§ 13.1.111 - Regolamento 11 dicembre 2013, n. 1290.
Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.1 scienza
Data:11/12/2013
Numero:1290


Sommario
Art. 1 . Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 . Definizioni
Art. 3 . Riservatezza
Art. 4 . Informazioni da mettere a disposizione
Art. 5 . Orientamenti e informazioni per i partecipanti potenziali
Art. 6 . Forme di finanziamento
Art. 7 . Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni
Art. 8 . Indipendenza
Art. 9 . Condizioni di partecipazione
Art. 10 . Ammissibilità al finanziamento
Art. 11 . Inviti a presentare proposte
Art. 12 . Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali
Art. 13 . Proposte
Art. 14 . Esame etico
Art. 15 . Criteri di selezione e di aggiudicazione
Art. 16 . Procedura di riesame della valutazione
Art. 17 . Richieste e reclami
Art. 18 . Convenzione di sovvenzione
Art. 19 . Decisioni di sovvenzione
Art. 20 . Tempi per la concessione della sovvenzione
Art. 21 . Tempi per il pagamento
Art. 22 . Sistema elettronico sicuro
Art. 23 . Attuazione delle azioni
Art. 24 . Consorzio
Art. 25 . Forme di sovvenzioni
Art. 26 . Ammissibilità dei costi
Art. 27 . Costi di personale diretti ammissibili
Art. 28 . Finanziamento dell’azione
Art. 29 . Costi indiretti
Art. 30 . Valutazione dei livelli di finanziamento
Art. 31 . Ore produttive annuali
Art. 32 . Proprietari di PMI e persone fisiche che non percepiscono una retribuzione
Art. 33 . Costi unitari
Art. 34 . Certificato relativo ai rendiconti finanziari
Art. 35 . Certificato relativo alla metodologia
Art. 36 . Revisori incaricati della certificazione
Art. 37 . Finanziamento cumulativo
Art. 38 . Fondo di garanzia per i partecipanti
Art. 39 . Funzionamento del fondo
Art. 40 . Nomina di esperti indipendenti
Art. 41 . Proprietà dei risultati
Art. 42 . Tutela dei risultati
Art. 43 . Sfruttamento e diffusione dei risultati
Art. 44 . Trasferimento e concessione di licenze sui risultati
Art. 45 . Conoscenze preesistenti
Art. 46 . Principi in materia di diritti di accesso
Art. 47 . Diritti di accesso ai fini dell’attuazione
Art. 48 . Diritti di accesso ai fini dello sfruttamento
Art. 49 . Diritti di accesso per l’Unione e gli Stati membri
Art. 50 . Premi
Art. 51 . Appalti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative
Art. 52 . Strumenti finanziari
Art. 53 . Strumento per le PMI
Art. 54 . Corsia veloce per l'innovazione
Art. 55 . Altre disposizioni specifiche
Art. 56 . Esercizio della delega
Art. 57 . Abrogazione e disposizioni transitorie
Art. 58 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 13.1.111 - Regolamento 11 dicembre 2013, n. 1290.

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006

(G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 173 e 183 e l’articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020") è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale regolamento necessita di essere integrato con norme in materia di partecipazione alle azioni indirette realizzate nell'ambito di Orizzonte 2020 e in materia di sfruttamento e diffusione dei risultati di tali azioni.

(2) Orizzonte 2020 dovrebbe essere attuato nell’ottica di contribuire direttamente a creare la leadership industriale, la crescita e l’occupazione nonché il benessere dei cittadini in Europa e dovrebbe rispecchiare la visione strategica della comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010, dal titolo "Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione", con la quale la Commissione si impegna a semplificare radicalmente l’accesso dei partecipanti.

(3) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente, rafforzando la cooperazione sia tra l'Unione e gli Stati membri sia tra gli Stati membri, in particolare attraverso l'applicazione di un insieme coerente e trasparente di norme.

(4) Le norme in materia di partecipazione, sfruttamento e diffusione in Orizzonte 2020 stabilite nel presente regolamento (le "norme") dovrebbero riflettere adeguatamente le raccomandazioni del Parlamento europeo, che sono riassunte nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca (5), e del Consiglio con riguardo alla semplificazione dei requisiti amministrativi e finanziari dei programmi quadro di ricerca. Le norme dovrebbero dare continuità alle misure di semplificazione già attuate nell'ambito della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Esse dovrebbero recepire le raccomandazioni formulate nella relazione finale del gruppo di esperti dal titolo "Valutazione intermedia del settimo programma quadro" del 12 novembre 2010 e dovrebbero consentire di progredire ulteriormente verso la riduzione dell'onere amministrativo per i partecipanti e della complessità delle disposizioni finanziarie al fine di agevolare la partecipazione e ridurre il numero di errori finanziari. Le norme dovrebbero anche debitamente riflettere le preoccupazioni sollevate dalla comunità della ricerca, nonché le raccomandazioni da essa presentate, emerse dal dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione del 29 aprile 2010, dal titolo "Semplificare l’attuazione dei programmi quadro di ricerca", e dal successivo Libro verde del 9 febbraio 2011, dal titolo "Dalle sfide alle opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione dell’Unione europea".

(5) La valutazione intermedia di Orizzonte 2020 dovrebbe comprendere una valutazione del nuovo modello di finanziamento, compreso il suo impatto sui livelli di finanziamento, sulla partecipazione a Orizzonte 2020 e sull'attrattività di Orizzonte 2020.

(6) La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento dovrebbero assicurare che orientamenti e informazioni siano messi a disposizione di tutti i partecipanti potenziali al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

(7) Al fine di garantire la coerenza con altri programmi di finanziamento dell'Unione, Orizzonte 2020 dovrebbe essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8), tenendo debito conto della natura specifica delle attività di ricerca e di innovazione.

(8) È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma quadro per la competitività e l’innovazione istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al fine di agevolare la partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l’impatto economico e scientifico, evitando la duplicazione e la frammentazione. È opportuno applicare norme comuni per garantire un quadro coerente che dovrebbe agevolare la partecipazione ai programmi che beneficiano di un contributo finanziario dell’Unione dal bilancio di Orizzonte 2020, compresa la partecipazione a programmi gestiti dall’EIT, alle imprese comuni o a qualsiasi altra struttura a norma dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE.

Tuttavia, dovrebbe essere garantita la possibilità di adottare norme specifiche, se giustificato dalle esigenze specifiche delle rispettive azioni. Al fine di tenere conto delle specifiche esigenze operative individuate nel quadro del pertinente atto di base degli organismi creati a norma dell'articolo 187 TFUE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9) Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 (11), nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca.

(10) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L’attuazione delle norme dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità degli articoli 75 e 215 TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Inoltre, l'attuazione delle norme dovrebbe tenere in debito conto le condizioni per la partecipazione di soggetti dell’Unione ai corrispondenti programmi dei paesi terzi.

(11) Le norme dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire l'attuazione più efficace possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti attraverso procedure semplificate, in particolare per quanto riguarda le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI). L’assistenza finanziaria dell’Unione potrebbe essere fornita in varie forme.

(12) In linea con il principio di trasparenza e oltre al requisito di pubblicità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012, la Commissione dovrebbe pubblicare gli inviti aperti a presentare proposte nelle pagine internet di Orizzonte 2020, mediante canali informativi specifici, e dovrebbe assicurarne l'ampia diffusione, anche attraverso i punti di contatto nazionali e su richiesta in formati accessibili, ove praticabile.

(13) I criteri di selezione e di attribuzione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere applicati in modo trasparente e sulla base di parametri oggettivi e misurabili, tenendo conto dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 per conseguire uno spazio europeo della ricerca che funziona correttamente.

