 68, commi 1 e 2, dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183);

 

Visto il parere della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2014;

 

Considerato quanto segue:

 

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana si occupa di diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici e selvatici, effettua analisi per la valutazione della salubrità degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, cura la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali, in particolare di quelle trasmissibili all'uomo. L'Istituto zooprofilattico sperimentale costituisce un punto di riferimento indispensabile nella gestione delle emergenze legate alle contaminazioni ambientali che interessano gli alimenti e le popolazioni animali. Tali funzioni si configurano, prevalentemente, come attività di supporto alle aziende sanitarie.

 

2. Le attività degli istituti zooprofilattici sono disciplinate dalla legge 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sull'intero territorio nazionale. La Regione Toscana ha provveduto a recepire la normativa statale con legge regionale 29 luglio 1999, n. 44, mentre la Regione Lazio con legge regionale 6 agosto 1999, n. 11.

 

3. Con l'approvazione del d.lgs. 106/2012 il Governo ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, inclusi gli istituti zooprofilattici sperimentali, stabilendo che le regioni debbano disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti nel rispetto dei principi di semplificazione e di snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa e di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.

 

4. Nasce, quindi, l'esigenza di recepire il contenuto del d.lgs. 106/2012, aggiornando l'ordinamento regionale e conformandolo alla sopravvenuta normativa statale, emanando nuovi indirizzi in materia di gestione, organizzazione e funzionamento secondo quanto previsto dal dettato nazionale.

 

5. Le Regioni Lazio e Toscana, ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione, in data 26 febbraio 2014, hanno sottoscritto un'intesa per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Ratifica

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione e dell'articolo 68, comma 2, dello Statuto, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

 

     Art. 2. Efficacia dell'intesa

1. Le disposizioni dell'intesa, allegata alla presente legge, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore di entrambe le leggi regionali di ratifica dell'intesa nelle rispettive regioni.

 

     Art. 3. Abrogazione

1. La legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio), è abrogata dalla data di entrata in vigore di entrambe le leggi regionali di ratifica dell'intesa nelle rispettive regioni.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

ALLEGATO – Intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana.

 

Oggetto: Adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana"

 

VISTO l'articolo 117, ottavo comma della Costituzione;

 

VISTO l'articolo 12, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio recante: "Stipula intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni relative alla cura di interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio territorio, con particolare riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, ratificate con legge regionale, possono prevedere la costituzione di organi ed uffici comuni;

 

VISTO l'articolo 68, commi 1 e 2 dello Statuto della Regione Toscana recanti: promuove intese con le altre regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali. Le intese con altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere anche la costituzione di organi e discipline normative comuni";

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed in particolare l'articolo 2, comma 5 che prevede che nel caso di istituti interregionali le regioni provvedono di concerto;

 

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 rubricato (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute);

 

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), in particolare, il Capo II recante norme di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 183/2010 e l'abrogazione delle disposizioni del D.Lgs. 270/1993 incompatibili con la nuova riorganizzazione, nonché in particolare l'articolo 10, comma 2 che prevede analoghe disposizioni per gli istituti interregionali a quelle previste dall'articolo 2, comma 5 del D.Lgs. 270/1993;

 

VISTA per la Regione Toscana, la legge regionale del 29 Luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana) e successive modifiche;

 

VISTA per la Regione Lazio, la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico della Regione Lazio e Toscana) e successive modifiche che definisce, in particolare, le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

 

VISTO che: il Dipartimento programmazione economica e sociale con atto di organizzazione n. B02610 del 24.06.2013, ha provveduto alla Costituzione di un gruppo di lavoro interregionale per la predisposizione della proposta di legge regionale "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZS LT) ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, Capo II";

 

PREMESSO che: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, di seguito denominato Istituto, si occupa di diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici e selvatici, effettua analisi finalizzate alla valutazione della salubrità degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, di sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali, in particolare, di quelle trasmissibili all'uomo, anche nel contesto di contaminazioni ambientali che interessano gli alimenti e le popolazioni animali. In tali campi svolge anche attività di ricerca e di sperimentazione ai sensi del D.Lgs. 270/1993 e delle rispettive leggi regionali di recepimento della normativa statale, (legge regionale 11/1999 della Regione Lazio e legge regionale 44/1999 della Regione Toscana);

