Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 12/10/2017 |
Numero: | 1939 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Istituzione |
Art. 4. Compiti |
Art. 5. Principi fondamentali delle attività |
Art. 6. Indipendenza e obbligo di rendere conto |
Art. 7. Relazioni |
Art. 8. Struttura dell’EPPO |
Art. 9. Collegio |
Art. 10. Camere permanenti |
Art. 11. Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo |
Art. 12. Procuratori europei |
Art. 13. Procuratori europei delegati |
Art. 14. Nomina e rimozione del procuratore capo europeo |
Art. 15. Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo |
Art. 16. Nomina e rimozione dei procuratori europei |
Art. 17. Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati |
Art. 18. Status del direttore amministrativo |
Art. 19. Compiti del direttore amministrativo |
Art. 20. Regime amministrativo provvisorio dell’EPPO |
Art. 21. Regolamento interno dell’EPPO |
Art. 22. Competenza materiale dell’EPPO |
Art. 23. Competenza territoriale e personale dell’EPPO |
Art. 24. Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni |
Art. 25. Esercizio della competenza dell’EPPO |
Art. 26. Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all’interno dell’EPPO |
Art. 27. Diritto di avocazione |
Art. 28. Svolgimento dell’indagine |
Art. 29. Revoca dei privilegi o delle immunità |
Art. 30. Misure investigative e altre misure |
Art. 31. Indagini transfrontaliere |
Art. 32. Esecuzione delle misure assegnate |
Art. 33. Arresto preventivo e consegna transnazionale |
Art. 34. Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali |
Art. 35. Chiusura delle indagini |
Art. 36. Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali |
Art. 37. Prove |
Art. 38. Disposizione dei beni confiscati |
Art. 39. Archiviazione del caso |
Art. 40. Procedure semplificate di azione penale |
Art. 41. Portata dei diritti degli indagati e degli imputati |
Art. 42. Controllo giurisdizionale |
Art. 43. Accesso dell’EPPO alle informazioni |
Art. 44. Sistema automatico di gestione dei fascicoli |
Art. 45. Fascicoli dell’EPPO |
Art. 46. Accesso al sistema di gestione dei fascicoli |
Art. 47. Principi relativi al trattamento di dati personali |
Art. 48. Dati personali amministrativi |
Art. 49. Trattamento dei dati personali operativi |
Art. 50. Termini per la conservazione dei dati personali operativi |
Art. 51. Distinzione tra diverse categorie di interessati |
Art. 52. Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali |
Art. 53. Condizioni di trattamento specifiche |
Art. 54. Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione |
Art. 55. Trattamento di categorie particolari di dati personali operativi |
Art. 56. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione |
Art. 57. Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato |
Art. 58. Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato |
Art. 59. Diritto di accesso dell’interessato |
Art. 60. Limitazioni del diritto di accesso |
Art. 61. Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali operativi e limitazione di trattamento |
Art. 62. Esercizio dei diritti dell’interessato e verifica da parte del garante europeo della protezione dei dati |
Art. 63. Obblighi dell’EPPO |
Art. 64. Contitolari del trattamento |
Art. 65. Responsabile del trattamento |
Art. 66. Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento |
Art. 67. Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita |
Art. 68. Registro delle categorie di attività di trattamento |
Art. 69. Registrazione per il trattamento automatizzato |
Art. 70. Cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati |
Art. 71. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati |
Art. 72. Consultazione preventiva del garante europeo della protezione dei dati |
Art. 73. Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi |
Art. 74. Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati |
Art. 75. Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato |
Art. 76. Accesso autorizzato ai dati personali operativi in seno all’EPPO |
Art. 77. Designazione del responsabile della protezione dei dati |
Art. 78. Posizione del responsabile della protezione dei dati |
Art. 79. Compiti del responsabile della protezione dei dati |
Art. 80. Principi generali per il trasferimento di dati personali operativi |
Art. 81. Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza |
Art. 82. Trasferimento soggetto a garanzie adeguate |
Art. 83. Deroghe in specifiche situazioni |
Art. 84. Trasferimenti di dati personali operativi a destinatari stabiliti in paesi terzi |
Art. 85. Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati |
Art. 86. Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati |
Art. 87. Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali |
Art. 88. Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati |
Art. 89. Diritto al controllo giurisdizionale nei confronti del garante europeo della protezione dei dati |
Art. 90. Attori finanziari |
Art. 91. Bilancio |
Art. 92. Stesura del bilancio |
Art. 93. Esecuzione del bilancio |
Art. 94. Rendicontazione e discarico |
Art. 95. Regolamento finanziario |
Art. 96. Disposizioni generali |
Art. 97. Agenti temporanei e agenti contrattuali |
Art. 98. Esperti nazionali distaccati e altro personale |
Art. 99. Disposizioni comuni |
Art. 100. Relazioni con Eurojust |
Art. 101. Relazioni con l’OLAF |
Art. 102. Relazioni con Europol |
Art. 103. Relazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione |
Art. 104. Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali |
Art. 105. Relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO |
Art. 106. Status giuridico e condizioni operative |
Art. 107. Regime linguistico |
Art. 108. Riservatezza e segreto professionale |
Art. 109. Trasparenza |
Art. 110. OLAF e Corte dei conti |
Art. 111. Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate |
Art. 112. Indagini amministrative |
Art. 113. Regime generale di responsabilità |
Art. 114. Norme di attuazione e documenti di programmazione |
Art. 115. Esercizio della delega |
Art. 116. Procedura d’urgenza |
Art. 117. Comunicazioni |
Art. 118. Riesame delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell’EPPO |
Art. 119. Clausola di revisione |
Art. 120. Entrata in vigore |
§ 17.3.276 - Regolamento 12 ottobre 2017, n. 1939.
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)
(G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 86,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista la notifica del Belgio, della Bulgaria, di Cipro, della Croazia, della Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, della Lituania, del Lussemburgo, del Portogallo, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia e della Spagna, con cui detti Stati membri hanno informato, il 3 aprile 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione si è data come obiettivo la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2) Nel titolo riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di istituire una Procura europea («EPPO»).
(3) L’Unione e gli Stati membri dell’Unione europea hanno l’obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro i reati che ogni anno cagionano gravi danni finanziari. Eppure, attualmente le autorità giudiziarie penali nazionali non sempre svolgono indagini ed esercitano l’azione penale in merito a questi reati in misura sufficiente.
(4) Il 17 luglio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’EPPO.
(5) Nella sessione del 7 febbraio 2017 il Consiglio ha registrato la mancanza di unanimità sul progetto di regolamento.
(6) In conformità dell’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, un gruppo di diciassette Stati membri ha chiesto, con lettera del 14 febbraio 2017, che il Consiglio europeo fosse investito del progetto di regolamento.
(7) Il 9 marzo 2017 il Consiglio europeo ha discusso il progetto di regolamento e ha preso atto dell’assenza di accordo ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.
(8) Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. Pertanto, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 329, paragrafo 1, TUE si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata a decorrere dal 3 aprile 2017. Inoltre, con lettere rispettivamente del 19 aprile 2017, del 1 giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 la Lettonia, l’Estonia, l’Austria e l’Italia hanno indicato la propria intenzione di partecipare all’instaurazione della cooperazione rafforzata.
(9) In conformità dell’articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri dell’Unione europea. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate, anche in corso, resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO («Stati membri») si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri dell’Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
(10) In conformità dell’articolo 86 TFUE, l’EPPO dovrebbe essere istituita a partire da Eurojust. Ne consegue che il presente regolamento dovrebbe stabilire relazioni strette tra i due organismi basate su una cooperazione reciproca.
(11) In conformità del TFUE, la competenza materiale dell’EPPO è limitata ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in conformità del presente regolamento. I compiti dell’EPPO dovrebbero pertanto essere quelli di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla
(12) In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l’obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione sono perseguiti penalmente solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri dell’Unione europea, non sempre consente di conseguire tale obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare rafforzare la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione istituendo l’EPPO, non possono essere conseguiti dai soli Stati membri dell’Unione europea a causa della disorganicità dell’azione penale nazionale contro i reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione e possono dunque, a motivo della competenza dell’EPPO a perseguire tali reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità, quale enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi e garantisce di incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle strutture istituzionali degli Stati membri nella misura più contenuta possibile.
(13) Il presente regolamento prevede un sistema di competenze concorrenti tra l’EPPO e le autorità nazionali nella lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione basato sul diritto di avocazione dell’EPPO.
(14) Alla luce del principio di leale cooperazione, sia l’EPPO che le autorità nazionali competenti dovrebbero sostenersi e informarsi reciprocamente al fine di combattere efficacemente i reati di competenza dell’EPPO.
