§ 4.3.23 - L.R. 24 aprile 2018, n. 18.
Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 cave torbiere e miniere
Data:24/04/2018
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015
Art. 2.  Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015
Art. 3.  Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015
Art. 4.  Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015


§ 4.3.23 - L.R. 24 aprile 2018, n. 18.

Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).

(B.U. 9 maggio 2018, n. 16)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, è necessario ridefinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sopra citata sentenza della Corte costituzionale;

2. È necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l’approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara;

3. È necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015, in relazione all’esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 228/2016, nonché per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014), le parole: “entro il 31 ottobre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2018”.

 

     Art. 2. Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015

1. Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:

“7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 è stipulata entro il 30 giugno 2019 e contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.”.

 

     Art. 3. Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: “31 ottobre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.

 

     Art. 4. Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 35/2015, le parole: “due anni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2018”.