§ 3.2.107 - L.R. 16 maggio 2018, n. 13.
Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/05/2018
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 18/2009)
Art. 2.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.107 - L.R. 16 maggio 2018, n. 13.

Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).

(B.U. 17 maggio 2018, n. 51)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 18/2009)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali) è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis. (Destinatari)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) sono destinatari della presente legge:

a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve le norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;

b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;

c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.”.

2. All’articolo 5 della l.r. 18/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati”;

b) al comma 1, dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti,”;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Il Comitato dei garanti, inoltre, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1-bis, comma 1, presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni:

a) vigila sull’applicazione, nel territorio regionale, della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull’attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio;

b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative;

c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate;

d) esprime, su richiesta degli organi regionali ed entro trenta giorni dalla data della richiesta, pareri non vincolanti sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;

e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti;

g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

h) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti.

1-ter. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 3.”

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

 

     Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.