(15) Il presente regolamento lascia impregiudicati i sistemi nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il modo in cui sono organizzate le indagini penali.
(16) Poiché all’EPPO devono essere conferiti poteri di indagine e di esercizio dell’azione penale, occorre che siano disposte garanzie istituzionali per garantirne l’indipendenza e sancirne l’obbligo di rendere conto nei confronti delle istituzioni dell’Unione.
(17) L’EPPO dovrebbe agire nell’interesse dell’Unione nel suo complesso e non dovrebbe sollecitare né accettare istruzioni da persone esterne all’EPPO.
(18) Il rigido obbligo di rendere conto fa da contrappeso all’indipendenza e ai poteri che il presente regolamento conferisce all’EPPO. Il procuratore capo europeo rende pienamente conto dell’esercizio delle sue funzioni di capo dell’EPPO e, in quanto tale, ha la responsabilità istituzionale globale e risponde delle attività generali dell’EPPO dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Di conseguenza, una qualsiasi di queste istituzioni può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») per ottenerne la revoca dall’incarico in determinate circostanze, incluso in caso di colpa grave. È opportuno che la stessa procedura si applichi per la rimozione dei procuratori europei.
(19) L’EPPO dovrebbe pubblicare una relazione annuale pubblica sulle sue attività generali, contenente quanto meno dati statistici sul lavoro dell’EPPO.
(20) La struttura organizzativa dell’EPPO dovrebbe consentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e dell’azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri. La struttura dovrebbe altresì garantire che tutti gli ordinamenti giuridici e tutte le tradizioni giuridiche nazionali degli Stati membri siano rappresentati all’interno dell’EPPO e che siano i procuratori aventi conoscenze dei singoli ordinamenti giuridici ad occuparsi, in linea di principio, delle indagini e dell’azione penale nei loro rispettivi Stati membri.
(21) A tal fine, l’EPPO dovrebbe essere un organo dell’Unione indivisibile che opera come un unico ufficio. Il livello centrale è costituito da un procuratore capo europeo, che è a capo dell’EPPO nel suo complesso e del collegio dei procuratori europei, dalle camere permanenti e dai procuratori europei. Il livello decentrato è costituito dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.
(22) Inoltre, per garantire la coerenza dell’azione dell’EPPO e quindi una tutela equivalente degli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno che la struttura organizzativa e il processo decisionale interno dell’EPPO permettano all’ufficio centrale di monitorare, indirizzare e supervisionare tutte le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati.
(23) Nel presente regolamento, i termini «controllo generale», «monitoraggio e indirizzo» e «supervisione» sono usati per descrivere attività di controllo diverse esercitate dall’EPPO. Il concetto di «controllo generale» si dovrebbe intendere riferito all’amministrazione generale delle attività dell’EPPO, in cui sono fornite istruzioni unicamente su questioni aventi per essa un’importanza orizzontale. Il concetto di «monitoraggio e indirizzo» dovrebbe essere inteso come riferimento ai poteri volti a monitorare e indirizzare le singole indagini e azioni penali. La «supervisione» dovrebbe essere intesa come riferita a un’attività di controllo più stretta e costante sulle indagini e azioni penali, comprendente, ove necessario, interventi e istruzioni per questioni relative a indagini e azioni penali.
(24) Il collegio dovrebbe adottare decisioni su questioni strategiche, anche definendo le priorità e la politica dell’EPPO in materia di indagini e azione penale, nonché su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, per esempio in merito all’applicazione del presente regolamento, alla corretta attuazione della politica dell’EPPO in materia di indagini e azione penale o a questioni di principio o di notevole importanza per lo sviluppo di una politica coerente dell’EPPO in materia di indagini e azione penale. Le decisioni del collegio su questioni di ordine generale non dovrebbero incidere sul dovere di indagare e perseguire in conformità del presente regolamento e alla legislazione nazionale. Il collegio dovrebbe fare tutto il possibile per decidere per consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, le decisioni dovrebbero essere adottate mediante votazione.
(25) Le camere permanenti dovrebbero monitorare e indirizzare le indagini e assicurare la coerenza delle attività dell’EPPO. La composizione delle camere permanenti dovrebbe essere determinata in conformità del regolamento interno dell’EPPO, che dovrebbe consentire, tra l’altro, a un procuratore europeo di essere membro di più di una camera permanente, ove ciò sia opportuno per assicurare, nella misura del possibile, un’equa distribuzione del carico di lavoro fra i singoli procuratori europei.
(26) Le camere permanenti dovrebbero essere presiedute dal procuratore capo europeo, da uno dei sostituti del procuratore capo europeo o da un procuratore europeo in conformità dei principi stabiliti nel regolamento interno dell’EPPO.
(27) I casi dovrebbero essere ripartiti tra le camere permanenti sulla base di un sistema di assegnazione casuale al fine di garantire, per quanto possibile, un’equa distribuzione del carico di lavoro. Dovrebbe esservi la possibilità di deviare da tale sistema, su decisione del procuratore capo europeo, per garantire il funzionamento corretto ed efficiente dell’EPPO.
(28) È opportuno nominare membro del collegio un procuratore europeo per ciascuno Stato membro. I procuratori europei dovrebbero, in linea di principio, supervisionare, per conto della camera permanente competente, le indagini e le azioni penali di cui si occupano i procuratori europei delegati nel rispettivo Stato membro di origine. Occorre che essi fungano da collegamento tra l’ufficio centrale e il livello decentrato dei rispettivi Stati membri, agevolando il funzionamento dell’EPPO in quanto ufficio unico. Il procuratore europeo incaricato della supervisione dovrebbe altresì verificare la conformità di ogni istruzione con la legislazione nazionale e informare la camera permanente in caso di non conformità delle istruzioni.
(29) Per ragioni attinenti al carico di lavoro legato al numero elevato di indagini e azioni penali in un determinato Stato membro, un procuratore europeo dovrebbe poter chiedere che, in via eccezionale, la supervisione di talune indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei. La decisione dovrebbe essere adottata dal procuratore capo europeo con l’assenso del procuratore europeo che si farebbe carico dei casi in questione. I criteri per tali decisioni dovrebbero essere stabiliti nel regolamento interno dell’EPPO e prevedere, tra l’altro, che il procuratore europeo che si fa carico dei casi abbia una conoscenza sufficiente della lingua e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.
(30) Le indagini dell’EPPO dovrebbero di norma essere affidate ai procuratori europei delegati negli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero svolgere dette indagini in conformità del presente regolamento e, per quanto riguarda le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, in conformità della legislazione nazionale. I procuratori europei delegati dovrebbero svolgere i propri compiti sotto la supervisione del procuratore europeo incaricato della supervisione e in base alle indicazioni e istruzioni della camera permanente competente. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell’ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali decisioni adottate dal procuratore europeo delegato dovrebbe rientrare nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell’EPPO. In tal caso, gli Stati membri non dovrebbero avere l’obbligo di prevedere il riesame da parte degli organi giurisdizionali nazionali, fatti salvi l’articolo 19 TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).
(31) Le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti si esplicano fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione finale che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, incluse, se del caso, l’irrogazione della pena e la definizione delle azioni o dei ricorsi giudiziari proponibili fino a quando detta decisione non sia divenuta definitiva.
(32) I procuratori europei delegati dovrebbero essere parte integrante dell’EPPO e, in quanto tali, nell’indagare e perseguire i reati di competenza dell’EPPO, dovrebbero agire esclusivamente per conto e in nome dell’EPPO nel territorio dei rispettivi Stati membri. Ciò dovrebbe comportare che sia loro conferito, ai sensi del presente regolamento, uno status funzionalmente e giuridicamente indipendente, diverso da qualunque status conferito a norma del diritto nazionale.
(33) Nonostante il loro status speciale ai sensi del presente regolamento, è opportuno che i procuratori europei delegati, nel corso del loro mandato, siano anche membri di una procura, vale a dire procuratori o membri della magistratura, del loro Stato membro, il quale dovrebbe conferire loro almeno gli stessi poteri dei procuratori nazionali.
(34) Il procuratore europeo delegato dovrebbe essere tenuto a seguire le istruzioni fornite dalle camere permanenti e dai procuratori europei. Qualora un procuratore europeo delegato ritenga che l’istruzione comporti l’adozione da parte sua di un provvedimento che non sarebbe conforme alla legislazione nazionale, dovrebbe chiedere il riesame di tali istruzioni da parte del procuratore capo europeo.
(35) È opportuno che il procuratore europeo delegato incaricato di un caso comunichi al procuratore europeo incaricato della supervisione e alla camera permanente competente eventuali sviluppi significativi relativi al caso, quali l’adozione di misure investigative o modifiche dell’elenco degli indagati.
