Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 sport |
Data: | 02/08/2018 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Risorse finanziarie degli enti locali per l'impiantistica sportiva ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17 del 1999 |
Art. 2. Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 3.5.17 - L.R. 2 agosto 2018, n. 34.
Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999.
(B.U. 9 agosto 2018, n. 37)
Art. 1. Risorse finanziarie degli enti locali per l'impiantistica sportiva ai sensi del titolo II della
1. I contributi trasferiti agli enti locali ai sensi del titolo II (Impiantistica) della
Art. 2. Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna
1. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 in favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della
2. I contributi di cui al comma 1 comprendono la riduzione delle spese di trasporto marittimo di atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da parte dei Comuni di Carloforte e La Maddalena.
4. I Comuni di Carloforte e La Maddalena sono autorizzati a trattenere fino all'importo massimo del 25 per cento del contributo lordo annuo concesso per far fronte alle spese del personale necessario all'istruttoria amministrativa, gestionale, contabile e di rendicontazione, inerente il finanziamento di cui al presente articolo.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono determinati in complessivi euro 90.000, in ragione di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SCNI).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, della
Art. 4. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 38 della
b) gli articoli 2 e 3 della
c) l'articolo 1, comma 20 della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).