Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 20/04/2018 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto della legge |
Art. 2. Programmi speciali per gli ambiti locali |
Art. 3. Modalità di predisposizione e approvazione |
Art. 4. Istanza locale |
Art. 5. Negoziazione |
Art. 6. Accordo del PSAL |
Art. 7. Contenuti dell'accordo del PSAL |
Art. 8. Attuazione dei PSAL |
Art. 9. Abrogazione e disposizione transitoria |
§ 1.8.18 - L.R. 20 aprile 2018, n. 5.
Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali
(B.U. 20 aprile 2018, n. 102)
Capo I
Principi generali
Art. 1. Finalità e oggetto della legge
1. La Regione promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi territoriali, denominati programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL), in attuazione dell'articolo 24 dello Statuto regionale. Tali programmi perseguono l'integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di governance tra le amministrazioni locali.
2. I PSAL, al fine di assicurare il concorso e la partecipazione degli enti locali, assumono il metodo e gli strumenti della programmazione negoziata, della collaborazione istituzionale e dell'integrazione e del raccordo tra gli strumenti di programmazione.
3. I PSAL costituiscono una modalità di programmazione coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione economico-territoriale.
4. La programmazione negoziata si svolge sulla base degli ambiti territoriali ottimali di cui alla
5. I PSAL sono promossi dalla Giunta regionale su istanza degli enti locali interessati e con la partecipazione dei medesimi alla predisposizione e alla realizzazione.
6. Finalità della legge sono:
a) sostenere le amministrazioni comunali alle quali sia richiesto un eccezionale intervento realizzativo a favore delle proprie comunità;
b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale;
c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale;
d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;
e) sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza con la
f) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali.
Art. 2. Programmi speciali per gli ambiti locali
1. I PSAL configurano un complesso di interventi per la realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici. I programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, culturali ed identitarie, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione.
2. I PSAL vengono negoziati all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla
3. I PSAL sono finanziati dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio o dalla legge di stabilità con riferimento alle leggi settoriali vigenti e dagli enti locali partecipanti.
4. I PSAL hanno la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria.
Capo II
Predisposizione e approvazione dei programmi per gli ambiti locali
Art. 3. Modalità di predisposizione e approvazione
1. L'Assemblea legislativa regionale con cadenza triennale, aggiornabile annualmente, approva, su proposta della Giunta regionale, un atto di indirizzo mediante il quale definisce gli obiettivi generali dell'azione territoriale della Regione per i PSAL e indica le condizioni di ammissibilità e precedenza, nonché ulteriori condizioni per l'attuazione dei PSAL, in rapporto alle diverse finalità di cui all'articolo 1, comma 6, individuate secondo la seguente articolazione:
a) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f) riservate alle Unioni di Comuni;
b) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d) riservate a singoli Comuni;
c) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c) riservate ad enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali.
2. Al fine della predisposizione della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, è costituito un gruppo di lavoro interdirezionale che ha anche compiti di assistenza tecnica nelle fasi di predisposizione, negoziazione ed attuazione dei PSAL, nonché alla conduzione del sistema di gestione e controllo.
3. La Giunta regionale definisce gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 e, al fine di promuovere il concorso degli enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità di cui al medesimo comma 1, da pubblicare sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. La Giunta regionale, in base alle istanze locali ricevute e valutata la loro congruità con la programmazione regionale, e anche con la disponibilità di risorse finanziarie delle amministrazioni locali, definisce le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazione sul BURERT.
5. La direzione generale regionale competente per la programmazione negoziata assume ruolo di coordinamento interdirezionale, di predisposizione degli atti generali e di programmazione, di coordinamento del gruppo di lavoro di cui al comma 2, di raccordo e assistenza tecnica degli enti locali.
Art. 4. Istanza locale
1. L'istanza locale è sottoposta alla Regione e agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, come individuato dall'articolo 3, comma 1, alternativamente da:
a) l'Unione di Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f);
b) le singole amministrazioni comunali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d);
c) gli enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali, anche appartenenti ad ambiti territoriali diversi, come individuati dall'avviso di manifestazione d'interesse, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c).