(36) Al fine di assicurare una politica comune in materia di indagini e azione penale, è opportuno che le camere permanenti esercitino il loro potere decisionale in fasi specifiche del procedimento dell’EPPO. Esse dovrebbero adottare decisioni sulla base di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, in casi eccezionali, una camera permanente dovrebbe poter adottare una decisione senza un progetto di decisione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. In tali casi, il procuratore europeo incaricato della supervisione può presentare tale progetto di decisione.
(37) In casi specifici, una camera permanente dovrebbe poter delegare il proprio potere decisionale al procuratore europeo incaricato della supervisione, qualora il reato non sia grave o il procedimento non sia complesso. Nel valutare il grado di gravità di un reato è opportuno tenere conto delle ripercussioni a livello dell’Unione.
(38) Il regolamento interno dell’EPPO dovrebbe prevedere un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei cui fare ricorso nei casi in cui un procuratore europeo non possa per un breve periodo svolgere i suoi compiti, per esempio in caso di assenza.
(39) Inoltre, se il procuratore europeo si dimette, è rimosso dal suo incarico o lo abbandona per qualsiasi altro motivo, oppure in caso, ad esempio, di malattia prolungata, è opportuno che sia sostituito da uno dei procuratori europei delegati del suo Stato membro. Tale sostituzione dovrebbe limitarsi a un periodo di massimo tre mesi. La possibilità di prorogare tale termine dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del collegio, se ritenuto necessario, tenuto conto del carico di lavoro dell’EPPO e della durata dell’assenza, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo. Per il periodo della sostituzione, il procuratore europeo delegato che sostituisce il procuratore europeo non dovrebbe più essere incaricato delle indagini e delle azioni penali da esso condotte in quanto procuratore europeo delegato o procuratore nazionale. Per quanto riguarda i procedimenti dell’EPPO che sono stati gestiti dal procuratore europeo delegato in sostituzione di un procuratore europeo, dovrebbero applicarsi le norme di riassegnazione dell’EPPO.
(40) La procedura di nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dovrebbe garantirne l’indipendenza. La loro legittimazione dovrebbe discendere dalle istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di nomina. È opportuno che il collegio nomini i sostituti del procuratore capo europeo scegliendo tra i suoi membri.
(41) Un comitato di selezione dovrebbe stabilire una rosa di candidati per il posto di procuratore capo europeo. Il potere di stabilire le regole di funzionamento del comitato e di nominarne i membri dovrebbe essere conferito al Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione. Tale competenza di esecuzione rispecchierebbe i poteri specifici conferiti al Consiglio a norma dell’articolo 86 TFUE ed è riflesso della natura specifica dell’EPPO, che resterà saldamente integrata nei sistemi giuridici nazionali pur essendo al tempo stesso un organo dell’Unione. L’EPPO opererà nell’ambito di procedimenti in cui la maggior parte degli altri attori, quali gli organi giurisdizionali, la polizia o altre autorità incaricate dell’applicazione della legge, sono soggetti nazionali; il Consiglio ha pertanto un interesse specifico a essere strettamente coinvolto nella procedura di nomina. Il conferimento di detti poteri al Consiglio, inoltre, tiene adeguatamente conto della natura potenzialmente sensibile dei poteri decisionali aventi implicazioni dirette per le strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero nominare, di comune accordo, al posto di procuratore capo uno dei candidati preselezionati.
(42) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare tre candidati al posto di procuratore europeo, che il Consiglio selezionerà e nominerà. Al fine di assicurare la continuità dei lavori del collegio, ogni tre anni si dovrebbe procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. È opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per il primo mandato e durante lo stesso. Tale competenza di esecuzione rispecchia il potere conferito al Consiglio di selezionare e nominare i procuratori europei. Ciò è giustificato anche dalla natura specifica del ruolo dei procuratori europei, in quanto collegati ai rispettivi Stati membri pur essendo al tempo stesso membri del collegio e, più in generale, dalla natura specifica dell’EPPO, seguendo la stessa logica alla base della competenza di esecuzione conferita al Consiglio relativamente alla definizione delle norme di funzionamento del comitato e alla nomina dei suoi membri. Il Consiglio dovrebbe tenere conto dell’equilibrio geografico tra gli Stati membri al momento di decidere in merito al rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei durante il loro primo mandato.
(43) La procedura di nomina dei procuratori europei delegati dovrebbe garantire che questi siano parte integrante dell’EPPO, rimanendo nel contempo integrati a livello operativo nei loro sistemi giuridici e nelle loro strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. Gli Stati membri dovrebbero designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato, che il collegio dovrebbe nominare su proposta del procuratore capo europeo.
(44) Per assicurare l’adeguata gestione del carico di lavoro dell’EPPO, è opportuno che vi siano due o più procuratori europei delegati in ciascuno Stato membro. Il procuratore capo europeo dovrebbe approvare il numero dei procuratori europei delegati per Stato membro, nonché la ripartizione funzionale e territoriale dei compiti tra di essi, in consultazione con ciascuno Stato membro. Durante dette consultazioni si dovrebbe prendere in debita considerazione l’organizzazione delle procure nazionali. La nozione di ripartizione funzionale delle competenze tra i procuratori europei delegati potrebbe consentire una ripartizione dei compiti.
(45) Il numero totale di procuratori europei delegati di uno Stato membro può essere modificato previa approvazione del procuratore capo europeo e subordinatamente ai limiti della linea di bilancio annuale dell’EPPO.
(46) Il collegio dovrebbe essere responsabile dei provvedimenti disciplinari riguardanti i procuratori europei delegati quando agiscono ai sensi del presente regolamento. Poiché i procuratori europei delegati continuano a essere membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri e possono inoltre espletare le funzioni di procuratori nazionali, per motivi non connessi al presente regolamento possono applicarsi disposizioni disciplinari nazionali. Tuttavia, viste le sue responsabilità di gestione dell’EPPO e al fine di tutelare l’integrità e l’indipendenza di quest’ultima, è opportuno che in tali casi il procuratore capo europeo sia informato della rimozione o di eventuali provvedimenti disciplinari.
(47) Il lavoro dell’EPPO dovrebbe, in linea di massima, essere svolto in forma elettronica. Occorre istituire un sistema automatico di gestione dei fascicoli, di proprietà dell’EPPO e da essa gestito. Le informazioni contenute in tale sistema dovrebbero includere le informazioni ricevute in merito a eventuali reati di competenza dell’EPPO, come pure informazioni provenienti dai fascicoli, anche se chiusi. Al momento di istituire il sistema automatico di gestione dei fascicoli, l’EPPO dovrebbe garantire che detto sistema consenta all’EPPO di operare come un ufficio unico in cui i fascicoli gestiti dai procuratori europei delegati sono a disposizione dell’ufficio centrale per l’esercizio dei suoi compiti decisionali, di monitoraggio e di direzione, e di indirizzo e di supervisione.
(48) È opportuno che le autorità nazionali informino senza ritardo l’EPPO di qualsiasi condotta che potrebbe costituire un reato di sua competenza. Nei casi che non rientrano nel suo ambito di competenza, l’EPPO dovrebbe informare le autorità nazionali competenti dei fatti che potrebbero costituire un reato, per esempio di falsa testimonianza, di cui viene a conoscenza.
(49) Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione, come pure le autorità nazionali, dovrebbero fornire all’EPPO, senza ritardo, le informazioni riguardanti reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la sua competenza. L’EPPO può altresì ricevere o raccogliere informazioni anche da altre fonti, ad esempio da parti private. Un meccanismo di verifica interno all’EPPO dovrebbe mirare a valutare se, sulla base delle informazioni ricevute, siano soddisfatte le condizioni relative alla competenza materiale, territoriale e personale dell’EPPO.
(50) Gli informatori possono portare nuove informazioni all’attenzione dell’EPPO contribuendo in tal modo alla sua attività volta a individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La segnalazione di irregolarità potrebbe tuttavia essere scoraggiata dal timore di ritorsioni. Al fine di agevolare l’individuazione di reati rientranti nella competenza dell’EPPO, gli Stati membri sono incoraggiati a instaurare, in conformità del rispettivo diritto nazionale, procedure efficaci volte a consentire la segnalazione di eventuali reati di competenza dell’EPPO e a garantire la protezione delle persone che segnalano tali reati da ritorsioni, in particolare da atti pregiudizievoli o discriminatori in ambito lavorativo. L’EPPO dovrebbe, se necessario, elaborare proprie regole interne.
(51) Al fine di adempiere pienamente all’obbligo di informare l’EPPO in caso di presunto reato di sua competenza, le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione dovrebbero seguire le procedure di segnalazione esistenti e disporre di meccanismi efficaci per una valutazione preliminare delle denunce che ricevono. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione possono avvalersi dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») a tal fine.