(14) In generale, il periodo tra la data finale per la presentazione delle proposte complete e la firma con i candidati delle convenzioni di sovvenzione o la comunicazione agli stessi delle decisioni di sovvenzione dovrebbe essere più breve del periodo previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In casi debitamente giustificati e per le azioni del Consiglio europeo della ricerca dovrebbe essere concesso un periodo più lungo

(15) È opportuno che la Commissione prosegua i suoi sforzi per snellire le procedure grazie al miglioramento dei sistemi informatici, ad esempio mediante l'ulteriore potenziamento del portale dei partecipanti che dovrebbe funzionare come unico punto di accesso dal momento della pubblicazione degli inviti a presentare proposte, attraverso la presentazione di proposte, fino all'attuazione dell'azione, allo scopo di perfezionare lo sportello unico. Il sistema può anche fornire informazioni ai richiedenti in merito ai progressi e alla tempistica delle loro domande.

(16) Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell’Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (12), che stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni classificate dell’Unione europea.

(17) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni nell’ambito di Orizzonte 2020. In particolare, è opportuno stabilire le norme con riguardo al numero di partecipanti e al loro luogo di stabilimento. Nel caso di un’azione senza la partecipazione di un soggetto stabilito in uno Stato membro, si dovrebbero perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 173 e 179 TFUE.

(18) A norma della decisione 2001/822/CE del Consiglio (13) i soggetti giuridici dei paesi e territori d'oltremare possono partecipare a Orizzonte 2020 alle specifiche condizioni stabilite da quest'ultimo.

(19) La Commissione dovrebbe valutare i tempi degli inviti a presentare proposte e delle richieste di informazioni tenendo conto, ove possibile, dei periodi di vacanza standard.

(20) In caso di proposte non selezionate, la Commissione dovrebbe fornire informazioni ai richiedenti interessati.

(21) Meccanismi chiari e trasparenti per elaborare inviti a presentare proposte concernenti temi specifici dovrebbero consentire la parità di condizioni, accrescere l'attrattività di Orizzonte 2020 e aumentare la partecipazione.

(22) La Commissione dovrebbe agire, in tutti gli aspetti di Orizzonte 2020, conformemente ai principi del codice di buona condotta amministrativa che figura in allegato della decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della Commissione (14).

(23) È opportuno stabilire i termini e le condizioni della fornitura di finanziamenti dell’Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell’ambito di Orizzonte 2020. Al fine di ridurre la complessità delle regole di finanziamento esistenti si dovrebbe adottare un sistema di rimborso dei costi semplificato, caratterizzato da un maggiore ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari.

(24) I tassi di rimborso nel presente regolamento sono indicati come massimi, al fine di soddisfare il requisito dell’assenza di scopo di lucro e il principio di cofinanziamento e di permettere ai partecipanti di richiedere un tasso inferiore. In linea di principio, i tassi di cofinanziamento dovrebbero tuttavia essere pari al 100 % o 70 %.

(25) Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL).

(26) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell’innovazione dovrebbero essere affrontate mediante nuove forme di finanziamento, come ad esempio i premi, gli appalti pre-commerciali, gli appalti pubblici per soluzioni innovative, lo strumento PMI e le azioni "corsia veloce per l'innovazione" che comportano norme specifiche.

(27) Per garantire condizioni eque a tutte le imprese attive nel mercato interno, il finanziamento fornito da Orizzonte 2020 dovrebbe essere concepito nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, in modo da assicurare l’efficacia della spesa pubblica e impedire distorsioni del mercato, come l’esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture inefficaci o la tutela di imprese inefficienti. Si dovrebbe provvedere ad assicurare che il finanziamento delle azioni di innovazione non falsi la concorrenza né conduca a interferenze nel mercato senza motivo debitamente giustificato.

(28) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti tramite misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, assicurando un corretto equilibrio tra la fiducia e il controllo.

(29) Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le norme dovrebbero costituire la base per una più vasta accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.

(30) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), e gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto, è opportuno istituire un nuovo fondo di garanzia per i partecipanti ("fondo"). Al fine di garantire una gestione più efficace e una migliore copertura del rischio dei partecipanti, il fondo dovrebbe finanziare le azioni nell’ambito del programma istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma istituito dalla decisione 2006/970/Euratom del Consiglio (16), del programma istituito dalla decisione 2012/93/Euratom del Consiglio (17), nonché le azioni nell'ambito di Orizzonte 2020 e del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio (18). È opportuno che i programmi gestiti da soggetti diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione non siano coperti dal fondo.

(31) Ai fini di una maggior trasparenza, i nomi degli esperti che hanno assistito la Commissione o i pertinenti organismi di finanziamento in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere pubblicati. Qualora la pubblicazione dei nomi metta a repentaglio la sicurezza o l’integrità dell’esperto o possa pregiudicare indebitamente la sua privacy, la Commissione o gli organismi di finanziamento dovrebbero avere la possibilità di astenersi dalla pubblicazione di tali nomi.

(32) I dati personali relativi agli esperti dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(33) È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i partecipanti proteggano, sfruttino e diffondano tali risultati nel modo opportuno e di fornire la possibilità di condizioni di sfruttamento aggiuntive nell’interesse strategico europeo. I partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione e che prevedono di sfruttare i risultati ottenuti con tali finanziamenti principalmente in paesi terzi non associati a Orizzonte 2020 dovrebbero indicare in che modo i finanziamenti dell'Unione avvantaggeranno la competitività globale dell'Europa (principio della reciprocità), come stabilito nella convenzione di sovvenzione.

(34) Nel caso della ricerca avente un potenziale di sviluppo ulteriore in termini di nuove tecnologie mediche (quali farmaci, vaccini e diagnostica medica) dovrebbero essere adottate misure per assicurare lo sfruttamento e la diffusione immediati dei risultati, se del caso.

(35) Nonostante il successo degli attuali strumenti finanziari di debito e di capitale dell'Unione per ricerca, sviluppo, innovazione e crescita, l'accesso al capitale di rischio rimane una questione chiave, in particolare per le PMI innovative. Per consentirne l'utilizzo più efficace, gli strumenti finanziari di debito e di capitale dovrebbero poter essere utilizzati in combinazione tra loro e con le sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di Orizzonte 2020. Inoltre, la Commissione dovrebbe in particolare assicurare la continuità del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), istituito a norma della decisione 1982/2006/CE, e dello strumento relativo alle fasi iniziali a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito a norma della decisione n. 1639/2006/CE nell'ambito dei loro strumenti finanziari di debito e di capitale successivi nel quadro di Orizzonte 2020, rispettivamente il "Servizio di prestiti e garanzie dell'Unione per la ricerca e l'innovazione" e gli "Strumenti di capitale dell'Unione per la ricerca e l'innovazione". In tale contesto, le entrate e i rimborsi generati da uno qualsiasi di tali strumenti finanziari dovrebbero direttamente andare a beneficio degli strumenti finanziari istituiti a norma di Orizzonte 2020.

(36) La Commissione dovrebbe assicurare sufficienti complementarità tra lo strumento per le PMI nell'ambito di Orizzonte 2020 e gli strumenti finanziari nel quadro di Orizzonte 2020 e del programma COSME istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché i programmi e gli strumenti istituiti congiuntamente con gli Stati membri, come il programma comune Eurostars (21).

(37) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1906/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme specifiche per la partecipazione ad azioni indirette realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013, compresa la partecipazione alle azioni indirette finanziate dagli organismi di finanziamento conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati.

2. Fatte salve le norme specifiche stabilite dal presente regolamento, si applicano le norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012.