 

CONSIDERATO che: nel corso di questo decennio l'Istituto è stato un punto di riferimento indispensabile per le emergenze veterinarie a carattere epidemico, per quelle legate alla contaminazione ambientale e per quelle connesse alla valutazione del rischio nel settore della sicurezza degli alimenti, che si sono manifestate nel territorio delle due Regioni;

 

CONSIDERATO che: il finanziamento dell'ente deriva, in larga parte, dalla quota di competenza della parte vincolata dal Fondo sanitario nazionale destinato agli IZS, dalle entrate derivanti dai piani di risanamento delle malattie del bestiame, da progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea, Stato e Regioni, da introiti per prestazioni rese a favore delle Regioni cogerenti, di enti e di privati;

 

CONSIDERATO che: con decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, nell'ambito di norme di carattere generale riguardanti la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, sono state emanate nuove disposizioni riguardanti il riordino degli Istituti Zooprofilattici; di conseguenza le Regioni, devono aggiornare i rispettivi ordinamenti, conformandosi alle nuove disposizioni ed emanando indirizzi in materia di gestione, organizzazione e di funzionamento;

 

CONSIDERATO che: nella seduta del 26 luglio 2013, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante "disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale" per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita; il cui articolo 9 rinnova la delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della Salute prevedendo la necessità di realizzare il coordinamento delle disposizioni recate dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 con le altre disposizioni della normativa vigente concernenti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio e i finanziamenti relativi ai medesimi enti vigilati;

 

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di promuovere nell'ambito del processo di delega sunnominato, da parte delle due Regioni, una iniziativa che conduca alla stesura di un testo unico del Governo sull'ordinamento degli Istituti Zooprofilattici sperimentali che sia rispettoso anche delle istanze delle Regioni, più volte manifestate, nel corso dell'iter di approvazione del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

 

RITENUTO: con riferimento alla procedura per la emanazione delle nuove leggi regionali in materia, di utilizzare lo strumento dell'intesa tra le due Regioni cogerenti, previsto dall'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione novellata nel 2001 e dai rispettivi Statuti regionali, avente ad oggetto un nuovo testo normativo in materia che va a sostituire quello vigente, a cui seguirà l'emanazione di una legge regionale di ratifica, al fine di evitare un iter procedurale autonomo nelle due Regioni, con tempi di gran lunga superiori e esiti di normazione non sempre adeguati;

 

RITENUTO altresì: di sostituire il testo delle rispettive leggi regionali in materia con il nuovo testo, oggetto dell'intesa, al fine sia di recepire le modifiche previste dal capo II del D.Lgs. 106/2012 e sia di procedere all'attività di manutenzione della normativa vigente.

 

Tutto ciò premesso e considerato,

 

la Regione Lazio con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, nella persona del Presidente, NICOLA ZINGARETTI, ivi domiciliato per la carica

 

e

 

la Regione Toscana con sede in Firenze, Piazza del Duomo 10, nella persona del Presidente, ENRICO ROSSI, ivi domiciliato per la carica,

 

le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

 

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Lazio e la Regione Toscana, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), definiscono le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di seguito denominato Istituto.

2. Le Regioni Toscana e Lazio assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attività di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari e di sicurezza degli alimenti presenti sul territorio regionale.

 

Art. 2 Natura e funzioni.

1. L'Istituto è un ente tecnico-scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità di servizi.

2. L'Istituto è ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario, erogando gratuitamente alla Regione Toscana, alla Regione Lazio ed alle aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e le collaborazioni tecnico-scientifiche che nell'ambito dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3, concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, salvo le prestazioni poste a carico delle Regioni e delle aziende unità sanitarie locali dalla normativa vigente in materia.

 

Art. 3 Compiti istituzionali.