(52) Le autorità degli Stati membri dovrebbero istituire un sistema che assicuri che le informazioni siano comunicate all’EPPO il più presto possibile. Spetta agli Stati membri decidere se istituire un sistema diretto o centralizzato.
(53) Il rispetto di detto obbligo di segnalazione è fondamentale per il buon funzionamento dell’EPPO e dovrebbe essere interpretato estensivamente in modo da garantire che le autorità nazionali segnalino casi relativamente a cui non è possibile valutare immediatamente taluni criteri (ad esempio il livello del danno o le sanzioni applicabili). L’EPPO dovrebbe inoltre poter chiedere, caso per caso, informazioni alle autorità degli Stati membri in merito ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non dovrebbe considerarsi come una possibilità per l’EPPO di chiedere informazioni sistematiche o periodiche alle autorità degli Stati membri in merito a reati minori.
(54) Per assicurare l’efficienza delle indagini su reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e il rispetto del principio del ne bis in idem può essere necessario, in taluni casi, estendere le indagini ad altri reati ai sensi del diritto nazionale, qualora questi ultimi siano indissolubilmente connessi a un reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione. La nozione di «reati indissolubilmente connessi» dovrebbe essere considerata alla luce della relativa giurisprudenza che, per l’applicazione del principio del ne bis in idem, adotta come criterio pertinente l’identità dei fatti materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio.
(55) L’EPPO dovrebbe avere il diritto di esercitare competenza, qualora i reati siano indissolubilmente connessi e il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione sia prevalente in termini di gravità del reato in causa quale rispecchiata nella massima sanzione suscettibile di essere irrogata.
(56) Tuttavia, l’EPPO dovrebbe avere il diritto di esercitare competenza anche nei casi di reati indissolubilmente connessi in cui il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione non sia prevalente in termini di livello delle sanzioni, ma l’altro reato indissolubilmente connesso sia ritenuto di carattere accessorio poiché meramente strumentale al reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare qualora tale altro reato sia stato commesso principalmente al fine di creare le condizioni per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione, come un reato strettamente finalizzato a procurarsi i mezzi materiali o giuridici per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione o per assicurarsi il relativo profitto o prodotto.
(57) La nozione di reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale dovrebbe essere soggetta alla definizione prevista dalla legislazione nazionale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (3) e può comprendere, per esempio, l’appartenenza a tale organizzazione criminale o la sua organizzazione e direzione.
(58) È opportuno che la competenza dell’EPPO per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione prevalga, di norma, sulle rivendicazioni di competenza nazionali, in modo da garantire la coerenza e assicurare la direzione delle indagini e azioni penali a livello dell’Unione. Per quanto riguarda tali reati le autorità degli Stati membri dovrebbero astenersi da qualsiasi azione, salvo ove siano necessarie misure urgenti, fintantoché l’EPPO non avrà deciso se condurre o meno un’indagine.
(59) Si dovrebbe considerare che un caso particolare abbia ripercussioni a livello dell’Unione, tra l’altro, quando un reato ha natura e portata transnazionali, quando tale reato vede coinvolta un’organizzazione criminale, o quando il tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o la reputazione delle istituzioni dell’Unione e la fiducia dei cittadini dell’Unione.
(60) Nei casi in cui l’EPPO non possa esercitare la sua competenza in un caso particolare perché vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima, l’EPPO dovrebbe comunque poter esercitare la sua competenza purché sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale rispetto alle autorità dei rispettivi Stato membro o Stati membri. L’EPPO potrebbe apparire in una posizione migliore, tra l’altro, quando sarebbe più efficace lasciare che sia l’EPPO a svolgere indagini ed esercitare l’azione penale in merito ai reati in questione in ragione della loro natura e della loro portata transnazionali, quando i reati vedono coinvolte organizzazioni criminali, o quando un tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o il credito delle istituzioni dell’Unione e la fiducia dei cittadini dell’Unione. In tali casi, l’EPPO dovrebbe poter esercitare la propria competenza con il consenso delle autorità nazionali competenti dello Stato membro o degli Stati membri laddove sia stato arrecato un danno a tale altra vittima.
(61) Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato e ritiene che l’EPPO non possa esercitare la propria competenza, ne informa l’EPPO per consentire a quest’ultima di valutare se debba esercitare competenza.
(62) In caso di disaccordo sulle questioni relative all’esercizio di competenza, è opportuno che siano le autorità nazionali competenti a decidere in merito all’attribuzione delle competenze. La nozione di autorità nazionali competenti dovrebbe essere intesa come riferimento a qualsiasi autorità giudiziaria competente a decidere sull’attribuzione della competenza conformemente al diritto nazionale.
(63) Dovendo l’EPPO esercitare l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, occorre che la sua competenza sia definita con riferimento al diritto penale degli Stati membri che qualifica come reato gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e stabilisce le sanzioni irrogabili in applicazione della normativa pertinente dell’Unione, in particolare la
(64) L’EPPO dovrebbe esercitare la propria competenza nel modo più ampio possibile, in modo da estendere le indagini e l’azione penale ai reati commessi al di fuori del territorio degli Stati membri.
(65) Le indagini e l’azione penale dell’EPPO dovrebbero informarsi ai principi di proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti dell’indagato o dell’imputato. Ciò implica l’obbligo di raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico, di propria iniziativa o su richiesta della difesa.
(66) Al fine di garantire la certezza del diritto e combattere efficacemente i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno che le attività di indagine e relative all’azione penale dell’EPPO siano informate al principio di legalità, per cui l’EPPO applica rigorosamente le norme stabilite nel presente regolamento riguardanti, in particolare, la competenza e il suo esercizio, l’avvio delle indagini, la chiusura delle indagini, il rinvio di un caso, l’archiviazione del caso e le procedure semplificate di azione penale.
(67) Al fine di tutelare al meglio i diritti del convenuto, in linea di principio l’indagato o l’imputato dovrebbero essere oggetto di una sola indagine o azione penale da parte dell’EPPO. Ove un reato sia stato commesso da più persone, l’EPPO dovrebbe, in linea di principio, aprire un solo caso e condurre indagini congiunte nei confronti di tutti gli indagati o imputati.
(68) Se più procuratori europei delegati hanno avviato indagini in relazione allo stesso reato, la camera permanente dovrebbe, se del caso, riunire tali indagini. La camera permanente può decidere di non riunire o di separare successivamente tali procedimenti qualora ciò sia nell’interesse dell’efficienza delle indagini, ad esempio se un procedimento nei confronti di un indagato o di un imputato può essere chiuso in una fase più precoce, mentre i procedimenti nei confronti di altri indagati o imputati devono ancora proseguire, o se la separazione del caso può abbreviare il periodo di detenzione preventiva di uno degli indagati. Ove diverse camere permanenti siano incaricate dei casi da riunire, il regolamento interno dell’EPPO dovrebbe stabilire la competenza e la procedura adeguate. Qualora la camera permanente decida di separare un caso, la sua competenza per i casi che ne risultano dovrebbe essere mantenuta.
(69) L’EPPO dovrebbe appoggiarsi alle autorità nazionali, comprese le autorità di polizia, in particolare per l’esecuzione delle misure coercitive. In virtù del principio di leale cooperazione, tutte le autorità nazionali e tutti i pertinenti organi dell’Unione, compresi Eurojust, Europol e l’OLAF, dovrebbero prestare attivamente sostegno alle indagini e azioni penali dell’EPPO, e cooperare con la stessa, dal momento in cui l’EPPO riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l’azione penale o disporre altrimenti.
(70) Per l’efficacia delle indagini e dell’azione penale nei confronti dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è indispensabile che l’EPPO possa raccogliere prove avvalendosi almeno di un insieme minimo di misure investigative, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità. È opportuno che l’EPPO possa ricorrere a tali misure per i reati di sua competenza, almeno nei casi in cui essi sono punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, ai fini delle indagini e dell’azione penale; tuttavia, dette misure possono essere soggette a limitazioni in conformità del diritto nazionale.
(71) Oltre all’insieme minimo di misure investigative di cui al presente regolamento, i procuratori europei delegati dovrebbero essere autorizzati a chiedere o a disporre qualsiasi misura che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi. La disponibilità dovrebbe essere garantita in tutte le situazioni in cui la misura investigativa richiesta è prevista, fermo restando che può essere soggetta a limitazioni in conformità del diritto nazionale.