3. Il regolamento (CE) n. 294/2008 o un qualunque atto di base che affida compiti di esecuzione del bilancio a un organismo di finanziamento a norma dell'articolo 185 TFUE può stabilire norme che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento. Per tenere conto delle loro specifiche esigenze operative e fatte salve le norme stabilite nel pertinente atto di base, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 riguardo agli organismi di finanziamento istituiti a norma dell'articolo 187 TFUE per quanto concerne:

a) le condizioni di partecipazione a inviti a presentare proposte pubblicati da organismi di finanziamento istituiti nel settore dell'aeronautica al fine di ridurre il numero minimo di partecipanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

b) l'ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 10, che consente agli organismi di finanziamento istituiti nel settore delle bioindustrie e dei medicinali innovativi di limitare l'ammissibilità al finanziamento di tipi specifici di partecipanti;

c) le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati, che consentono agli organismi di finanziamento istituiti nel settore dei medicinali innovativi di:

i) ampliare le possibilità di trasferimento e concessione di licenze sui risultati e le conoscenze preesistenti a soggetti collegati, acquirenti ed eventuali organismi successori, conformemente alla convenzione di sovvenzione e senza il consenso degli altri partecipanti di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2;

ii) ammettere specifici accordi per i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti per lo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o per la commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto) di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 4;

iii) integrare le norme introducendo disposizioni sulla proprietà e l'accesso ai dati, alle conoscenze e alle informazioni che esulano dagli obiettivi di un'azione e che non sono necessari per l'attuazione e lo sfruttamento dell'azione (sideground) di cui all'articolo 41, paragrafo 2, e agli articoli da 45 a 48;

iv) estendere le norme sullo sfruttamento a scopi diversi dall'attuazione dell'azione (uso a fini di ricerca) o dallo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o dalla commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto) di cui all'articolo 48;

v) stabilire criteri specifici per consentire la concessione di sub-licenze da un partecipante a un altro partecipante alla stessa azione, di cui all'articolo 46, paragrafo 2;

vi) estendere, alle condizioni definite nell'accordo consortile di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i diritti di accesso dei partecipanti, dei loro soggetti collegati e di terzi in qualità di licenziatari ai risultati o alle conoscenze preesistenti per scopi diversi dall'attuazione dell'azione (uso a fini di ricerca) secondo condizioni adeguate, compresi i termini finanziari, o dallo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o dalla commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto), di cui agli articoli da 46 a 48;

vii) subordinare i diritti di accesso per lo sfruttamento diretto a un accordo dei partecipanti interessati, di cui all'articolo 48;

viii) rendere opzionale la diffusione attraverso pubblicazioni scientifiche sotto forma di accesso aperto, di cui all'articolo 43, paragrafo 2;

d) il finanziamento delle azioni, consentendo agli organismi di finanziamento nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici di applicare tassi di rimborso diversi da quelli stabiliti nell'articolo 28, paragrafo 3, nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanzino un partecipante o un'azione.

Un organismo di finanziamento, cui sono state affidate funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti i) o ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può applicare norme che si discostano da quelle stabilite nel presente regolamento, fatto salvo il consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono. In tali casi la Commissione dà il proprio consenso solo se dette norme sono conformi ai principi generali stabiliti nel presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (CCR).

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "diritti di accesso", i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;

2) "soggetto collegato", un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o che controlla direttamente o indirettamente un partecipante. Il controllo può assumere qualsiasi forma indicata all'articolo 8, paragrafo 2;

3) "paese associato", un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l’Unione, come indicato all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1291/2013;

4) "conoscenze preesistenti", i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all’azione, ii) necessari ai fini della realizzazione dell'azione o dello sfruttamento dei risultati dell'azione; e iii) identificati dai partecipanti conformemente all’articolo 45;

5) "atto di base", un atto giuridico adottato dalle istituzioni dell’Unione sotto forma di regolamento, direttiva o decisione ai sensi dell’articolo 288 TFUE, che fornisce una base giuridica per l’azione;

6) "azione di innovazione", un'azione consistente principalmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. A tal fine, le attività possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

7) "azione di coordinamento e sostegno", un’azione consistente principalmente in misure di accompagnamento concernenti la standardizzazione, la diffusione, la sensibilizzazione e la comunicazione, il collegamento in rete, i servizi di coordinamento o sostegno, dialoghi in materia di politiche e esercitazioni e studi di apprendimento reciproco, ivi compresi studi di progettazione per nuove infrastrutture, e che può anche comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi;
8) "diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;

9) "sfruttamento", l'utilizzazione dei risultati di ulteriori attività di ricerca diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, o al fine di progettare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;

10) "condizioni eque e ragionevoli", condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;

11) "organismo di finanziamento", un ente o un'autorità, diversi dalla Commissione, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013;

12) "organizzazione internazionale di interesse europeo", un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

13) "soggetto giuridico", qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

14) "soggetto giuridico senza scopo di lucro", un soggetto giuridico che per forma giuridica è senza scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;

15) "partecipante", qualsiasi soggetto giuridico che attua un’azione o parte di un’azione a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti dell’Unione o di un altro organismo di finanziamento, alle condizioni del presente regolamento;

16) "azione di cofinanziamento del programma", un'azione finanziata mediante una sovvenzione il cui scopo principale è integrare singoli inviti o programmi, finanziati da soggetti diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione, che gestiscono programmi di ricerca e di innovazione. Un'azione di cofinanziamento del programma può anche comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi;

17) "appalti pre-commerciali", appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

18) "appalti pubblici per soluzioni innovative", una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici, agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;

19) "risultati", qualsiasi risultato intangibile o tangibile dell'azione, ad esempio ogni dato, conoscenza o informazione, generati nell’ambito dell’azione, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad esso, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

20) "PMI", le microimprese, le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (22);

21) "programma di lavoro", il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico conformemente all’articolo 5 della decisione n. 2013/743/UE del Consiglio (23);

22) "piano di lavoro", il documento simile al programma di lavoro della Commissione adottato da organismi di finanziamento cui è affidata parte dell’attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2. Ai fini del presente regolamento un soggetto che non è dotato di personalità giuridica a norma del diritto nazionale è considerato come assimilato a un soggetto giuridico, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 198 del regolamento (UE) n. 1268/2012.

3. Ai fini del presente regolamento, i soggetti beneficiari delle sovvenzioni non sono considerati organismi di finanziamento.

 

     Art. 3. Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite negli accordi, nelle decisioni o nei contratti di esecuzione, si assicura la riservatezza dei dati, delle conoscenze e delle informazioni comunicati nell’ambito di un’azione come elementi riservati, tenendo in debito conto il diritto dell'Unione in materia di tutela e di accesso delle informazioni classificate.

 

     Art. 4. Informazioni da mettere a disposizione

1. Fatto salvo l’articolo 3, la Commissione, su richiesta, mette a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati ottenuti da un partecipante ad un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione, a condizione che siano rispettate entrambe le condizioni seguenti:

a) le informazioni in questione sono di interesse pubblico;

b) i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per cui le informazioni in questione non possano essere comunicate.

Nelle azioni dello specifico obiettivo "Società sicure – Proteggere le libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini", la Commissione, su richiesta, mette a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri tutte le informazioni utili in suo possesso relative ai risultati ottenuti da un partecipante ad un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione. La Commissione notifica al partecipante tale comunicazione. Qualora uno Stato membro o un'istituzione, un organo o organismo dell'Unione richiedano la comunicazione di informazioni, la Commissione notifica tale comunicazione a tutti gli Stati membri.

2. La comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1 non è considerata come un trasferimento al destinatario di diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti. Tuttavia, a meno che tali informazioni diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza, il destinatario tratta tali informazioni come riservate. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le norme della Commissione in materia di sicurezza.

 

     Art. 5. Orientamenti e informazioni per i partecipanti potenziali

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che orientamenti e informazioni sufficienti siano messi a disposizione di tutti i partecipanti potenziali al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, in particolare la convenzione di sovvenzione tipo applicabile.

 

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 6. Forme di finanziamento

Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1291/2013, il finanziamento può assumere una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sovvenzioni, premi, appalti o strumenti finanziari.

 

     Art. 7. Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni

1. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare a un’azione purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento, unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente.

2. Il programma di lavoro pertinente può limitare la partecipazione a Orizzonte 2020, o a parti di esso, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri, o dei loro soggetti collegati stabiliti in un paese terzo, ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate dalla Commissione pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

3. Il programma di lavoro o piano di lavoro pertinente può escludere i soggetti che non sono in grado di fornire garanzie di sicurezza soddisfacenti, anche per quanto riguarda il nullaosta di sicurezza del personale, qualora ciò sia giustificato per motivi di sicurezza.

