Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 16/02/2018 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa |
Art. 2. Norme transitorie |
Art. 3. Norma finanziaria |
§ 41.7.382 - D.Lgs. 16 febbraio 2018, n. 23.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa.
(G.U. 27 marzo 2018, n. 72)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 52, comma 3, della
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa
1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7), 8) e 9) della
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del
b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del
c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del
d) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del
e) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della
f) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della
Art. 2. Norme transitorie
1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre 2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia amministrativa.
2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le leggi statali di modifica del Titolo IV della