1. Per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti, l'Istituto è tenuto, in via ordinaria, a svolgere:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;

g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione degli esami e alle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati;

o) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Salute;

p) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

q) l'informazione, il supporto e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

r) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati, in coerenza con gli indirizzi regionali riguardanti l'organizzazione e la programmazione di tale attività;

s) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni interessate;

2. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione e la direzione generale, entro il mese di novembre di ogni anno, per individuare le linee guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali.

3. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Lazio e Toscana garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi atti di programmazione regionale, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

 

Art. 4 Produzione di medicinali e prodotti.

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Lazio e la Regione Toscana, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi, nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto, previa autorizzazione delle Regioni Lazio e Toscana, può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

 

Art. 5 Prestazioni nell'interesse di terzi.

1. L'Istituto può erogare prestazioni a richiesta di aziende, enti, associazioni, o di altri soggetti pubblici o privati, relative a:

a) analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche;

b) diagnostica anatomo-patologica;

c) diagnostica di laboratorio;

d) analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche;

e) analisi istologiche;

f) analisi del latte;

g) analisi sierologiche;

h) sopralluoghi, analisi virologiche dirette.

2. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per fornire servizi continuativi e per erogare le prestazioni di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee di guida stabilite dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine all'assolvimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3.

4. Le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 1, sono definite, su proposta dell'Istituto, d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero della Salute.

5. L'Istituto può altresì, mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

 

Art. 6 Organizzazione.

1. L'Istituto ha sede legale a Roma, è organizzato in laboratori ed è articolato in strutture operative territoriali.

2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette, previa intesa fra le Regioni Lazio e Toscana, a formale atto di approvazione delle rispettive giunte regionali.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 19, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e, nel contempo, garantendo l'integrazione ed il coordinamento tecnico-funzionale, secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Toscana e la Regione Lazio;

b) uniformità della presenza sul territorio e economicità di gestione della rete delle strutture territoriali al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi, individuati dalla programmazione regionale della Toscana e del Lazio e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali;

c) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'Istituto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 106/2012.

 

Art. 7 Organi.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 8 Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione Lazio, che ne convoca la prima riunione, di concerto con la Regione Toscana ed è composto da tre membri muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati uno dalla Regione Lazio ed uno dalla Regione Toscana e non possono essere rinominati più di una volta. Le condizioni di incompatibilità ed inconferibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. I componenti del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

a) scioglimento del consiglio;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;

d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa, tempestivamente, il Presidente della Regione Lazio ed il Presidente della Regione Toscana.

4. Il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità o di decadenza.

5. Il componente del consiglio di amministrazione, contestato ai sensi del comma 4, ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, decide in merito.

6. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione Lazio provvede alla sua sostituzione, su designazione della regione di competenza. I nuovi componenti nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio di amministrazione, fino alla scadenza del mandato.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente e qualora ne facciano richiesta il Presidente della Regione Lazio congiuntamente al Presidente della Regione Toscana.

8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto.

9. Al presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al venti per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

 

Art. 9 Compiti del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:

a) predispone lo statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;

b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;

c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;

e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;

f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 24, comma 2.

 

Art. 10 Scioglimento del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione Lazio di concerto con il Presidente della Regione Toscana e d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di:

a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Con il provvedimento che scioglie il consiglio di amministrazione decade il direttore generale. Il Presidente della Regione Lazio di concerto con il Presidente della Regione Toscana, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

 

Art. 11 Presidente del consiglio di amministrazione.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto di cui all'articolo 19, comma 3.

 

Art. 12 Direttore generale.

1. Il direttore generale, nominato dal Presidente della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Regione Toscana, sentito il Ministro della Salute, è scelto, sulla base di apposito avviso pubblico, tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti.