(72) Nei casi transfrontalieri, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe potersi appoggiare al procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza qualora le misure debbano essere intraprese in altri Stati membri. Se per tali misure è richiesta un’autorizzazione giudiziaria, occorre specificare chiaramente in quale Stato membro essa dovrebbe essere ottenuta, ma in ogni caso dovrebbe esservene solo una. In caso di rifiuto definitivo della misura investigativa da parte delle autorità giudiziarie, vale a dire una volta esperite tutte le vie di ricorso, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe ritirare la richiesta o l’ordinanza.
(73) La possibilità, prevista nel presente regolamento, di ricorrere a strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera non dovrebbe sostituire le norme specifiche relative alle indagini transfrontaliere ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe piuttosto integrarle al fine di assicurare che, nello svolgimento delle indagini o dell’azione penale, qualora in un’indagine transfrontaliera si renda necessario il ricorso a una misura che però non è prevista nel diritto nazionale per una situazione puramente interna, essa possa essere utilizzata conformemente alla legislazione nazionale di attuazione del pertinente strumento.
(74) Le disposizioni del presente regolamento sulla cooperazione transfrontaliera non dovrebbero pregiudicare gli strumenti giuridici esistenti volti ad agevolare la cooperazione transfrontaliera tra autorità nazionali diverse da procuratori o autorità giudiziarie. Lo stesso dovrebbe valere per le autorità nazionali che collaborano sulla base del diritto amministrativo.
(75) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative all’arresto preventivo e alla consegna transnazionale non pregiudichino le procedure specifiche vigenti negli Stati membri in cui non è richiesta un’autorizzazione giudiziaria per l’arresto iniziale di un indagato o di un imputato.
(76) Il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe essere autorizzato a emettere o chiedere mandati d’arresto europei nell’ambito di competenza dell’EPPO.
(77) Qualora l’indagine riveli che il reato non è di competenza dell’EPPO, quest’ultima dovrebbe essere autorizzata a rimettere il caso alle autorità nazionali. In tale remissione, occorre che le autorità nazionali mantengano tutte le prerogative stabilite dal diritto nazionale in merito all’apertura, al proseguimento o all’archiviazione dell’indagine.
(78) Ai sensi del presente regolamento, l’EPPO esercita l’azione penale, il che implica la formulazione di capi d’accusa nei confronti dell’indagato o dell’imputato e la scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere. La decisione di incriminare l’indagato o l’imputato dovrebbe, in linea di principio, essere adottata dalla camera permanente competente sulla base di un progetto di decisione del procuratore europeo delegato, onde garantire una politica comune in materia di azione penale. La camera permanente dovrebbe poter prendere una decisione entro 21 giorni dal ricevimento del progetto di decisione, anche richiedendo ulteriori prove, prima di decidere di portare un caso in giudizio, ma non una decisione di archiviazione di un caso che il procuratore europeo delegato abbia proposto di portare in giudizio.
(79) Lo Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere dovrebbe essere scelto dalla camera permanente competente in base a una serie di criteri stabiliti nel presente regolamento. La camera permanente dovrebbe decidere sulla base di una relazione e un progetto di decisione elaborati dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, che dovrebbero essere trasmessi alla camera permanente dal procuratore europeo incaricato della supervisione, se necessario unitamente alla sua valutazione. Il procuratore europeo incaricato della supervisione dovrebbe conservare la piena facoltà di fornire al procuratore europeo delegato le istruzioni specifiche di cui al presente regolamento.
(80) È necessario che le prove presentate dall’EPPO all’organo giurisdizionale non siano considerate inammissibili per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro, purché l’organo giurisdizionale di merito ritenga che la loro ammissione rispetti l’imparzialità del giudice e i diritti della difesa dell’indagato o dell’imputato sanciti dalla Carta. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l’Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. In linea con tali principi e nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, nessun elemento del presente regolamento può essere interpretato nel senso che agli organi giurisdizionali sia vietato applicare i principi fondamentali del diritto nazionale in materia di imparzialità del giudice da essi applicati nei propri sistemi nazionali, compresi i sistemi di common law.
(81) Tenuto conto del principio di legalità, in presenza di prove sufficienti e in assenza di impedimenti giuridici, oppure nel caso in cui non sia stata applicata una procedura semplificata di azione penale, le indagini dell’EPPO dovrebbero, di norma, comportare l’azione penale dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente. I motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo esaustivo nel presente regolamento.
(82) I sistemi giuridici nazionali prevedono vari tipi di procedure semplificate di azione penale, che possono prevedere o meno l’intervento di un organo giurisdizionale, ad esempio nella forma di patteggiamenti con l’indagato o con l’imputato. Laddove tali procedure esistano, al procuratore europeo delegato dovrebbe essere conferito il potere di applicarle alle condizioni previste dal diritto nazionale e nelle situazioni previste dal presente regolamento. Tali situazioni dovrebbero comprendere casi in cui il danno finale causato dal reato, al netto dell’eventuale recupero di un importo corrispondente a tale danno, non sia rilevante. In considerazione dell’interesse rivestito da una politica dell’EPPO coerente ed efficace in materia di azione penale, la camera permanente competente dovrebbe sempre essere chiamata a esprimere il proprio consenso circa l’uso di tali procedure. Una volta applicata con successo la procedura semplificata, il caso dovrebbe formare oggetto di un provvedimento definitivo.
(83) Il presente regolamento fa obbligo all’EPPO di rispettare, in particolare, il diritto a un giudice imparziale, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta. L’articolo 50 della Carta, che tutela il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), garantisce che l’azione penale promossa dall’EPPO non porti a una doppia condanna. Le attività dell’EPPO dovrebbero essere pertanto pienamente conformi a tali diritti e il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato di conseguenza.
(84) L’articolo 82, paragrafo 2, TFUE permette all’Unione di stabilire norme minime sui diritti della persona nella procedura penale, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della difesa e l’imparzialità del giudice. Tali norme minime sono state definite gradualmente dal legislatore dell’Unione all’interno di direttive riguardanti diritti specifici.
(85) Alle attività dell’EPPO dovrebbero applicarsi i diritti della difesa previsti dal diritto dell’Unione pertinente, come le direttiva 2010/64/UE (4), 2012/13/UE (5), 2013/48/UE (6), la
(86) L’articolo 86, paragrafo 3, TFUE permette al legislatore dell’Unione di stabilire le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dall’EPPO nell’esercizio delle sue funzioni. Tale competenza conferita al legislatore dell’Unione è riflesso della natura specifica dei compiti e della struttura dell’EPPO, che è diversa da tutti gli altri organi e agenzie dell’Unione e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale.
(87) Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, TFUE, l’EPPO esercita l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti predisposti dall’EPPO nel corso delle indagini sono strettamente collegati all’azione penale che ne può conseguire, e pertanto producono i loro effetti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. In molti casi procederanno a tali atti le autorità di contrasto nazionali su istruzione dell’EPPO, in taluni casi previa autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale.
Di conseguenza, è opportuno considerare che gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi dovrebbero essere soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Ciò dovrebbe garantire che gli atti procedurali dell’EPPO adottati prima dell’imputazione e destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi (una categoria che comprende l’indagato, la vittima e altri interessati i cui diritti potrebbero essere pregiudicati da tali atti) siano soggetti al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. Gli atti procedurali relativi alla scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere, che sarà determinata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e dovrebbero pertanto essere assoggettati al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali al più tardi nella fase processuale.
I ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti per omissioni dell’EPPO riguardano gli atti procedurali che l’EPPO ha l’obbligo legale di adottare e che sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Nei casi in cui il diritto nazionale preveda il controllo giurisdizionale degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi o preveda ricorsi giudiziari in altri casi di omissione, il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come pregiudizievole riguardo a dette disposizioni giuridiche. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere il controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali competenti degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come la nomina di esperti o il rimborso delle spese sostenute dai testimoni.
Infine, le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i poteri degli organi giurisdizionali di merito nazionali.
(88) È opportuno che la legittimità degli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sia soggetta al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. A tale proposito è opportuno garantire rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, le modalità procedurali nazionali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
Nel verificare la legittimità di tali atti, gli organi giurisdizionali nazionali possono basarsi sul diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento, e sul diritto nazionale, che si applica agli aspetti non trattati dal presente regolamento. Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che gli organi giurisdizionali nazionali sottopongano sempre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia qualora nutrano dubbi sulla validità di tali atti rispetto al diritto dell’Unione.
Tuttavia, gli organi giurisdizionali nazionali non possono deferire alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sulla validità degli atti procedurali dell’EPPO per quanto riguarda il diritto processuale nazionale o le disposizioni nazionali di recepimento di direttive, anche se il presente regolamento vi fa riferimento. Rimangono tuttavia impregiudicati i rinvii pregiudiziali riguardanti l’interpretazione delle disposizioni di diritto primario, compresi i trattati e la Carta, o l’interpretazione e la validità delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione, compresi il presente regolamento e le direttive applicabili. Inoltre, il presente regolamento non esclude la possibilità che gli organi giurisdizionali nazionali verifichino la validità degli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in relazione al principio di proporzionalità sancito dal diritto nazionale.
