§ 2.1.129 - L.R. 22 giugno 2018, n. 18.
Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/06/2018
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all'articolo 2 della l.r. 39/1995)
Art. 2.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.129 - L.R. 22 giugno 2018, n. 18.

Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale).

(B.U. 25 giugno 2018, n. 65)

 

Art. 1. (Integrazione all'articolo 2 della l.r. 39/1995)

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale) la parola "Scadenza" è sostituita dalle seguenti: "Costituzione, scadenza".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente: "3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è esercitato anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.".

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.