Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 05/02/2018 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Principi generali |
Art. 3. Periodo di ammissibilità della spesa |
Art. 4. Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile |
Art. 5. Contributi in natura |
Art. 6. Ammortamento |
Art. 7. Premi |
Art. 8. Spese connesse al credito d'imposta |
Art. 9. Spese connesse all'esonero contributivo |
Art. 10. Strumenti finanziari |
Art. 11. Spese connesse all'operazione |
Art. 12. Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione |
Art. 13. Spese non ammissibili |
Art. 14. Operazioni che generano entrate nette |
Art. 15. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse |
Art. 16. Acquisto di materiale usato |
Art. 17. Acquisto di terreni |
Art. 18. Acquisto di edifici |
Art. 19. Locazione finanziaria |
Art. 20. Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni |
Art. 21. Stabilità delle operazioni |
Art. 22. Spese relative all'Assistenza tecnica |
Art. 23. Entrata in vigore |
§ 45.1.907 - D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
(G.U. 26 marzo 2018, n. 71)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
Visto il
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Visto il
Visti i regolamenti delegati della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il
Ritenuta l'importanza di perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, delle politiche sociali, del rating di legalità delle imprese e delle strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 agosto 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del
a)
b)
c)
d)
e)
f) regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonchè regolamenti di esecuzione della Commissione.
2. Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della
3. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1.
4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:
a) il
b) le regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.
5. L'Autorità di gestione, designata ai sensi degli articoli 123 e 124 del
6. Sono fatte salve condizioni più restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.
Art. 2. Principi generali
1. I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.
2. Affinchè una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il FEAMP. La spesa deve essere:
a) pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del
c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto dall'articolo 3;
d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del
e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.
3. Le spese ammissibili nell'ambito di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) sono disciplinate dall'articolo 64 del
4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.
5. L'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o più Fondi SIE o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione è disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell'articolo 65 del
Art. 3. Periodo di ammissibilità della spesa
1. Il periodo di ammissibilità delle spese ad una partecipazione dei Fondi SIE è disciplinato dall'articolo 65 del
Art. 4. Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono disciplinate dall'articolo 67 del
2. In particolare, gli importi di cui al comma 1 possono essere definiti, in conformità alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del
3. Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del
4. Alle operazioni rientranti nelle categorie previste dagli articoli 20 e 21 del
5. L'attuazione di un'operazione o di un progetto, parte di un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, è disciplinata dall'articolo 67, paragrafo 4, del
6. Per le forme di sostegno di cui al
7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del
8. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del
Art. 5. Contributi in natura
1. I contributi in natura sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, del
2. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 10, del
Art. 6. Ammortamento
1. Alle spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, calcolate conformemente alla normativa vigente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del
Art. 7. Premi
1. I premi definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del
2. La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.
3. Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal
Art. 8. Spese connesse al credito d'imposta
1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.
Art. 9. Spese connesse all'esonero contributivo
1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari.
Art. 10. Strumenti finanziari
1. Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al
Art. 11. Spese connesse all'operazione
1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purchè previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 22 del
3. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.
Art. 12. Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione
1. Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari.
Art. 13. Spese non ammissibili
1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del
2. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi:
a) i deprezzamenti e le passività;
b) gli interessi di mora;
c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.
Art. 14. Operazioni che generano entrate nette
1. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 8, del
2. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del
3. Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 61 del
4. Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del
5. L'Autorità di gestione può applicare la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del
Art. 15. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse
1. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del
2. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.
3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purchè direttamente afferenti a dette operazioni.
4. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.
5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonchè le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.
6. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.
7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Art. 16. Acquisto di materiale usato
1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
Art. 17. Acquisto di terreni
1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:
a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati ai commi 2 e 3;
c) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonchè dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
2. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), è aumentato al 15 per cento.
3. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
4. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di terreni è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del
Art. 18. Acquisto di edifici
1. L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purchè sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:
a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonchè alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;
c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
2. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo SIE interessato.
3. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di immobili è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del
Art. 19. Locazione finanziaria
1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.
Art. 20. Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni
1. Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del
2. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del
3. Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del
4. Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell'articolo 20 del
Art. 21. Stabilità delle operazioni
1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del
2. Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dalle Autorità di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.
3. Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.
Art. 22. Spese relative all'Assistenza tecnica
1. Le spese sostenute per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi operativi, nonchè quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 59 del
2. Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), del
3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.
4. Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui agli articoli da 51 a 54, Capo III, del
5. Nell'ambito del FEAMP, in base all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del
Art. 23. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'articolo 65 del
3. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, resta applicabile il
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 532