§ 4.4.54 - L.R. 6 febbraio 2018, n. 4.
Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:06/02/2018
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Servizi di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.4.54 - L.R. 6 febbraio 2018, n. 4.

Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica.

(B.U. 8 febbraio 2018, n. 8)

 

Art. 1. Servizi di continuità territoriale marittima tra la Sardegna e la Corsica

1. In attuazione e per le finalità previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977), in particolar modo per garantire il diritto alla mobilità del popolo sardo e la continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica e nell'esercizio delle funzioni relative ai servizi marittimi di preminente interesse regionale e alla continuità territoriale marittima, la Regione autorizza, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, il servizio pubblico di collegamento marittimo nella tratta S. Teresa-Bonifacio e la correlata spesa, per gli anni 2018, 2019 e 2020, per euro 2.557.500 (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 2.557.500, in ragione di euro 852.500 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 (missione 10 -programma 03 - titolo 1).

2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ulteriori oneri a carico della finanza regionale, provvedendo, agli oneri di cui al comma 1, per l'anno 2018, mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, già stanziate in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 (capitolo SC01.0181) e, per gli anni 2019 e 2020, mediante pari riduzione delle risorse già stanziate in conto della missione 13 - programma 04 - titolo 2 (capitolo SC05.0010) del bilancio regionale per i medesimi anni.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2018 -2020 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

Spesa

 

in diminuzione

 

missione 01 - programma 10 - titolo 1

capitolo SC01.0181

Competenza e Cassa 2018 euro 852.500

 

missione 13 - programma 04 - titolo 2

capitolo SC05.0010

Competenza 2019 euro 852.500

Competenza 2020 euro 852.500

 

in aumento

 

missione 10 - programma 03 - titolo 1

capitolo SC07.0611

Competenza e Cassa 2018 euro 852.500

Competenza 2019 euro 852.500

Competenza 2020 euro 852.500

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).