(89) La disposizione del presente regolamento relativa al controllo giurisdizionale non incide sui poteri della Corte di giustizia di controllare le decisioni amministrative dell’EPPO che sono destinate a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, vale a dire le decisioni che non sono adottate nell’esercizio delle sue funzioni volte a svolgere indagini, esercitare l’azione penale o portare casi in giudizio. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicata la possibilità, per uno Stato membro dell’Unione europea, per il Parlamento europeo, per il Consiglio o la Commissione, di proporre ricorsi per l’annullamento ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, e dell’articolo 265, primo comma, TFUE, e procedimenti di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 TFUE.
(90) Al trattamento dei dati personali amministrativi effettuato dall’EPPO si applica il
(91) Occorre garantire in tutto il territorio dell’Unione un’applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
(92) La dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata al TUE e al TFUE, prevede che possano rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all’articolo 16 TFUE.
(93) Le norme del presente regolamento relative alla protezione dei dati personali dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente all’interpretazione e all’applicazione della
(94) Il principio di trattamento corretto proprio della protezione dei dati è una nozione distinta dal diritto a un giudice imparziale sancito nell’articolo 47 della Carta e nell’articolo 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
(95) Le disposizioni del presente regolamento in materia di protezione dei dati non pregiudicano le norme applicabili relativamente all’ammissibilità dei dati personali come prova nei procedimenti penali.
(96) Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono affiliati all’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). Per svolgere la propria missione, l’INTERPOL riceve, conserva e diffonde dati personali nell’intento di aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’INTERPOL promuovendo un efficace scambio di dati personali ma assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora dati personali operativi siano trasferiti dall’EPPO all’INTERPOL e a paesi che hanno distaccato membri presso l’INTERPOL, dovrebbe trovare applicazione il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio (11) e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio (12).
(97) Quando l’EPPO trasferisce dati personali operativi a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale o all’INTERPOL in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell’articolo 218TFUE, adeguate garanzie per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche dovrebbero assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento.
(98) Al fine di garantire un monitoraggio efficace, affidabile e coerente del rispetto e dell’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i dati personali operativi, come richiesto dall’articolo 8 della Carta, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere i compiti di cui al presente regolamento, nonché poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, correttivi e consultivi, che costituiscono i mezzi necessari per eseguire tali compiti. I poteri del garante europeo della protezione dei dati, tuttavia, non dovrebbero interferire in modo indebito con le norme specifiche per i procedimenti penali, compresi l’individuazione e il perseguimento di reati, o con l’indipendenza della magistratura.
(99) Al fine di consentire all’EPPO di svolgere i suoi compiti e di tenere conto degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione, e alla luce dei progressi della società dell’informazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda l’elencazione e l’aggiornamento dell’elenco delle categorie di dati personali operativi e delle categorie di interessati di cui all’allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni del gruppo di esperti della Commissione che si occupa della preparazione degli atti delegati.
(100) L’EPPO dovrebbe collaborare strettamente con altri istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione per facilitare l’esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento e, ove necessario, istituire accordi formali sulle modalità di cooperazione e scambio di informazioni. Particolare importanza dovrebbe rivestire la cooperazione con Europol e l’OLAF, onde evitare sovrapposizioni e consentire all’EPPO di ottenere le informazioni pertinenti in loro possesso e avvalersi delle loro analisi in determinate indagini.
(101) L’EPPO dovrebbe poter ottenere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza dalle banche dati e registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione.
(102) L’EPPO ed Eurojust dovrebbero diventare partner e cooperare sul fronte operativo in conformità dei rispettivi mandati. Tale cooperazione può riguardare qualsiasi indagine condotta dall’EPPO in cui si consideri necessario od opportuno uno scambio di informazioni o un coordinamento delle misure investigative con riferimento a casi che rientrano nella competenza di Eurojust. Ogniqualvolta chieda tale cooperazione a Eurojust, l’EPPO dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. La cooperazione operativa può riguardare anche paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust.
(103) È opportuno che l’EPPO e l’OLAF instaurino e mantengano una stretta cooperazione volta ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e a evitare sovrapposizioni. A tale riguardo, in linea di principio l’OLAF non dovrebbe avviare sugli stessi fatti alcuna indagine amministrativa parallela a un’indagine condotta dall’EPPO. Tuttavia, ciò non dovrebbe pregiudicare il potere dell’OLAF di avviare un’indagine amministrativa di propria iniziativa, in stretta consultazione con l’EPPO.
(104) In tutte le azioni a sostegno dell’EPPO, l’OLAF agirà in modo indipendente dalla Commissione, in conformità del
(105) Nei casi in cui l’EPPO non conduce un’indagine, dovrebbe poter fornire informazioni pertinenti per consentire all’OLAF di valutare l’azione opportuna conformemente al suo mandato. In particolare, l’EPPO potrebbe prendere in considerazione la possibilità di informare l’OLAF dei casi in cui non vi sono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell’EPPO ma potrebbe essere opportuna un’indagine amministrativa dell’OLAF, o dei casi in cui l’EPPO archivia un caso e un rinvio all’OLAF sarebbe auspicabile ai fini di un recupero o di un seguito amministrativo. Al momento di fornire le informazioni, l’EPPO può chiedere all’OLAF di valutare se avviare un’indagine amministrativa o adottare un’altra azione di seguito amministrativo o di monitoraggio, in particolare ai fini di misure cautelari, recupero o misure disciplinari, in conformità del
(106) Nella misura in cui le procedure di recupero siano differite in conseguenza di decisioni adottate dall’EPPO in relazione a indagini o azioni penali a norma del presente regolamento, agli Stati membri non dovrebbe essere imputata colpa o negligenza ai fini delle procedure di recupero ai sensi dell’articolo 122 del
(107) L’EPPO dovrebbe consentire alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione e ad altre vittime di adottare opportune misure. Ciò può comprendere l’adozione di misure cautelari, in particolare per prevenire eventuali illeciti continuati o per tutelare l’Unione da danni alla sua reputazione, o per consentire loro di costituirsi parte civile nei procedimenti conformemente al diritto nazionale. Lo scambio di informazioni dovrebbe svolgersi in un modo pienamente rispettoso dell’indipendenza dell’EPPO e solo nella misura necessaria, senza pregiudicare in alcun modo il corretto svolgimento e la riservatezza delle indagini.
(108) Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l’EPPO dovrebbe altresì poter instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Ai fini del presente regolamento, per «organizzazioni internazionali» si intendono le organizzazioni internazionali e gli organismi di diritto internazionale pubblico a esse subordinati o altri organismi istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più paesi, nonché l’INTERPOL.
(109) Laddove ravvisi l’esigenza operativa di cooperare con un paese terzo o un’organizzazione internazionale, il collegio dovrebbe poter proporre che il Consiglio attiri l’attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza o di una raccomandazione relativa all’avvio di negoziati su un accordo internazionale.
In attesa della conclusione di nuovi accordi internazionali da parte dell’Unione o dell’adesione dell’Unione ad accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri relativamente all’assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dovrebbero agevolare l’EPPO nell’esercizio delle sue funzioni conformemente al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Se permesso da un pertinente accordo multilaterale e fatta salva l’accettazione del paese terzo, gli Stati membri dovrebbero riconoscere e, ove applicabile, notificare l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione dell’accordo multilaterale in questione. Questo può comportare, in taluni casi, una modifica degli accordi interessati, ma la rinegoziazione di questi ultimi non dovrebbe essere considerata un passo obbligatorio, in quanto potrebbe non essere sempre possibile. Gli Stati membri possono inoltre notificare l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione di altri accordi internazionali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica di detti accordi.
Qualora non sia possibile notificare l’EPPO quale autorità competente ai fini di accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri con paesi terzi o i paesi terzi non accettino tale notifica, e in attesa dell’adesione dell’Unione a detti accordi internazionali, i procuratori europei delegati possono agire nella loro qualità di procuratori nazionali nei rapporti con tali paesi terzi, a condizione che informino le autorità dei paesi terzi che le prove ottenute da questi ultimi sulla base di detti accordi internazionali saranno utilizzate nelle indagini e azioni penali condotte dall’EPPO e si adoperino, se del caso, per ottenere il consenso delle precitate autorità a tal fine.
L’EPPO dovrebbe inoltre poter far valere il principio di reciprocità o di cortesia internazionale nei confronti delle autorità dei paesi terzi. Ciò dovrebbe tuttavia avvenire caso per caso, entro i limiti della competenza materiale dell’EPPO e fatte salve le eventuali condizioni imposte dalle autorità dei paesi terzi.
