§ 4.2.54 - L.R. 17 dicembre 2018, n. 10.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:17/12/2018
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2013, n.15
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 2013 n.15
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 5.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 8.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 9.  Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 10.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 11.  Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15
Art. 12.  Soppressione dell'Allegato A alla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15


§ 4.2.54 - L.R. 17 dicembre 2018, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere)

(B.U. 19 dicembre 2018, n. 65)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2013, n.15

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2013, n.15 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 dopo le parole 'Nazioni Unite (ONU),' sono aggiunte le parole 'della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 (Convenzione di Istanbul),';

b) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole 'di ogni genere' sono aggiunte le parole ', ogni altra forma e grado di violenza fisica e psicologica, compresi lo stalking, ogni atto lesivo che comporti danni permanenti al volto della vittima e i ricatti a sfondo sessuale';

c) al comma 2 le parole ', il Tutore pubblico dei minori' sono sostituite dalle parole ', il Garante regionale dei diritti della persona, la Consigliera regionale di Parità' e le parole 'di Dimore dei Diritti e di Dimore dei Diritti di secondo livello' sono sostituite dalle parole 'di Case Rifugio e Case Rifugio di secondo livello'.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 2013 n.15

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n.15/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 'a) la creazione di un osservatorio regionale per il monitoraggio, lo studio del fenomeno, l'analisi dei dati raccolti e la pubblicazione dei risultati per favorire l'emersione, la conoscenza e l'entità del fenomeno;';

b) alla lettera c) le parole ', di Dimore dei Diritti e di Dimore dei Diritti di secondo livello' sono sostituite dalle parole 'di Case Rifugio e di Case Rifugio di secondo livello' e le parole ' l'attivazione del Codice Rosa come descritto nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge;' sono sostituite dalle parole ' l'applicazione da parte dell'Azienda sanitaria regionale delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, di cui al DPCM 24 novembre 2017;';

c) alla lettera e), in fine, dopo le parole 'di intervento' sono aggiunte le parole ', anche finalizzate al potenziamento della sicurezza diurna e notturna ed al controllo delle aree a rischio';

d) alla lettera g) dopo le parole 'la formazione permanente integrata' sono soppresse le parole '- nel rispetto degli standard di riferimento fissati nelle linee guida del Manuale dei Centri antiviolenza ed approvati dal Tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 9 -';

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: 'h) la creazione di un modello orientato alla semplificazione del sistema di accesso delle utenti e ad una gestione uniforme degli interventi su tutto il territorio regionale.'.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. All'articolo 3 della legge regionale n.15/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo e secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: 'I Centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, senza fini di lucro, disciplinate da un regolamento interno, predisposte all'accoglienza di donne e di loro figli minori quando presenti. La gestione dei centri è affidata a soggetti esperti in possesso dei requisiti di cui all'intesa tra Governo e Regioni del 27 novembre 2014.';

b) all'alinea del comma 2 le parole 'I Centri antiviolenza possono essere attivati' sono sostituite dalle parole 'I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5-bis, comma 3, del decreto legge n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono promossi da:';

c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: 'b) da associazioni e organizzazioni coerenti con i principi e le finalità della presente legge che abbiano nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e che possano dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne. Le associazioni e le organizzazioni devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nelle more dell'operatività ad uno dei registri attualmente previste dalle normative di settore;';

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: '3-bis. I Centri Antiviolenza devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sulla violenza di genere, devono assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. E' fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.'.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 15/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 'Case Rifugio';

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Le Case Rifugio sono strutture dedicate, ad indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza, nonché stalking, ed ai loro bambini indipendentemente dal luogo di residenza al fine di proteggerle e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. L'attivazione e la gestione è affidata ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 3.';

c) al comma 2 le parole ' Dimore dei Diritti' sono sostituite dalle parole 'Case Rifugio';

d) al comma 3 le parole ' Dimore dei Diritti' sono sostituite dalle parole 'Case Rifugio';

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: '3-bis. La casa rifugio deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere. E' fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.'.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 15/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 'Case Rifugio di secondo livello';

b) al comma 1 le parole 'Dimore dei Diritti di secondo livello' sono sostituite dalle parole 'Case Rifugio di secondo livello';

c) al comma 2 le parole 'Dimore dei Diritti' sono sostituite dalle parole 'Case Rifugio'.

