Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 sport |
Data: | 03/08/2017 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 1999 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 3.5.16 - L.R. 3 agosto 2017, n. 17.
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna.
(B.U. 7 agosto 2017, n. 37)
Art. 1. Modifiche all'articolo 29 della
(Convenzioni con il CONI, le compagnie e le aziende di trasporto)
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 38 della
(Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI)
1. All'articolo 38 della
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Tra gli interventi finanziati con il contributo di cui al comma 1 rientra, in ogni caso, l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica." [2];
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il programma di cui al comma 2 include la descrizione dell'intervento indicato al comma 1 bis, che prevede la riduzione delle spese di trasporto marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.".
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati complessivamente in euro 45.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 38 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della