4. Il CCR può partecipare alle azioni con gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

 

     Art. 8. Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.

2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può, in particolare, assumere una delle forme seguenti:

a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3. Ai fini del paragrafo 1, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

 

CAPO II

Sovvenzioni

Sezione I

Procedura di aggiudicazione

 

     Art. 9. Condizioni di partecipazione

1. Si applicano le seguenti condizioni minime:

a) almeno tre soggetti giuridici partecipano a un’azione;

b) ciascuno dei tre soggetti giuridici è stabilito in un diverso Stato membro o paese associato; e

c) i tre soggetti giuridici di cui alla lettera b) sono indipendenti l’uno dall’altro, ai sensi dell’articolo 8.

2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il CCR, un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell’Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso dallo Stato membro o paese associato in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

3. In deroga al paragrafo 1, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato in caso:

a) di azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER);

b) dello strumento per le PMI, ove l'azione presenti un evidente valore aggiunto europeo;

c) di azioni di cofinanziamento del programma; e

d) di casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

5. Ove opportuno e debitamente giustificato, i programmi di lavoro o i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive, in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi comprese condizioni relative al numero di partecipanti, alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.

 

     Art. 10. Ammissibilità al finanziamento

1. Possono beneficiare di un finanziamento dell’Unione i seguenti partecipanti:

a) i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell’Unione;

b) le organizzazioni internazionali di interesse europeo;

c) i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi individuati nel programma di lavoro.

2. Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, nessuno dei quali può beneficiare di un finanziamento conformemente al paragrafo 1, il finanziamento dell’Unione può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a) la partecipazione è considerata necessaria ai fini della realizzazione dell’azione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento;

b) tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l’Unione e l’organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

 

     Art. 11. Inviti a presentare proposte

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/12, tenendo conto in particolare della necessità di trasparenza e non discriminazione, nonché di una flessibilità adeguata alla natura variegata dei settori della ricerca e dell'innovazione.

2. Eccezionalmente e fatti salvi gli altri casi previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012, per le azioni di coordinamento e di sostegno e le azioni di cofinanziamento del programma che devono essere realizzate da soggetti giuridici identificati nei programmi di lavoro o nei piani di lavoro, non sono pubblicati inviti a presentare proposte, purché l'azione non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte.

3. Conformemente alle pertinenti norme di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012, sono previsti termini sufficienti per la preparazione delle proposte, con un ragionevole preavviso dei futuri inviti a presentare proposte attraverso la pubblicazione di un programma di lavoro e un termine ragionevole tra la pubblicazione di un invito a presentare proposte e il termine di presentazione delle proposte.

 

     Art. 12. Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Per finanziare congiuntamente azioni in settori prioritari che presentano interesse comune e vantaggi reciproci attesi, ove vi sia un chiaro valore aggiunto per l'Unione, possono essere pubblicati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Tali procedure di valutazione e selezione garantiscono l’osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.

2. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dell’Unione concludono una convenzione di sovvenzione con l’Unione o con il pertinente organismo di finanziamento. La convenzione di sovvenzione contiene la descrizione del lavoro che tali partecipanti e soggetti giuridici partecipanti dei paesi terzi coinvolti devono svolgere.

3. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dall’Unione concludono un accordo di coordinamento con i soggetti giuridici partecipanti che beneficiano dei finanziamenti dai paesi terzi o organizzazioni internazionali in questione.

 

     Art. 13. Proposte

1. Le proposte comprendono un progetto del piano di sfruttamento e diffusione dei risultati, laddove previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

2. Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono, ove opportuno, i particolari delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, le organizzazioni e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati.

3. Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la normativa vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. 2013/743/UE, nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell’invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

4. Se del caso e laddove specificato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro, le proposte spiegano come e in quale misura l'analisi di genere è pertinente al contenuto del progetto previsto.

 

     Art. 14. Esame etico

1. La Commissione effettua sistematicamente esami etici delle proposte che sollevano questioni etiche. Tale esame verifica il rispetto dei principi etici e della normativa e, nel caso di ricerche svolte al di fuori dell’Unione, verifica che la ricerca in questione sarebbe stata autorizzata in uno Stato membro.

2. La Commissione rende la procedura dell'esame etico più trasparente possibile e assicura che si svolga tempestivamente evitando, ove possibile, la nuova presentazione di documenti.

 

     Art. 15. Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

a) eccellenza;

b) impatto;

c) qualità ed efficienza dell’attuazione.

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell’ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. Al criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere destinata una maggiore ponderazione per le proposte di azioni di innovazione.

4. Il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

5. La Commissione tiene conto della possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi prevista dalle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/ e del regolamento (UE) n. 1268/2012, se del caso e compatibilmente con gli obiettivi dell'invito a presentare proposte.

6. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.

7. Le valutazioni sono effettuate da esperti indipendenti.

8. Nel caso di un soggetto giuridico di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o in altre circostanze eccezionali debitamente giustificate, la valutazione può essere effettuata secondo modalità in deroga a quanto stabilito nel paragrafo 7. Ogni qual volta avvenga tale valutazione, la Commissione fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate sulla procedura di valutazione utilizzata e sul suo risultato.

9. Nei casi in cui il finanziamento richiesto dell'Unione per l’azione è pari o superiore a 500 000 EUR, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, avvalendosi di strumenti compatibili con il diritto nazionale, verificano anticipatamente la capacità finanziaria unicamente dei coordinatori. Inoltre, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ne verificano la capacità finanziaria.

10. Non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato o quella degli istituti di istruzione secondaria e superiore.

11. La capacità finanziaria può essere garantita da qualsiasi altro soggetto giuridico, la cui capacità finanziaria a sua volta è verificata conformemente al paragrafo 9.

 

     Art. 16. Procedura di riesame della valutazione

1. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura trasparente di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento, dal programma di lavoro pertinente, dal piano di lavoro o dall’invito a presentare proposte.

2. Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica ed è presentata dal coordinatore della proposta entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell’esame della richiesta di cui al paragrafo 2. L’esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta.

4. Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell’invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

a) nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;

b) conferma della valutazione iniziale.

5. Sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che è notificata al coordinatore della proposta. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tempestivamente tale decisione.

6. La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.

7. La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione.

 

     Art. 17. Richieste e reclami

1. La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare richieste o reclami in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte 2020.

2. La Commissione provvede affinché le informazioni sulle modalità di registrazione delle preoccupazioni, delle richieste o dei reclami siano messe a disposizione di tutti i partecipanti e siano pubblicate online.

 

     Art. 18. Convenzione di sovvenzione

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora convenzioni di sovvenzione tipo tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i partecipanti conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente una convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al suo riesame.

2. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti. La rimozione o la sostituzione di un soggetto prima della firma della convenzione di sovvenzione è debitamente giustificata.

3. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’attuazione dell’azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.

4. Sulla base di un requisito di un programma di lavoro o di un piano di lavoro, la convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.

5. La convenzione di sovvenzione, se del caso e per quanto possibile, rispecchia i principi generali stabiliti nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori, i principi dell'integrità della ricerca, la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e il codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca, nonché il principio della parità di genere di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

6. La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici, ivi compresa l’istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di far effettuare un audit etico da esperti indipendenti.

7. In casi debitamente giustificati, sovvenzioni specifiche per le azioni possono rientrare in un partenariato quadro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012.

 

     Art. 19. Decisioni di sovvenzione

Ove opportuno e in casi debitamente giustificati, la Commissione, conformemente all’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o il pertinente organismo di finanziamento possono notificare decisioni di sovvenzione invece di concludere convenzioni di sovvenzioni. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alle convenzioni di sovvenzione si applicano mutatis mutandis.

 

     Art. 20. Tempi per la concessione della sovvenzione

1. Conformemente all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli inviti a presentare proposte specificano la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e alla data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione o la notifica delle decisioni di sovvenzione.