2. L'avviso pubblico di cui al comma 1, finalizzato alla formazione dell'elenco degli aspiranti idonei all'incarico di direttore generale, è indetto dalla Regione Lazio, di concerto con la Regione Toscana e l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale spetta ad una commissione di esperti, la cui composizione è definita con atto amministrativo della Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992, ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con la Regione Lazio, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta e non può, comunque, protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dalla Regione Lazio d'intesa con la regione Toscana ed è regolato ai sensi delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), tenuto conto, altresì, delle specificità delle funzioni espletate dall'Istituto e dell'ambito territoriale di competenza. Il compenso, nella misura massima del venti per cento dello stesso, può essere integrato da un'ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

5. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Regione Toscana, provvede alla risoluzione del contratto e alla sostituzione del direttore generale.

6. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'articolo 15.

7. Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992.

 

Art. 13 Compiti del direttore generale.

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia e efficienza, verificando, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse;

b) nomina il collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 17;

c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 15 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 16;

d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;

g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;

i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;

l) assume la responsabilità del budget generale dell'Istituto ed assegna gli obiettivi ai centri di responsabilità verificandone il raggiungimento;

m) presenta al consiglio di amministrazione la relazione gestionale annuale sull'attività svolta.

2. Il direttore generale, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 1, è coadiuvato dal direttore sanitario di cui all'articolo 15 e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 16.

 

Art. 14 Valutazione del direttore generale.

1. All'atto della nomina, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, assegna al direttore generale gli obiettivi da raggiungere, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi.

2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, verifica, anche sulla base della relazione gestionale dell'Istituto, i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati, e procede o meno alla conferma, entro i tre mesi successivi.

3. La Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, definisce preventivamente i criteri di valutazione dell'attività del direttore generale e procede alla valutazione annuale sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana.

 

Art. 15 Direttore sanitario.

1. Il direttore sanitario, nominato con provvedimento motivato del direttore generale, è un medico veterinario che non abbia compiuto, al momento del conferimento, il sessantacinquesimo anno di età, in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale contratto, sono quelli previsti dall'articolo 3-bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992. Il trattamento economico annuo del direttore sanitario è fissato in misura pari all'80 per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati, annualmente, dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

3. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari, coordinando in particolare le funzioni relative alla ricerca scientifica, alla sorveglianza epidemiologica ed alla valutazione del rischio in materia di sicurezza degli alimenti; fornisce parere al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

Art. 16 Direttore amministrativo.

1. Il direttore amministrativo, nominato con provvedimento motivato del direttore generale, è un laureato in discipline giuridiche od economiche che non abbia compiuto, al momento del conferimento, il sessantacinquesimo anno di età, e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale contratto sono quelli previsti dall'articolo 3-bis, comma 8, del D.Lgs. 502/1992. Il trattamento economico annuo del direttore amministrativo è fissato in misura pari all'80 per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati, annualmente, dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

3. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto ed esprime parere sugli atti emanati dal direttore generale per aspetti e le materie di competenza, nonché su ogni altra questione che venga a lui sottoposta.

 

Art. 17 Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal direttore generale dell'Istituto, dura in carica tre anni, ed è composto da tre membri di cui due designati dalla Regione Lazio, uno dei quali indicato dalla Regione Toscana, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori dei conti deve essere ricostituito entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato del precedente collegio. Qualora entro il predetto termine non si provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Regione Lazio o alternativamente della Toscana, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministro dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Tale collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti.

3. Il direttore generale, entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di un componente del collegio dei revisori dei conti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.

4. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori dei conti per la prima seduta entro dieci giorni dal provvedimento di nomina.

5. Il collegio dei revisori dei conti, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale.

6. Le adunanze del collegio dei revisori dei conti sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Il componente del collegio dei revisori dei conti, che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla carica; decade altresì il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si protragga oltre sei mesi. La decadenza è dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti.

7. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni sono convocate dal presidente del collegio dei revisori dei conti, su propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un altro componente. Le convocazioni sono fatte per iscritto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il collegio dei revisori dei conti può essere convocato anche con modalità telematiche, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

8. Il collegio dei revisori dei conti tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti; i verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio dei revisori dei conti e conservati agli atti.