(110) Gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO non sono vincolati dal presente regolamento. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe presentare proposte volte a garantire un’efficace cooperazione giudiziaria in materia penale tra l’EPPO e gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e di consegna, nel pieno rispetto dell’acquis dell’Unione in questo settore nonché conformemente al dovere di leale cooperazione articolo 4, paragrafo 3, del TUE.
(111) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l’EPPO disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell’Unione. Al regime finanziario, di bilancio e del personale dell’EPPO dovrebbero applicarsi le pertinenti norme dell’Unione vigenti per gli organi di cui all’articolo 208 del
(112) In linea di principio, i costi delle misure investigative intraprese dall’EPPO dovrebbero essere a carico delle autorità nazionali che le eseguono. Costi eccezionalmente elevati relativi a misure investigative, quali complessi pareri di periti, vaste operazioni di polizia o attività di sorveglianza protratte nel tempo, potrebbero essere rimborsati in parte dall’EPPO, se possibile anche riassegnando risorse provenienti da altre linee di bilancio dell’EPPO oppure modificando il bilancio conformemente al presente regolamento e alle norme finanziarie applicabili.
In sede di preparazione della proposta di progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, il direttore amministrativo dovrebbe tener conto della necessità per l’EPPO di rimborsare in parte misure investigative dai costi eccezionalmente elevati accettate dalla camera permanente.
(113) Le spese operative dell’EPPO dovrebbero essere a carico del bilancio di quest’ultima. Tali spese dovrebbero comprendere il costo della comunicazione operativa tra il procuratore europeo delegato e il livello centrale dell’EPPO, ad esempio le spese di recapito della corrispondenza, le spese di viaggio, le spese per traduzioni necessarie al funzionamento interno dell’EPPO, nonché altri costi non sostenuti in precedenza dagli Stati membri nel quadro delle indagini e causati unicamente dall’assunzione delle responsabilità per le indagini e l’azione penale da parte dell’EPPO. Tuttavia, i costi per l’ufficio e il supporto di segreteria dei procuratori europei delegati dovrebbero essere a carico degli Stati membri.
Conformemente all’articolo 332 TFUE, le spese derivanti dall’attuazione dell’EPPO sono a carico degli Stati membri. Dette spese non comprendono le spese amministrative sostenute dalle istituzioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, TUE.
(114) In linea di principio, il collegio dovrebbe sempre delegare al direttore amministrativo i suoi poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti (17) («statuto e regime applicabile») per la conclusione dei contratti di assunzione, a meno che circostanze specifiche impongano che li eserciti il collegio stesso.
(115) Il direttore amministrativo, in qualità di ordinatore, è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EPPO. Al momento di consultare la camera permanente per quanto riguarda misure investigative dai costi eccezionalmente elevati, spetta al direttore amministrativo decidere l’importo della sovvenzione da concedere, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento interno dell’EPPO.
(116) Le retribuzioni dei procuratori europei delegati in qualità di consiglieri speciali, che saranno stabilite tramite accordo diretto, dovrebbero basarsi su una specifica decisione che dovrà essere adottata dal collegio. Questa decisione dovrebbe, fra l’altro, assicurare che i procuratori europei delegati, nel caso specifico in cui espletino altresì le funzioni di procuratori nazionali in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, continuino, in linea di principio, a essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e che la retribuzione in qualità di consigliere speciale riguardi esclusivamente l’equivalente del lavoro svolto per l’EPPO in qualità di procuratore europeo delegato. Ciascuno Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell’Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni del proprio regime di previdenza sociale.
(117) Affinché possa essere pienamente operativa alla data da stabilire, l’EPPO avrà bisogno di personale con esperienza presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione. Al fine di rispondere a tale esigenza, è opportuno agevolare l’assunzione, da parte dell’EPPO, di agenti temporanei e contrattuali già in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione garantendo a tali membri del personale la continuità dei loro diritti contrattuali se sono assunti dall’EPPO nella fase di costituzione di quest’ultima fino a un anno dopo che l’EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all’articolo 120, paragrafo 2.
(118) È necessario che i procedimenti dell’EPPO siano trasparenti in conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e che il collegio adotti disposizioni specifiche sul modo in cui è garantito il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a limitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti nella misura in cui esso è garantito nell’Unione e negli Stati membri, in particolare ai sensi dell’articolo 42 della Carta e di altre disposizioni pertinenti.
(119) Le norme generali in materia di trasparenza applicabili alle agenzie dell’Unione dovrebbero valere anche per l’EPPO, ma solo in relazione ai documenti diversi dai fascicoli, comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, per non pregiudicare in alcun modo l’obbligo di riservatezza nella sua attività operativa. Analogamente, le indagini amministrative condotte dal Mediatore europeo dovrebbero rispettare l’obbligo di riservatezza dell’EPPO. Al fine di garantire l’integrità delle indagini e delle azioni penali dell’EPPO, i documenti riguardanti l’attività operativa non dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di trasparenza.
(120) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data 10 marzo 2014.
(121) I rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003, hanno stabilito la sede dell’EPPO conformemente alle disposizioni della decisione dell’8 aprile 1965 (18),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento istituisce la Procura europea («EPPO») e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «Stato membro»: tranne ove diversamente indicato, in particolare nel capo VIII, Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, considerata autorizzata ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
2) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
3) «interessi finanziari dell’Unione»: tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati;
4) «personale dell’EPPO»: il personale a livello centrale che assiste il collegio, le camere permanenti, il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo nelle attività quotidiane di espletamento dei compiti dell’EPPO previsti dal presente regolamento;
5) «procuratore europeo delegato incaricato del caso»: un procuratore europeo delegato responsabile delle indagini e azioni penali da esso stesso avviate, ad esso assegnate o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27;
6) «procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza»: un procuratore europeo delegato avente sede in uno Stato membro, diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, in cui sono compiuti atti di indagine o altri atti ad esso demandati.
7) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
8) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
9) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
10) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
11) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
12) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
13) «titolare del trattamento»: l’EPPO o un’altra autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea;
14) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
15) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea diverse dalle autorità competenti definite all’articolo 3, punto 7, lettera a), della
16) «violazione dei dati personali»: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
17) «dati personali amministrativi»: tutti i dati personali trattati dall’EPPO, esclusi i dati personali operativi;
18) «dati personali operativi»: tutti i dati personali trattati dall’EPPO per le finalità di cui all’articolo 49;
19) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
20) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
21) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
22) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 51 del
23) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.
CAPO II
ISTITUZIONE, COMPITI E PRINCIPI DI BASE DELL’EPPO
Art. 3. Istituzione
1. L’EPPO è istituita come organo dell’Unione.
2. L’EPPO ha personalità giuridica.
3. L’EPPO coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno in conformità dell’articolo 100.
Art. 4. Compiti
L’EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previsti dalla
Art. 5. Principi fondamentali delle attività
1. L’EPPO garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta.
2. Tutte le attività dell’EPPO sono svolte nel rispetto dei principi dello stato di diritto e della proporzionalità.
3. Le indagini e le azioni penali a nome dell’EPPO sono disciplinate dal presente regolamento. Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest’ultimo.
4. L’EPPO svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico.
5. L’EPPO avvia e conduce le indagini senza indebito ritardo.
6. Le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell’EPPO. Qualsiasi azione, politica o procedura prevista dal presente regolamento è informata al principio di sincera cooperazione.
Art. 6. Indipendenza e obbligo di rendere conto
1. L’EPPO è indipendente. Nell’esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo nonché il personale dell’EPPO agiscono nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne all’EPPO, Stati membri dell’Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. Gli Stati membri dell’Unione europea, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione rispettano l’indipendenza dell’EPPO e non cercano di influenzarla nell’assolvimento dei suoi compiti.
2. L’EPPO risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle sue attività generali e presenta relazioni annuali in conformità dell’articolo7.
Art. 7. Relazioni
1. Ogni anno l’EPPO elabora e rende pubblica una relazione annuale sulle sue attività generali nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nonché al Consiglio e alla Commissione.
2. Una volta l’anno il procuratore capo europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché dinanzi ai parlamenti nazionali degli Stati membri su richiesta degli stessi, per rendere conto delle attività generali dell’EPPO, fatto salvo l’obbligo del segreto e della riservatezza che incombe all’EPPO per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali. Il procuratore capo europeo può essere sostituito da uno dei sostituti del procuratore capo europeo per le audizioni organizzate dai parlamenti nazionali.