2. Le date di cui al paragrafo 1 si basano sui seguenti termini:

a) per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione scientifica della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati o comunicare loro le decisioni di sovvenzione, un termine massimo di tre mesi dalla data in cui i candidati idonei sono stati informati.

3. I termini di cui al paragrafo 2 possono essere superati per azioni del CER e in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare qualora le azioni siano complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o qualora richiesto dai richiedenti.

4. Ai partecipanti è concesso un periodo di tempo ragionevole per presentare le informazioni e la documentazione necessarie per la firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione adotta decisioni e trasmette richieste di informazioni nel più breve tempo possibile. Ove possibile, si evita di presentare nuovamente i documenti.

 

     Art. 21. Tempi per il pagamento

I partecipanti sono pagati tempestivamente conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Una volta effettuato un pagamento al coordinatore, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento lo notificano ai partecipanti.

 

     Art. 22. Sistema elettronico sicuro

Tutti gli scambi con i partecipanti, comprese la conclusione di convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modifica, possono essere effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, come stabilito nell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 1268/2012.

 

Sezione II

Attuazione

 

     Art. 23. Attuazione delle azioni

1. I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui al presente regolamento, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento (UE) n. 1268/2012, alla decisione 2013/743/UE, al programma o al piano di lavoro, all’invito a presentare proposte o alla convenzione di sovvenzione.

2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con il presente regolamento o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell’Unione, salvo che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. Nel caso di un partecipante inadempiente, la Commissione, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a), può trasferire l'importo dovuto dal fondo di garanzia per i partecipanti di cui all'articolo 38 al coordinatore dell'azione. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al fondo di garanzia per i partecipanti. I partecipanti garantiscono che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento siano informati a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull’attuazione dell’azione o sugli interessi dell’Unione.

3. I partecipanti attuano l’azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell’azione. Qualora sia necessario per l’attuazione dell’azione, essi possono invitare terzi, inclusi subappaltatori, per svolgere un lavoro nell'ambito dell’azione o utilizzare risorse rese disponibili da terzi sotto forma di contributi in natura, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento e verso gli altri partecipanti.

4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.

5. I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell’ambito dell’azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione.

I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;

b) è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione;

c) è identificato nella convenzione di sovvenzione;

d) rispetta le regole applicabili al partecipante a norma della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa;

e) accetta di essere responsabile in solido con il partecipante per il contributo dell'Unione corrispondente all'importo dichiarato dal terzo, se richiesto dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento.

6. I terzi possono inoltre mettere a disposizione di un partecipante risorse per mezzo di contributi in natura a favore dell’azione. I costi sostenuti da terzi in relazione a tali contributi effettuati gratuitamente sono ammissibili al finanziamento, purché soddisfino le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

7. L’azione può comportare un sostegno finanziario a terzi, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012. Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di un’azione, gli importi di cui all’articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere superati.

8. L’azione attuata da partecipanti, che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), può comportare o avere come obiettivo principale appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative, qualora previsto da un programma di lavoro o un piano di lavoro e necessario per la sua attuazione. In tali casi, le norme di cui all’articolo 51, paragrafi 2, 4 e 5, del presente regolamento si applicano alle procedure di appalto attuate dai partecipanti.

9. I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l’azione sarà realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l’approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell’avvio dell’azione.

10. I lavori che prevedono l’uso di animali sono effettuati conformemente all’articolo 13 TFUE e rispettano l’obbligo di sostituire, ridurre e perfezionare l’uso degli animali a fini scientifici conformemente al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

 

     Art. 24. Consorzio

1. I membri di un consorzio che intendono partecipare a un’azione designano, come coordinatore, uno di loro che è identificato come tale nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

2. I membri di un consorzio che partecipano a un’azione concludono un accordo interno ("accordo consortile") che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell’invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.

3. L' accordo consortile può stabilire, tra l'altro, quanto segue:

a) l'organizzazione interna del consorzio;

b) la distribuzione del finanziamento dell'Unione;

c) le norme in materia di diffusione, sfruttamento e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento, e alle disposizioni della convenzione di sovvenzione;

d) disposizioni per la composizione di controversie interne;

e) i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

I membri del consorzio possono stabilire, in seno al consorzio, qualsiasi accordo che ritengano adeguato purché non sia in conflitto con la convenzione di sovvenzione o con il presente regolamento.

4. Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante o cambiare il coordinatore, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione, a condizione che la modifica sia conforme alle condizioni di partecipazione, non incida negativamente sull’attuazione dell’azione e non sia contraria al principio della parità di trattamento.

 

Sezione III

Forme di sovvenzioni e norme in materia di finanziamento

 

     Art. 25. Forme di sovvenzioni

Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo 123 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tenendo conto degli obiettivi dell'azione.

 

     Art. 26. Ammissibilità dei costi

1. Le condizioni di ammissibilità dei costi sono definite all’articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I costi sostenuti da terzi nel quadro dell’azione possono essere ammissibili conformemente alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione di sovvenzione.

2. I costi non ammissibili sono quelli che non rispettano le condizioni del paragrafo 1, compresi, in particolare, gli accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, le perdite di cambio, i costi relativi ai redditi da capitale, i costi rimborsati in relazione ad un altro programma o azione dell’Unione, i debiti e gli oneri ad essi relativi e le spese eccessive o sconsiderate.

 

     Art. 27. Costi di personale diretti ammissibili

1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 26, i costi di personale diretti ammissibili sono limitati ai salari più i contributi sociali e altri costi inclusi nella retribuzione del personale assegnato all'azione, risultanti dal diritto nazionale e dal contratto di lavoro.

2. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 26, la retribuzione aggiuntiva del personale dei partecipanti che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro assegnato all'azione, inclusi i pagamenti sulla base di contratti complementari a prescindere dalla loro natura, può parimenti essere considerata alla stregua di costi di personale diretti ammissibili, fino all'importo indicato al paragrafo 3, se soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive:

a) rientra nelle pratiche abituali del partecipante in materia di retribuzione ed è sistematicamente pagata ogni qual volta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza;

b) i criteri usati per calcolare i pagamenti supplementari sono oggettivi e applicati in generale dal partecipante, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata.

3. La retribuzione aggiuntiva può essere ammissibile fino a 8 000 EUR all'anno per persona. Con riguardo a una persona che non lavora esclusivamente per l'azione si applica un limite orario. Il limite orario è calcolato dividendo 8 000 EUR per il numero di ore produttive annuali calcolate conformemente all'articolo 31.

 

     Art. 28. Finanziamento dell’azione

1. Il finanziamento di un’azione non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell’azione.

2. Sono considerate entrate dell’azione:

a) le risorse messe a disposizione da terzi ai partecipanti sotto forma di trasferimenti finanziari o contributi in natura a titolo gratuito, il cui valore è stato dichiarato come costi ammissibili dal partecipante, a condizione che siano stati conferiti da terzi appositamente per essere utilizzati nell’azione;

b) il reddito generato dall’azione, ad eccezione del reddito generato dallo sfruttamento dei risultati dell’azione;

c) il reddito generato dalla vendita di beni acquistati nell’ambito della convenzione di sovvenzione per un valore massimo equivalente al costo inizialmente imputato all’azione da parte del partecipante.

3. Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di rimborso dei costi ammissibili per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

4. La sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 può raggiungere al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

5. La sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 è limitata a un massimo del 70 % dei costi ammissibili totali per le azioni di innovazione e le azioni di cofinanziamento del programma.

In deroga al paragrafo 3, la sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 può raggiungere per le azioni di innovazione un massimo del 100 % dei costi ammissibili totali per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, fatto salvo il principio del cofinanziamento.

6. I tassi di rimborso stabiliti dal presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso forfettario, a costi unitari o su importo forfettario è fissato per la totalità o una parte dell’azione.

 

     Art. 29. Costi indiretti

1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.