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. L'articolo 6 della legge regionale n.15/2013 è sostituito dal seguente:

' Art. 6

Numero di Pubblica utilità 1522

1. La Regione provvede ad indicare al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri i servizi attivi sul territorio regionale che devono essere collegati con il numero di Pubblica utilità 1522.'.

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. L'articolo 7 della legge regionale n.15/2013 è sostituito dal seguente:

'Art. 7

Gratuità degli interventi

1. Le donne vittime di violenza ed i loro figli minori di età residenti nella regione Molise accedono gratuitamente a tutti gli interventi, ai servizi ed alle prestazioni erogate dai Centri e dalle strutture di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. Nelle Case Rifugio e nelle Case Rifugio di secondo livello per donne vittime di violenza il soggiorno, sia per le donne che per i loro figli minori di età residenti nella regione Molise, è consentito per un periodo massimo di centottanta giorni, fatti salvi i casi motivati dai responsabili delle strutture.

3. Il servizio è gratuito per le donne residenti in Molise e per i loro figli. Per le donne residenti in altre regioni il costo è a carico del Comune di residenza ed è calcolato sulla base di quanto previsto dal Piano sociale regionale.'.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 15/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 'Inserimento lavorativo delle donne e sostegno alla genitorialità';

b) al comma 1 dopo le parole 'misure efficaci' sono aggiunte le parole ', anche attraverso percorsi formativi,';

c) al comma 1 è soppresso il seguente periodo: 'La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative.';

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. La Regione sostiene l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età e con interventi a carattere educativo, ludico e ricreativo.'.

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. L'articolo 9 della legge regionale n.15/2013 è sostituito dal seguente:

'Art. 9

Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, di seguito denominato 'Tavolo', quale sede aperta e privilegiata di confronto sulla materia. Al Tavolo intervengono tutti i soggetti istituzionali, gli enti, gli organismi sensibili con appropriate competenze, il Garante regionale dei diritti della persona, la Consigliera regionale di Parità e la rete regionale Antiviolenza. La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, presiede e coordina i lavori del Tavolo avvalendosi del Servizio regionale competente. In particolare, il Tavolo:

a) esamina le risultanze dell'attività di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati relativi al fenomeno per una visione ampia dello stesso e per individuare le aree a maggiore rischio;

b) formula proposte alla Giunta regionale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

c) sostiene le attività dei servizi che operano sul territorio fornendo l'apporto loro necessario;

d) collabora nelle attività di sensibilizzazione presso gli istituto scolastici, universitari ed educativo-culturali;

e) esprime parere non vincolante sulla programmazione regionale.'.

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n.15/2013 le parole 'Dimore dei Diritti, dalle Dimore dei Diritti di secondo livello' sono sostituite dalle parole: 'Case rifugio, dalle Case Rifugio di secondo livello'.

 

     Art. 11. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. L'articolo 13 della legge regionale n.15/2013 è sostituito dal seguente:

'Art. 13

Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e procedure attuative

1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, di seguito denominato 'piano triennale'.

2. Il piano triennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici ed individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi, in stretto coordinamento alle altre pianificazioni sociali e in particolare con il piano sociale.

3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Tavolo di cui all'articolo 9.

4. Con cadenza annuale, la Giunta adotta il provvedimento riguardante i costi degli interventi e dei servizi previsti dal piano regionale triennale.'.

 

     Art. 12. Soppressione dell'Allegato A alla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15

1. L'Allegato A 'Attivazione Codice Rosa' alla legge regionale n.15/2013 è soppresso.