§ 3.5.17 - L.R. 2 agosto 2018, n. 34.
Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 sport
Data:02/08/2018
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Risorse finanziarie degli enti locali per l'impiantistica sportiva ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17 del 1999
Art. 2.  Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 3.5.17 - L.R. 2 agosto 2018, n. 34.

Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999.

(B.U. 9 agosto 2018, n. 37)

 

Art. 1. Risorse finanziarie degli enti locali per l'impiantistica sportiva ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17 del 1999

1. I contributi trasferiti agli enti locali ai sensi del titolo II (Impiantistica) della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi di impiantistica sportiva previsti nel programma annuale 2011 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano non realizzati o conclusi, possono, su richiesta degli enti medesimi e previo assenso dell'Assessorato competente in materia di sport, essere utilizzati per la realizzazione sul territorio di interventi di impiantistica sportiva diversi rispetto a quelli approvati nel predetto programma, purché coerenti con le ragioni del finanziamento.

 

     Art. 2. Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna

1. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 in favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999, per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.

2. I contributi di cui al comma 1 comprendono la riduzione delle spese di trasporto marittimo di atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da parte dei Comuni di Carloforte e La Maddalena.

4. I Comuni di Carloforte e La Maddalena sono autorizzati a trattenere fino all'importo massimo del 25 per cento del contributo lordo annuo concesso per far fronte alle spese del personale necessario all'istruttoria amministrativa, gestionale, contabile e di rendicontazione, inerente il finanziamento di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono determinati in complessivi euro 90.000, in ragione di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SCNI).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999 per gli anni 2018 e 2019, iscritte alla missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.5012 del bilancio regionale per gli stessi anni.

 

     Art. 4. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999;

b) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna);

c) l'articolo 1, comma 20 della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019).

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).