2. In deroga al paragrafo 1, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di un importo forfettario o in base ai costi unitari se previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

 

     Art. 30. Valutazione dei livelli di finanziamento

La valutazione intermedia di Orizzonte 2020 comprende una valutazione dell'impatto dei vari elementi introdotti dai nuovi livelli di finanziamento stabiliti agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento, con l'obiettivo di valutare se il nuovo orientamento abbia provocato situazioni indesiderate che incidono negativamente sull'attrattiva di Orizzonte 2020.

 

     Art. 31. Ore produttive annuali

1. I costi di personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell’ambito dell’azione. La prova delle ore effettivamente lavorate è fornita dal partecipante, generalmente attraverso un sistema di registrazione del tempo.

2. Per le persone che lavorano esclusivamente per l’azione, non è richiesta la registrazione. In tali casi, il partecipante firma una dichiarazione che certifica che l’interessato ha lavorato esclusivamente per l’azione.

3. La convenzione di sovvenzione comprende:

a) i requisiti minimi per il sistema di registrazione delle ore;

b) la facoltà di scegliere tra un numero fisso di ore produttive annuali e il metodo per determinare il numero di ore produttive annuali da utilizzare per il calcolo delle tariffe orarie del personale, tenendo conto delle prassi contabili abituali del partecipante.

 

     Art. 32. Proprietari di PMI e persone fisiche che non percepiscono una retribuzione

I proprietari di PMI che non percepiscono una retribuzione e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione possono imputare i costi di personale sulla base di un costo unitario.

 

     Art. 33. Costi unitari

1. Conformemente all’articolo 124 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione può fissare i metodi per stabilire costi unitari sulla base di:

a) dati statistici o mezzi obiettivi analoghi;

b) dati storici del partecipante verificabili.

2. I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di costi unitari determinati secondo le prassi abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che rispettino i seguenti criteri cumulativi:

a) sono calcolati sulla base dei costi di personale effettivi totali, registrati nella contabilità generale del partecipante, che possono essere adeguati dal partecipante sulla base di elementi a bilancio o stime secondo le condizioni definite dalla Commissione;

b) sono conformi agli articoli 26 e 27;

c) garantiscono il rispetto del requisito dell’assenza di scopo di lucro e l’esclusione del doppio finanziamento dei costi;

d) sono calcolati tenendo in debito conto l’articolo 31.

 

     Art. 34. Certificato relativo ai rendiconti finanziari

Il certificato relativo ai rendiconti finanziari copre l’importo totale della sovvenzione richiesta da parte di un partecipante, sotto forma di rimborso dei costi effettivi e sotto forma di costi unitari di cui all’articolo 33, paragrafo 2, esclusi gli importi dichiarati sulla base di importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari diversi da quelli determinati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica del partecipante. Il certificato è fornito unicamente se tale importo è pari o superiore a 325 000 EUR al momento della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione.

 

     Art. 35. Certificato relativo alla metodologia

1. I partecipanti che calcolano i costi diretti di personale sulla base dei costi unitari conformemente all'articolo 33, pargarafo2, possono presentare alla Commissione un certificato relativo alla metodologia. Tale metodologia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 2, e i requisiti della convenzione di sovvenzione.

2. Se la Commissione accetta un certificato relativo alla metodologia, esso è valido per tutte le azioni finanziate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 e il partecipante calcola e imputa i costi in base ad esso. Una volta accettato un certificato relativo alla metodologia, la Commissione non imputa alcun errore sistemico o ricorrente alla metodologia accettata.

 

     Art. 36. Revisori incaricati della certificazione

1. I certificati relativi ai rendiconti finanziari e alla metodologia di cui agli articoli 34 e 35 sono elaborati da un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) o a regolamenti nazionali analoghi, o da un pubblico funzionario competente e indipendente al quale le autorità nazionali pertinenti hanno conferito la capacità giuridica di sottoporre ad audit il partecipante e che non è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari.

2. Su richiesta della Commissione, della Corte dei conti o dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il revisore che rilascia il certificato relativo ai rendiconti finanziari e alla metodologia concede l’accesso ai documenti giustificativi e ai documenti di lavoro dell’audit in base ai quali un certificato relativo ai rendiconti finanziari o alla metodologia è stato rilasciato.

 

     Art. 37. Finanziamento cumulativo

Un’azione per cui una sovvenzione dal bilancio dell’Unione sia stata aggiudicata può anche dare luogo alla concessione di una sovvenzione sulla base del regolamento (UE) n. 1291/2013, a condizione che le sovvenzioni non contemplino le stesse voci di costo.

Sezione IV

Garanzie

 

     Art. 38. Fondo di garanzia per i partecipanti

1. È istituito un fondo di garanzia per i partecipanti ("fondo") che copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti all’Unione a titolo delle azioni finanziate tramite sovvenzioni da parte della Commissione, a norma della decisione n. 1982/2006/CE, e da parte della Commissione o di organismi di finanziamento dell’Unione nell’ambito di Orizzonte 2020, conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. Il fondo sostituisce e succede al fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006.

2. Il fondo è gestito conformemente all’articolo 39. Eventuali interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti allo stesso e servono esclusivamente per le finalità stabilite all’articolo 39, paragrafo 3.

3. Se gli interessi sono insufficienti a coprire le operazioni descritte all’articolo 39, paragrafo 3, il fondo non interviene e la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento dell’Unione recupera direttamente dai partecipanti o dai terzi eventuali importi dovuti.

4. Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a norma del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012. Non possono essere accettate né imposte ai partecipanti garanzie o coperture aggiuntive, ad eccezione del caso descritto al paragrafo 3 del presente articolo.

5. I partecipanti ad azioni nell’ambito di Orizzonte 2020 il cui rischio è coperto dal fondo versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell’Unione destinati all’azione. Al termine dell’azione l’importo versato al fondo è restituito ai partecipanti, tramite il coordinatore.

6. Il tasso di contributo dei partecipanti al fondo previsto al paragrafo 5 può essere ridotto sulla base della valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

 

     Art. 39. Funzionamento del fondo

1. Il fondo è gestito dall’Unione rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, conformemente alle condizioni stabilite dalla convenzione di sovvenzione.

La Commissione può gestire il fondo direttamente o affidarne la gestione finanziaria alla Banca europea per gli investimenti o a un istituto finanziario appropriato ("banca di deposito"). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni della Commissione.

2. Il contributo dei partecipanti al fondo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al fondo a nome dei partecipanti.

3. Qualora vi siano importi dovuti all’Unione da parte di un partecipante, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente, intraprende una delle seguenti azioni:

a) trasferisce, o ordina di alla banca di deposito di trasferire, direttamente l’importo dovuto dal fondo al coordinatore dell’azione. Tale trasferimento è effettuato dopo la risoluzione o la revoca della partecipazione del partecipante inadempiente se l’azione è ancora in corso e se i partecipanti rimanenti convengono di applicarlo secondo gli stessi obiettivi. Gli importi trasferiti dal fondo sono considerati finanziamento dell’Unione;

b) recupera effettivamente l’importo in questione dal fondo.

La Commissione emette un ordine di riscossione nei confronti di tale partecipante o terzo a favore del fondo. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al fondo, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Una volta completata l’esecuzione di tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto dal fondo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell’Unione, fatte salve le decisioni dell’autorità legislativa.

CAPO III

Esperti

 

     Art. 40. Nomina di esperti indipendenti

1. La Commissione e, se del caso, gli organismi di finanziamento possono nominare esperti indipendenti per valutare le proposte conformemente all'articolo 15 o fornire consulenza o assistenza per:

a) la valutazione delle proposte;

b) il controllo dell’attuazione delle azioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013, nonché nell’ambito di programmi di ricerca e/o di innovazione precedenti;

c) l’attuazione della politica o dei programmi di ricerca e di innovazione dell’Unione, incluso Orizzonte 2020, nonché la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca;

d) la valutazione dei programmi di ricerca e di innovazione;

e) l’architettura della politica di ricerca e di innovazione dell’Unione, compresa la preparazione di futuri programmi.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all’adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all’ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente giustificati, selezionare in modo trasparente eventuali singoli esperti dotati delle competenze adeguate non presenti nella banca dati.