2. L'istanza deve essere adeguatamente motivata e, in particolare, deve contenere:
a) la proposta di sviluppo dell'ambito locale;
b) la motivazione della richiesta dell'intervento in coerenza con il progetto di sviluppo dell'ambito;
c) la coerenza con le finalità della legge;
d) la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica;
e) la descrizione degli interventi;
f) il costo degli interventi;
g) il cronoprogramma dell'attuazione.
3. In caso di più istanze provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale, nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b), le amministrazioni comunali proponenti, con l'ausilio del gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, riformulano congiuntamente l'istanza da sottoporre alla Giunta regionale per la definizione della proposta di PSAL di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 5. Negoziazione
1. Le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione in base all'articolo 3, comma 4, sono inviate per la consultazione dal Presidente della Giunta regionale agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale interessato.
2. La proposta di PSAL, che consegue all'istanza presentata da un'Unione di Comuni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f), si perfeziona con l'approvazione e sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6.
3. Sulla proposta di PSAL, che consegue all'istanza presentata dalle singole amministrazioni comunali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d), e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c), la consultazione tra le amministrazioni dell'ambito locale interessato avviene con il metodo della procedura scritta. Esse devono esprimere il proprio parere positivo o far pervenire le proprie osservazioni alla Regione ed alle altre amministrazioni nel termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1. Il silenzio delle amministrazioni interpellate equivale ad assenso. Il Presidente della Giunta regionale, preso atto dell'andamento della negoziazione, comunica agli interessati l'esito della procedura negoziale. In caso di osservazioni, la Regione può darne atto nella comunicazione del Presidente oppure chiede una nuova formulazione dell'istanza, assegnando un congruo termine per la ripetizione della negoziazione.
4. Nel caso in cui la proposta di PSAL preveda il coinvolgimento di cointeressati pubblici o privati, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca le amministrazioni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato e i cointeressati pubblici e privati. La negoziazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6.
Art. 6. Accordo del PSAL
1. La Regione recepisce la proposta di PSAL proponendo agli enti locali interessati un accordo di programma.
2. Lo schema di accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e dagli organi competenti degli enti locali interessati alla sottoscrizione dell'accordo.
3. L'accordo di programma è sottoscritto digitalmente dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli enti locali interessati.
4. Ai fini dell'attuazione dell'accordo di programma, le singole direzioni generali competenti per materia, individuate con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 2, provvedono alla gestione dei capitoli di bilancio individuati dal predetto atto e all'adozione dei relativi atti di spesa e degli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.
Art. 7. Contenuti dell'accordo del PSAL
1. L'accordo prefigura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato e integrato, agli interventi oggetto del programma. Con l'accordo i soggetti partecipanti si obbligano altresì a destinare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali ed europei.
2. L'accordo deve:
a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma;
b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi e il cronoprogramma tecnico e finanziario dell'attuazione;
d) definire il costo dell'intervento e la relativa copertura finanziaria;
e) definire in dettaglio le condizioni tecniche ed operative, nonché la relativa documentazione, per l'avvio alla fase di attuazione;
f) definire la durata dell'accordo ed il termine entro il quale le attività devono essere avviate;
g) prevedere che la Regione receda unilateralmente nel caso in cui le condizioni di cui alla lettera e) non siano realizzate entro la data di avvio delle attività, stabilita nell'accordo di cui alla lettera f);
h) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale facoltà di recesso di uno o più dei soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni;
i) individuare i contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati in fase di attuazione. Di tali modifiche si dovrà dare atto in apposito verbale a firma del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato a seguito di consultazione delle parti avviata con procedura scritta. Qualora nel termine assegnato le amministrazioni interessate non manifestino il proprio motivato dissenso, le modifiche si intendono accettate.
Capo III
Attuazione del programma
Art. 8. Attuazione dei PSAL
1. La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell'accordo.
2. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall'accordo in relazione agli obblighi assunti.
3. Il gruppo di lavoro interdirezionale di cui all'articolo 3, comma 2, affianca le direzioni generali competenti e gli enti locali con funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio, gestione e controllo.
Art. 9. Abrogazione e disposizione transitoria
1. È abrogata la
2. Gli accordi in essere e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla