Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 20/07/2018 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2018 - 2020 |
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 79/2017 |
Art. 4. Sostituzione dell’allegato D della l.r. 79/2017 |
Art. 5. Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 79/2017 |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 6.1.389 - L.R. 20 luglio 2018, n. 38.
Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020. Prima variazione.
(B.U. 25 luglio 2018, n. 32)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 3 della
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente e in conto capitale intervenute successivamente all’approvazione della
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio;
3. Per consentire l’immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Entrata) e nell’allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Spesa).
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2018 - 2020
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 - Spesa”.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 3. Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre
2017, n. 79 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020), è sostituito dal seguente:
“Art. 6 Autorizzazione all’indebitamento
1. Nel triennio 2018 - 2020 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 153.913.838,18, di cui euro 53.673.619,70 nel 2018, euro 51.201.209,92 nel 2019 ed euro 49.039.008,56 nel 2020 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della
2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2019 e 2020, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 “Debito Pubblico”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2020, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2020, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 4. Sostituzione dell’allegato D della
1. L’allegato D della
Art. 5. Sostituzione dell’allegato 3 della
1. L’allegato 3 della
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)