All'atto della nomina di esperti indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti in termini di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, e tenendo conto della situazione nell'ambito di azione. Ove opportuno, si cerca anche di ottenere un equilibrio tra i settori pubblico e privato.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possono richiedere il parere di organismi di consulenza per la nomina di esperti indipendenti. Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del CER, la Commissione nomina gli esperti sulla base di una proposta del consiglio scientifico del CER.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.

4. Tutti gli scambi con gli esperti indipendenti, comprese la conclusione di contratti per la loro nomina e ogni loro modifica, possono essere effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, come stabilito nell'articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1268/2012.

5. I nomi degli esperti nominati a titolo personale, che hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento nell'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013, e della decisione 2013/743/UE sono pubblicati, unitamente al loro settore di competenza, almeno una volta l’anno sul sito internet della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

TITOLO III

NORME CHE DISCIPLINANO LO SFRUTTAMENTO E LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI

CAPO I

Sovvenzioni

Sezione I

Risultati

 

     Art. 41. Proprietà dei risultati

1. I risultati sono di proprietà del partecipante che li ha prodotti.

2. Se i partecipanti a un'azione hanno prodotto i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo ai risultati congiunti non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti al fine di chiedere, ottenere o mantenere la corrispondente tutela dei diritti di proprietà intellettuale, i partecipanti sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione. I comproprietari possono convenire di non proseguire la comproprietà, ma di stabilire un regime alternativo, anche trasferendo le proprie quote di proprietà a un proprietario unico con diritti di accesso per gli altri partecipanti, una volta prodotti i risultati.

Salva diversa disposizione dell’accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati, senza il diritto di cedere sub-licenze, a condizione di:

a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

b) garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

3. Se i dipendenti o eventuali altre parti che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sui risultati prodotti, il partecipante interessato garantisce che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

 

     Art. 42. Tutela dei risultati

1. Qualora i risultati possano dar luogo, o qualora si possa ragionevolmente prevedere che possano dar luogo, a sfruttamento commerciale o industriale, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di proteggerli. Il partecipante, se possibile, ragionevole e giustificato date le circostanze, li protegge adeguatamente per un periodo di tempo adeguato e con un’adeguata copertura territoriale, tenendo debito conto dei suoi interessi legittimi e degli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all’azione.

2. Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell’Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall’impossibilità ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione, esso ne informa la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o il pertinente organismo di finanziamento possono, con il consenso del partecipante interessato, assumere la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione.

Il partecipante può rifiutare il proprio consenso soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. Nessuna diffusione relativa a tali risultati può avere luogo prima che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento abbiano adottato una decisione di non assumere la proprietà dei risultati o abbiano deciso di assumerne la proprietà o abbiano adottato le misure necessarie per garantirne la protezione. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tale decisione senza indugio. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto finanziamenti dell’Unione intenda abbandonare la protezione dei risultati o non intenda ottenere l’estensione di tale protezione per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale entro un termine non superiore ai cinque anni dal pagamento del saldo, esso ne informa la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento che possono continuare o estendere la protezione assumendone la proprietà. Il partecipante può rifiutare il proprio consenso soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

 

     Art. 43. Sfruttamento e diffusione dei risultati

1. Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell’Unione si adoperano per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all’articolo 44.

Eventuali ulteriori obblighi di sfruttamento sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione. In caso di ricerca avente il potenziale per affrontare problemi importanti della società, gli ulteriori obblighi in materia di sfruttamento possono comprendere la concessione di licenze su base non esclusiva. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

2. Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La convenzione di sovvenzione può fissare i termini a tale proposito.

Eventuali ulteriori obblighi di diffusione sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione e indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Per quanto riguarda la diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. I costi relativi all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche risultanti da ricerche finanziate da Orizzonte 2020, sostenuti nel corso di un'azione, sono ammissibili ai fini del rimborso secondo le condizioni della convenzione di sovvenzione. Tenendo in debito conto l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1291/2013, la convenzione di sovvenzione non stabilisce condizioni riguardanti l'accesso aperto alle pubblicazioni che determinerebbero costi di pubblicazione aggiuntivi a completamento di un'azione.

Per quanto riguarda la diffusione di dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può, nel contesto dell'accesso aperto ai dati di ricerca e alla loro conservazione, stabilire i termini e le condizioni ai quali è garantito l’accesso aperto a tali risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER e nella ricerca TEF (tecnologie emergenti e future) o in altri settori pertinenti, e tenendo conto degli interessi legittimi dei partecipanti e di eventuali vincoli concernenti le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale. In tal caso, il programma di lavoro o piano di lavoro indicano se è richiesta la diffusione di dati di ricerca mediante accesso aperto.

Gli altri partecipanti sono informati prima dell'avvio di un’attività di diffusione. A seguito della notifica, un partecipante può opporsi se dimostra che i suoi interessi legittimi in relazione a tali risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della loro eventuale diffusione. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

3. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni sulle loro attività connesse allo sfruttamento e alla diffusione e forniscono i documenti necessari secondo le condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei partecipanti che hanno fornito le informazioni, queste ultime sono rese accessibili al pubblico. La convenzione di sovvenzione fissa, tra l'altro, i termini in relazione a tali obblighi di informazione.

4. Le richieste di brevetti, le norme, le pubblicazioni, o qualsiasi altra diffusione, compresa quella in forma elettronica, concernente risultati contengono, se possibile, una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che l’azione ha beneficiato di un sostegno finanziario dell’Unione. La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

 

     Art. 44. Trasferimento e concessione di licenze sui risultati

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà dei risultati, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali risultati, compreso l’obbligo di trasferire gli stessi in qualsiasi successivo trasferimento.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative o regolamentari in caso di fusioni e acquisizioni, se altri partecipanti godono ancora di diritti di accesso ai risultati da trasferire o possono ancora chiedere la concessione di diritti di accesso, un partecipante che intende trasferire i risultati ne dà preavviso agli altri partecipanti, unitamente a informazioni sufficienti riguardanti il nuovo proprietario dei risultati, per consentire agli altri partecipanti di analizzare l’effetto del trasferimento previsto in merito all’eventuale esercizio dei loro diritti di accesso.

A seguito della notifica, un partecipante può opporsi al trasferimento di proprietà se dimostra che il trasferimento previsto pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

Gli altri partecipanti possono, previo accordo scritto, rinunciare al proprio diritto di notifica preventiva e di opposizione a trasferimenti di proprietà da un partecipante a un terzo specificatamente individuato.

2. A condizione che i diritti di accesso ai risultati possano essere esercitati e che tutti gli altri obblighi in materia di sfruttamento siano rispettati dal partecipante che detiene i risultati, quest'ultimo può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva. È possibile concedere licenze esclusive attinenti ai risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro relativi diritti di accesso.

3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell’Unione, la convenzione di sovvenzione può prevedere che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possano opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a Orizzonte 2020, qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non siano conformi all’interesse di sviluppare la competitività dell’economia dell’Unione o non siano coerente con i principi etici o con considerazioni di sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, salvo che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritengano che sono state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento devono essere notificati in anticipo in merito a tale tipo di trasferimento di proprietà o di concessione di una licenza esclusiva. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

Sezione II

Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati

 

     Art. 45. Conoscenze preesistenti

I partecipanti individuano in qualsiasi modo le conoscenze preesistenti per la loro azione in un accordo scritto.

 

     Art. 46. Principi in materia di diritti di accesso

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2. Salvo diverso accordo del proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l’accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sub-licenze.

3. I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione nell’accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce la possibilità di esercitare tutti i diritti di accesso.

