§ 4.3.12 - L.R. 5 dicembre 1995, n. 104.
Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 cave torbiere e miniere
Data:05/12/1995
Numero:104


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [5]


§ 4.3.12 - L.R. 5 dicembre 1995, n. 104.

Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.

(B.U. 14 dicembre 1995, n. 78).

 

Art. 1.

     1. La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 della R.D. 29.7.1927, n. 1443.

     2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.

     3. I regolamenti di cui al 1° comma sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimità del competente organo regionale.

     4. Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.

 

     Art. 2. [1]

     1. La coltivazione degli agri marmiferi di cui all'art. 1 è disposta dal Comune, a titolo oneroso, con atto di concessione amministrativa temporanea.

     2. La concessione è subordinata al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge nonché al rispetto, in fase di coltivazione, delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di polizia mineraria [2].

     2 bis. La concessione può essere revocata:

     a) in presenza di situazioni di pericolo o di compromissione delle zone limitrofe quando determinati da irrazionale coltivazione del giacimento;

     b) in caso di inadempienze a provvedimenti di sicurezza, emessi dall'autorità di vigilanza e alle altre norme di polizia mineraria [3].

     3. Gli adempimenti prescritti dalla legge per rimuovere i vincoli di cui al comma precedente costituiscono presupposti necessari per il rilascio della concessione.

     4. Lo sfruttamento degli scarti della lavorazione, comunque denominati, costituiscono contenuto obbligatorio dell'atto di concessione ed è regolato in modo da individuare comunque nel concessionario il soggetto che ne risponde direttamente al Comune.

     5. Per il rilascio e l'esercizio della concessione, si applica, in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai precedenti commi, la disciplina stabilita dalla legge regionale per il rilascio e l'esercizio di autorizzazione alla coltivazione di cava o torbiera.

     6. La disciplina concessoria, come regolata dalla presente legge e dai successivi regolamenti comunali, si applica anche alle concessioni livellarie di agri marmiferi già rilasciate dai Comuni di Carrara e di Massa e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara [4].

 

     Art. 3. [5]

     1. Fino all'approvazione del regolamento, ai sensi dell'art. 1, l'autorizzazione comunale di cui alla L.R. 3 novembre 1998, n. 78, e successive modificazioni, costituisce comunque presupposto necessario per la coltivazione degli agri marmiferi di cui alla presente legge ed è rilasciata alle condizioni previste dalla citata legge regionale.

     2. La L.R. 3 novembre 1998, n. 78, e successive modificazioni, si applica inoltre ai fini dell'esercizio della autorizzazione di cui al primo comma.


[1] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 1998, n. 33.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 1998, n. 33.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 1998, n. 33.

[5] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 25 marzo 2015, n. 35.