§ 4.2.94 - L.R. 27 luglio 2018, n. 27.
Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:27/07/2018
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 2.  Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 5.  Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 6.  Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti” e disposizioni [...]
Art. 8.  Disposizioni transitorie.
Art. 9.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 4.2.94 - L.R. 27 luglio 2018, n. 27.

Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

(B.U. 31 luglio 2018, n. 76)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

1. Al comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g bis) punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw;”.

 

     Art. 2. Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:

“Art. 3 bis. Ristrutturazione totale.

1. Per ristrutturazione totale dell’impianto stradale di carburanti si intende il completo rifacimento dell’impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di tre anni.

2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni. A questo proposito è posto l’obbligo a carico del titolare dell’autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita dal comma 1.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo le parole: “ai fini della sicurezza” è aggiunta la seguente parola: “stradale”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

“1. Gli impianti stradali di carburanti esistenti al 31 luglio 2018 devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio, e possibilmente GPL e metano; avere installate le apparecchiature self-service, pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all’auto e all’automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti stradali di carburanti e di ristrutturazione totale ai sensi dell’articolo 3 bis, è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera g bis), nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service. L’obbligo per la diffusione dell’utilizzo del GNC e del GNL e di elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate intese quali le località di minore consistenza demografica, sprovviste di servizio di carburanti, site all’interno di comuni facenti parte delle comunità montane, isolane e di arcipelago, secondo la definizione data dalla Giunta regionale.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è così sostituito:

“3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 bis, l’installazione e l’esercizio di impianti stradali di carburanti eroganti esclusivamente carburante a basso impatto ambientale come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera b bis), nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g bis).”.

 

     Art. 5. Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:

“Art. 14 bis. Obblighi per gli impianti stradali di carburanti esistenti in attuazione dell’articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura pe i combustibili alternativi”.

1. É previsto l’obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell’anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto una volta approvato deve essere realizzato nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del medesimo.

2. È previsto l’obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell’anno 2017, di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, deve essere realizzato nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del medesimo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i dati riferiti all’erogato relativamente agli anni 2015 e 2017 sono acquisiti dalla Regione con le modalità di cui all’articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell’impianto dotando del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 3 comma 1, lettera g bis), un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non sia soggetto ad obbligo, a condizione che l’impianto alternativo individuato sia sito nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale della stessa provincia o della Città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

5. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in presenza degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui dall’articolo 14 ter.

6. In caso di mancata presentazione di progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2, i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 a 50.000,00 euro.

7. Per l’esclusiva attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, riguardanti gli impianti esistenti, o per gli impianti oggetto di ristrutturazione totale come definita dall’articolo 3 bis, e qualora non sia possibile effettuare gli interventi su altri impianti localizzati all’interno del territorio provinciale o della Città metropolitana, è consentito derogare alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.

8. La deroga di cui al comma 7 deve essere accompagnata da adeguate misure di mitigazione ambientale e interventi di compensazione.”.

 

     Art. 6. Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

1. Dopo l’articolo 14 bis è aggiunto il seguente:

“Art. 14 ter. Ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali.

1. L’obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1.000 chilometri.

2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1, sono fatti valere dai titolari degli impianti stradali di carburanti e verificati e certificati dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.”.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, recante “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti” e disposizioni attuative.

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è aggiunto il seguente:

“8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 bis, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l’impianto procede alla revoca dell’autorizzazione.”.

2. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua i criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di carburante di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie.

1. L’obbligo di cui al comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, come introdotto dalla presente legge, non si applica ai procedimenti di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.