9. Le deliberazioni del collegio dei revisori dei conti sono adottate a maggioranza ed il componente dissenziente deve far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

 

Art. 18 Compiti del collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti in particolare:

a) vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi;

b) verifica la regolare tenuta della contabilità;

c) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, parere in merito al bilancio pluriennale di previsione, al bilancio preventivo economico annuale, nonché al bilancio di esercizio;

d) verifica la corrispondenza dei bilanci di cui alla lettera c) alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;

e) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche e controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli di custodia;

f) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

g) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento generale dell'Istituto.

2. Il collegio dei revisori dei conti invia relazioni trimestrali alle Regioni Lazio e Toscana, anche su richiesta di queste ultime, ed al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e finanze, e svolge, altresì, ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e regionale.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 1, tutte le deliberazioni adottate dall'Istituto sono trasmesse al collegio dei revisori dei conti all'atto della pubblicazione nell'albo. Entro quindici giorni dal ricevimento, il collegio dei revisori dei conti formula e trasmette al direttore generale gli eventuali rilievi sugli atti ricevuti. Se il direttore generale non ritiene di doversi adeguare ai rilievi è tenuto a motivare le proprie valutazioni, dandone comunicazione al collegio dei revisori dei conti.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture dell'Istituto e prendere visione di tutti i documenti dell'ente.

5. La Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, può stabilire indirizzi in ordine ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 2, anche attraverso la predisposizione di apposito schema tipo.

6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio dei revisori dei conti compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

7. Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992.

 

Art. 19 Statuto.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Lazio, di intesa con la Regione Toscana, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

 

Art. 20 Finanziamento.

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

a) dallo Stato a carico del fondo sanitario nazionale tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e delle attività da svolgere;

b) a carico del Ministero della Salute per quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche;

c) dalle Regioni e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabiliti dalla programmazione regionale;

b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;

c) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

d) dai redditi del proprio patrimonio;

e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento sulla base di convenzioni o contratti di consulenza ad aziende singole o associate, enti, associazioni di produttori, organizzazioni pubbliche e private;

g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

 

Art. 21 Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, e, limitatamente al personale addetto alla ricerca il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2011 (Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali).

 

Art. 22 Gestione contabile e patrimoniale.

1. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

Art. 23 Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo.

2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

Art. 24 Vigilanza e Controllo.

1. La Regione, individuata ai sensi del comma 2, esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo sono assolte, alternativamente, per un periodo di quattro anni, dalla Regione di cui non è espressione il presidente del consiglio di amministrazione.

3. L'esercizio del controllo fa riferimento anche ai risultati di gestione e alla coerenza dei medesimi con gli atti della programmazione statale e regionale e con le normative vigenti in materia.

 

Art. 25 Modalità di esercizio della vigilanza e del controllo.

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione della Regione Lazio previo conforme parere espresso dalla Regione Toscana, nei termini previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 270/1993.

2. Sono altresì soggetti all'approvazione della Regione ai sensi dell'articolo 24:

a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività;

b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;

c) il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b);

d) il piano annuale di attività;

e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni;

f) la determinazione della dotazione organica del personale di cui all'articolo 21;

3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta regionale del Lazio e alla Giunta regionale della Toscana. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell'articolo 24, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto, può prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione.

4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa con atto motivato.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero per il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto invia, mensilmente, ai Presidenti delle Regioni Lazio e Toscana gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

 

Art. 26 Norme finali e transitorie.

1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica della presente intesa.

2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente intesa continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.

 

Art. 27 Abrogazione.

1. Sono abrogate nelle rispettive regioni, la legge regionale 11/1999 della Regione Lazio e la legge regionale 44/1999 della Regione Toscana alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di ratifica nelle rispettive regioni ai sensi di quanto previsto all'articolo 28.

 

Art. 28 Entrata in vigore.

1. Le disposizioni della presente intesa si applicano alla data di entrata in vigore di entrambe le leggi regionali di ratifica dell'intesa nelle rispettive regioni e, a seguito della pubblicazione delle stesse, sui rispettivi bollettini ufficiali delle leggi regionali.