§ 6.1.389 - L.R. 20 luglio 2018, n. 38.
Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020. Prima variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:20/07/2018
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per gli anni 2018 - 2020
Art. 3.  Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 79/2017
Art. 4.  Sostituzione dell’allegato D della l.r. 79/2017
Art. 5.  Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 79/2017
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 6.1.389 - L.R. 20 luglio 2018, n. 38.

Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020. Prima variazione.

(B.U. 25 luglio 2018, n. 32)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 51;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente e in conto capitale intervenute successivamente all’approvazione della l.r. 79/2017 da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio;

3. Per consentire l’immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Variazioni al bilancio

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Entrata) e nell’allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Spesa).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2018 - 2020

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 - Spesa”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020)

 

     Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 79/2017

1. L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre

2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020), è sostituito dal seguente:

“Art. 6 Autorizzazione all’indebitamento

1. Nel triennio 2018 - 2020 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 153.913.838,18, di cui euro 53.673.619,70 nel 2018, euro 51.201.209,92 nel 2019 ed euro 49.039.008,56 nel 2020 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2019 e 2020, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 “Debito Pubblico”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2020, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2020, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’allegato D della l.r. 79/2017

1. L’allegato D della l.r. 79/2017, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall’allegato F (Limiti di indebitamento regioni).

 

     Art. 5. Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 79/2017

1. L’allegato 3 della l.r. 79/2017, recante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’allegato G (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)