4. La cessazione della partecipazione a un’azione non incide sull'obbligo del partecipante di concedere l’accesso secondo i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

5. L'accordo consortile può stabilire che, nel caso in cui un partecipante sia inadempiente e a tale inadempimento non sia posto rimedio, tale partecipante inadempiente non possa più beneficiare di diritti di accesso.

 

     Art. 47. Diritti di accesso ai fini dell’attuazione

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per svolgere il proprio lavoro nell’ambito dell’azione.

Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

2. Un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per svolgere il suo lavoro nell’ambito dell’azione, fatte salve le restrizioni o le limitazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

 

     Art. 48. Diritti di accesso ai fini dello sfruttamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per sfruttare i propri risultati.

Previo accordo, tale accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

2. Un partecipante beneficia dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per sfruttare i propri risultati, fatte salve eventuali restrizioni o limitazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

Previo accordo, tale accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

3. Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, salvo disposizione contraria dell’accordo consortile, beneficia parimenti dei diritti di accesso ai risultati e, fatte salve eventuali restrizioni o limitazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3, alle conoscenze preesistenti a condizioni eque e ragionevoli, qualora tali risultati e conoscenze preesistenti siano necessari per sfruttare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato. Tali diritti di accesso sono chiesti e ottenuti direttamente dal partecipante che detiene i risultati o le conoscenze preesistenti, salvo diversamente convenuto conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

4. Una richiesta di accesso a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell’azione, salvo che i partecipanti convengano un termine diverso.

 

     Art. 49. Diritti di accesso per l’Unione e gli Stati membri

1. Al fine debitamente giustificato di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi dell’Unione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione godono dei diritti di accesso esclusivamente ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell’Unione. Tali diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2. Per quanto concerne le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società sicure - Proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini" di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1291/2013, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché le autorità nazionali degli Stati membri beneficiano, ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche e dei loro programmi in questo settore, dei diritti di accesso necessari ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell’Unione. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente e sulla base di un accordo bilaterale che definisca le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti del partecipante. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le regole della Commissione in materia di sicurezza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

 

     Art. 50. Premi

1. Il finanziamento dell’Unione può assumere la forma di premi come definiti al titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012.

2. Eventuali premi assegnati sono subordinati all’accettazione degli obblighi appropriati in materia di pubblicità. Per quanto concerne la diffusione dei risultati, si applica il titolo III del presente regolamento. Il programma di lavoro o il piano di lavoro possono contenere obblighi specifici in materia di sfruttamento e di diffusione.

 

     Art. 51. Appalti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione a nome proprio o congiuntamente con gli Stati membri sono soggetti alle regole in materia di appalti pubblici di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012.

2. Il finanziamento dell’Unione può assumere la forma di appalti pre-commerciali o approvvigionamenti di soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati.

Le procedure di appalto:

a) rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria e proporzionalità, le norme sulla concorrenza e, se del caso, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE o, quando la Commissione agisce per proprio conto, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

b) possono prevedere condizioni specifiche come per il luogo di esecuzione delle attività appaltate che, nel caso degli appalti precommerciali, è limitato al territorio degli Stati membri e dei paesi associati a Orizzonte 2020, in casi debitamente giustificati dagli obiettivi delle azioni;

c) possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura ("multiple sourcing").

d) prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi.

3. Salvo disposizione contraria dell’invito a presentare offerte, i risultati prodotti da appalti effettuati dalla Commissione sono di proprietà dell’Unione.

4. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all’appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, esso trasferisce la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale.

 

     Art. 52. Strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari possono assumere una delle forme di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e sono attuati conformemente a tale titolo, e possono essere combinati tra loro e con altre sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2. In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia le entrate che i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario istituito in virtù del regolamento (UE) n. 1291/2013 sono destinati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento n. 966/2012, a detto strumento finanziario.

3. In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia le entrate e chi rimborsi annuali generati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito a norma della decisione n. 1982/2006/CE e dallo strumento relativo alle fasi iniziali a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito a norma della decisione n. 1639/2006/CE, sono assegnati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, agli strumenti finanziari successivi a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.

 

     Art. 53. Strumento per le PMI

1. Solo le PMI possono partecipare agli inviti a presentare proposte pubblicati a norma dello strumento specificamente destinato alle PMI di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1291/2013. Esse possono cooperare con altre imprese e con organizzazioni di ricerca o università.

2. Una volta che un'impresa è stata convalidata quale PMI, tale status giuridico è considerato prevalente per l'intera durata del progetto, anche nei casi in cui l'impresa, a causa della sua crescita, supera in seguito i massimali della definizione di PMI.

3. Nel caso dello strumento per le PMI o le sovvenzioni da parte di organismi di finanziamento o della Commissione destinate alle PMI, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione.

 

     Art. 54. Corsia veloce per l'innovazione

1. Conformemente all'articolo 6, qualsiasi soggetto giuridico può partecipare ad un'azione della "corsia veloce per l'innovazione" ("CVI"). Le azioni finanziate a titolo della CVI sono azioni di innovazione. L'invito della CVI è aperto a proposte connesse a qualsiasi settore tecnologico nel quadro dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" di cui all'allegato I, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1291/2013 o a qualsiasi obiettivo specifico della priorità "Sfide per la società" di cui all'allegato I, parte III, punti da 1 a 7, di detto regolamento.

2. Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento. La Commissione stabilisce tre scadenze intermedie ogni anno per valutare le proposte. Il periodo tra una scadenza intermedia e la firma della convenzione di sovvenzione o la notifica della decisione di sovvenzione non supera i sei mesi. Le proposte sono ordinate secondo l'impatto, la qualità e l'efficienza dell'attuazione e l'eccellenza, dando una ponderazione maggiore al criterio dell'impatto. Ad un’azione partecipano al massimo cinque soggetti giuridici. L'importo della sovvenzione non supera i 3 milioni di EUR.

 

     Art. 55. Altre disposizioni specifiche

1. Nel caso di azioni che comportano attività in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti appalti pubblici pre-commerciali, appalti per soluzioni innovative, modifiche della composizione del consorzio, informazioni classificate, sfruttamento, diffusione, libero accesso alle pubblicazioni di ricerca, trasferimenti e licenze sui risultati.

2. Nel caso di azioni a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative agli utilizzatori dell’infrastruttura e all'accesso degli utilizzatori alle stesse.

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera CER, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare in materia di diritti di accesso, portabilità e diffusione, o relative ai partecipanti, ai ricercatori e alle parti interessate dall’azione.

4. Nel caso di attività di formazione e azioni di mobilità, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche sugli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell’azione, la proprietà, i diritti di accesso e la portabilità.

5. Nel caso di azioni di coordinamento e di sostegno, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati.

6. Nel caso delle comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 56. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per la durata di Orizzonte 2020.

3. La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 57. Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 1906/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la totale o parziale cessazione delle azioni in questione, fino alla loro chiusura, o fino alla concessione di assistenza finanziaria da parte della Commissione o di organismi di finanziamento a norma della decisione n. 1982/2006/CE o di qualsiasi altra normativa applicabile a detta assistenza il 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi alle azioni fino alla loro chiusura.

3. Le somme provenienti dal fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché tutti i relativi diritti e obblighi sono trasferiti al fondo a partire dal 31 dicembre 2013. I partecipanti alle azioni nell’ambito della decisione n. 1982/2006/CE che firmano convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 forniscono il loro contributo al fondo.

 

     Art. 58. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 318 del 20.10.2012, pag. 1.

(2) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 111.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione (CE) n. 1982/2006 (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 34.

(6) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(9) Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

(10) Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(11) GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

(12) Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317, del 3.12.2001).

(13) Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(14) Decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 17 ottobre 2000, recante modificazione del suo regolamento interno (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 63).

(15) Regolamento n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

(16) Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

(17) Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

(18) Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio relativo al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 (Cfr. pag. 948 della presente Gazzetta ufficiale).

(19) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(20) Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

(21) Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 58).

(22) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(23) Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (Cfr. pag. 965 della presente Gazzetta ufficiale).

(24) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(25) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(26) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(27) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(28) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).