§ 3.3.119 - L.R. 16 aprile 2018, n. 15.
Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:16/04/2018
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Tirocini: tipologie e destinatari. Sostituzione dell' articolo 17 bis della l.r. 32/2002
Art. 2.  Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Sostituzione dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
Art. 3.  Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Sostituzione dell' articolo 17 quater della l.r. 32/2002
Art. 4.  Attività per il corretto utilizzo dei tirocini. Inserimento dell' articolo 17 quater 1 nella l.r. 32/2002
Art. 5.  Violazione della normativa regionale sui tirocini. Inserimento dell' articolo 17 quater 2 nella l.r. 32/2002
Art. 6.  Tirocini non curriculari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari. Modifiche all’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002
Art. 7.  Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
Art. 8.  Norma finale
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 3.3.119 - L.R. 16 aprile 2018, n. 15.

Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r.32/2002.

(B.U. 24 aprile 2018, n. 15)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il 25 maggio 2017 le linee guida in materia di tirocini non curriculari ai sensi dell'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), specificando puntualmente:

-al paragrafo 1, sesto capoverso, i casi che non rientrano nell'applicazione delle stesse linee guida, nonché le tipologie di tirocini che sono regolate da speciale disciplina, quali i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;

-al paragrafo 3, ultimo capoverso, la disciplina dei tirocini in mobilità interregionale.

2. La Regione intende completare il recepimento delle linee guida di cui al punto 1, che ha avuto avvio con l'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), che all'articolo 40 ha disposto l'eliminazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione dai requisiti dei soggetti interessati all'attivazione del tirocinio;

3. È opportuno stabilire ulteriori elementi a garanzia del corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio, con particolare riguardo all'introduzione di un sistema di controllo più capillare sul territorio regionale, anche attraverso la promozione di intese con l'Ispettorato nazionale del lavoro;

4. È infine opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza a provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione e per definire compiutamente il sistema di controllo sui tirocini non curriculari.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Tirocini: tipologie e destinatari. Sostituzione dell' articolo 17 bis della l.r. 32/2002

1. L'articolo 17 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:

“Art. 17 bis Tirocini: tipologie e destinatari

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.

2. I tirocini non curriculari si distinguono in:

a) tirocini formativi e di orientamento;

b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.

3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.

4. I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;

c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015;

d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

5. I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:

a) ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b)ai seguenti soggetti svantaggiati:

1) soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;

6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

6. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.”.

 

     Art. 2. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Sostituzione dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. L’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 ter Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari

1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.

2. Sono soggetti promotori:

a) i centri per l’impiego;

b) gli enti bilaterali;

c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

d) le università e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;

e) gli istituti tecnici superiori (ITS);

f) le associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;

g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

h) gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali;

i) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;

j) i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 20 ter;

k) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di svolgimento del tirocinio.

4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.

5. Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

6. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.

8. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

9. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

10. La durata massima del tirocinio è:

a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;

b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera a);

c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera b).

11. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’articolo 32. Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario.

12. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante. Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

13. Lo schema-tipo della relazione finale di cui al comma 12 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.”.

 

     Art. 3. Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Sostituzione dell' articolo 17 quater della l.r. 32/2002

1. L'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 quater Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari

1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Fatti salvi i soggetti indicati dall’articolo 17 bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio:

a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;

b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;

c) non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.”.

 

     Art. 4. Attività per il corretto utilizzo dei tirocini. Inserimento dell' articolo 17 quater 1 nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“17 quater 1 Attività per il corretto utilizzo dei tirocini

1. La Regione garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione, monitoraggio e controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32.

2. La Regione promuove apposite intese con l’Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.”.

 

     Art. 5. Violazione della normativa regionale sui tirocini. Inserimento dell' articolo 17 quater 2 nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 17 quater 1 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“17 quater 2 Violazione della normativa regionale sui tirocini

1. L'attività di controllo è finalizzata all'accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento:

a) alle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini;

b) alle disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti;

c) ai requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;

d) al numero dei tirocini attivabili.

2. Se la violazione è sanabile e se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate, il dirigente della competente struttura regionale contesta la violazione ed invita il soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto. In tal caso, il tirocinio prosegue.

3. Se l'invito a regolarizzare la violazione sanabile viene disatteso oppure se la violazione non è sanabile, il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto promotore o ospitante di interrompere il rapporto di tirocinio a far data dalla contestazione della violazione.

4. L’interruzione di cui al comma 3 comporta per il soggetto promotore o ospitante l’interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini. Tale interdizione è disposta dal dirigente della competente struttura regionale per un periodo minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla contestazione della violazione.

5. Il regolamento di cui all'articolo 32 individua le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la procedura per l'accertamento e l'adozione dei provvedimenti necessari.”.

 

     Art. 6. Tirocini non curriculari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari. Modifiche all’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 le parole: “dagli articoli da 17 bis a 17 quater” sono sostituite dalle seguenti: “in materia dalla presente legge”.

 

     Art. 7. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Alla lettera e) del comma 4 bis dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 le parole: “di cui all'articolo 17 ter, comma 8,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 17 bis, comma 5,”.

2. La lettera g) del comma 4 bis dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“g) le modalità di informazione, monitoraggio e controllo di cui all’articolo 17 quater 1, comma 1;”.

3. Dopo la lettera g) del comma 4 bis dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 è aggiunta la seguente:

“g bis) le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili .”.

 

     Art. 8. Norma finale

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 di cui al comma 1, è approvata la deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 17 quater 2, comma 6, della l.r. 32/2002, così come inserito dalla presente legge.

3. Lo schema-tipo della convenzione e dell’attestazione finale di cui all'articolo 17 ter, commi 4 e 13, sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.