CAPO III
STATUS, STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’EPPO
SEZIONE 1
Status e struttura dell’EPPO
Art. 8. Struttura dell’EPPO
1. L’EPPO è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata.
2. L’EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.
3. Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell’EPPO. L’ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.
4. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.
5. L’ufficio centrale e i procuratori europei delegati sono assistiti dal personale dell’EPPO nell’esercizio delle funzioni ad essi assegnate dal presente regolamento.
Art. 9. Collegio
1. Il collegio dell’EPPO è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione.
2. Il collegio si riunisce periodicamente ed è responsabile della supervisione generale delle attività dell’EPPO. Adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l’efficienza e l’uniformità della politica in materia di azione penale dell’EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste nel presente regolamento. Il collegio non adotta decisioni operative in singoli casi. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce le modalità dell’esercizio delle attività di controllo generale e dell’adozione delle decisioni su questioni strategiche e di ordine generale ai sensi del presente articolo.
3. Su proposta del procuratore capo europeo e in conformità del regolamento interno dell’EPPO, il collegio istituisce le camere permanenti.
4. Il collegio adotta il regolamento interno dell’EPPO in conformità dell’articolo 21 e stabilisce le responsabilità per l’esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale dell’EPPO.
5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il collegio adotta decisioni a maggioranza semplice. Ogni membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione sulle questioni rimesse alla decisione del collegio. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. In caso di parità di voti in merito a questioni rimesse alla decisione del collegio, prevale il voto del procuratore capo europeo.
Art. 10. Camere permanenti
1. Le camere permanenti sono presiedute dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del procuratore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato presidente in conformità del regolamento interno dell’EPPO. Oltre al presidente, le camere permanenti dispongono di due membri permanenti. Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente conto delle esigenze funzionali dell’EPPO e sono determinati in conformità del regolamento interno dell’EPPO.
Il regolamento interno dell’EPPO assicura un’equa distribuzione del carico di lavoro sulla base di un sistema di assegnazione casuale dei casi e, in casi eccezionali e se necessario per il corretto funzionamento dell’EPPO, istituisce procedure per consentire al procuratore capo europeo di decidere di deviare dal principio dell’assegnazione casuale.
2. La camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, e assicurano l’attuazione delle decisioni adottate dal collegio in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2.
3. Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, le camere permanenti decidono in merito alle questioni seguenti:
a) portare un caso in giudizio a norma dell’articolo 36, paragrafi 1, 3 e 4;
b) archiviare un caso a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a g);
c) applicare una procedura semplificata di azione penale e incaricare il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso a norma dell’articolo 40;
d) rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell’articolo 34, paragrafi 1, 2, 3 o 6;
e) riaprire un’indagine a norma dell’articolo 39, paragrafo 2.
4. Se necessario, le camere permanenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento:
a) incaricare il procuratore europeo delegato di avviare un’indagine conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 1 a 4, qualora non sia stata avviata un’indagine;
b) incaricare il procuratore europeo delegato di esercitare il diritto di avocazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, qualora il caso non sia stato avocato;
c) deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi a norma dell’articolo 9, paragrafo 2;
d) assegnare un caso a norma dell’articolo 26, paragrafo 3;
e) riassegnare un caso a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, o dell’articolo 28, paragrafo 3;
f) approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso l’indagine a norma dell’articolo 28, paragrafo 4.
5. La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare l’indagine o l’azione penale, può in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine o dell’azione penale, nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO.
6. La camera permanente adotta decisioni a maggioranza semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni sono adottate dopo deliberazione nelle riunioni delle camere, se del caso sulla base del progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso.
Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.
7. La camera permanente può decidere di delegare il potere decisionale di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del presente articolo, e in quest’ultimo caso solo per quanto riguarda le norme di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a f), al procuratore europeo incaricato della supervisione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, qualora tale delega possa essere debitamente giustificata con riferimento al grado di gravità del reato o alla complessità del procedimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100 000 EUR. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce orientamenti al fine di assicurare l’applicazione coerente all’interno dell’EPPO.
La camera permanente informa il procuratore capo europeo di ogni eventuale decisione di delegare il proprio potere decisionale. Una volta ricevuta tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza delle indagini e delle azioni penali dell’EPPO, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni, chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detta riesaminare Il procuratore europeo incaricato della supervisione riferisce alla camera permanente in merito alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso nonché a qualsiasi informazione o circostanza che ritiene possa richiedere una nuova valutazione dell’opportunità di mantenere la delega, in particolare nelle circostanze di cui all’articolo 36, paragrafo 3.
La decisione di delegare il potere decisionale può essere ritirata in qualunque momento su richiesta di uno dei membri della camera permanente ed è decisa a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Una delega è ritirata quando un procuratore europeo delegato ha sostituito il procuratore europeo a norma dell’articolo 16, paragrafo 7.
Per garantire l’applicazione coerente del principio di delega, ogni camera permanente riferisce ogni anno al collegio in merito all’uso delle deleghe.
8. Il regolamento interno dell’EPPO autorizza le camere permanenti ad adottare decisioni attraverso una procedura scritta definita in dettaglio nel regolamento interno stesso.
Tutte le decisioni adottate e le istruzioni fornite in conformità dei paragrafi 3, 4, 5 e 7 sono registrate per iscritto e diventano parte del fascicolo.
9. Oltre ai membri permanenti, prende parte alle deliberazioni della camera permanente il procuratore europeo incaricato di supervisionare un’indagine o un’azione penale a norma dell’articolo 12, paragrafo 1. Il procuratore europeo ha diritto di voto, tranne per quanto riguarda le decisioni della camera permanente sulle deleghe o il ritiro delle deleghe a norma del paragrafo 7 del presente articolo, sull’assegnazione e la riassegnazione di cui all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 27, paragrafo 6, e sull’opportunità di rinviare un caso a giudizio (articolo 36, paragrafo 3) se più di uno Stato membro è competente per l’esame del caso e in situazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 8.
Una camera permanente può inoltre, su richiesta di un procuratore europeo o di un procuratore europeo delegato o di propria iniziativa, invitare altri procuratori europei o procuratori europei delegati interessati da un caso ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.
10. I presidenti delle camere permanenti provvedono, conformemente al regolamento interno dell’EPPO, a informare il collegio delle decisioni adottate a norma del presente articolo al fine di consentirgli di espletare la sua funzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.
Art. 11. Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo
1. Il procuratore capo europeo è al vertice dell’EPPO. Organizza il lavoro dell’EPPO, dirige le sue attività e adotta le decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO.
2. Sono nominati due sostituti del procuratore capo europeo per assistere il procuratore capo europeo nell’esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. Il procuratore capo europeo rappresenta l’EPPO dinanzi alle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri dell’Unione europea e dinanzi a terzi. Il procuratore capo europeo può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti del procuratore capo europeo o a un procuratore europeo.
Art. 12. Procuratori europei
1. Per conto della camera permanente e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in conformità dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati.
Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 7, il regolamento interno dell’EPPO prevede un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei qualora il procuratore europeo incaricato della supervisione sia temporaneamente assente dalle sue funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni dei procuratori europei. Il sostituto procuratore europeo può assolvere tutte le funzioni di un procuratore europeo, eccetto la possibilità di condurre un’indagine ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4.
2. Un procuratore europeo può chiedere, in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi, che la supervisione delle indagini e azioni penali relative a singoli casi trattati da procuratori europei delegati nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei, fatto salvo l’assenso di questi ultimi. Il procuratore capo europeo decide sulla richiesta in base al carico di lavoro di un procuratore europeo. Nel caso di un conflitto di interessi riguardante un procuratore europeo, il procuratore capo europeo accoglie la richiesta. Il regolamento interno stabilisce i principi che disciplinano tale decisione e la procedura per la successiva assegnazione dei casi in questione. L’articolo 28, paragrafo 4, non si applica alle indagini e azioni penali sottoposte a supervisione in conformità del presente paragrafo.
3. I procuratori europei incaricati della supervisione possono, in un caso specifico e in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle istruzioni impartite dalla competente camera permanente, impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine e dell’azione penale o nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO.
4. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell’ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali atti adottati dal procuratore europeo delegato rientra nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell’EPPO, fatti salvi i poteri di supervisione e di monitoraggio della camera permanente.
5. I procuratori europei fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine. Essi monitorano l’esecuzione dei compiti dell’EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati. Essi provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO, l’ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.
Art. 13. Procuratori europei delegati
1. I procuratori europei delegati agiscono per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione.
I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.
2. In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all’interno di ciascuno Stato membro.
3. I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo incaricato della supervisione in merito a tali funzioni. Qualora in un qualsiasi momento un procuratore europeo delegato non possa svolgere le sue funzioni di procuratore europeo delegato in ragione dell’esercizio delle funzioni di procuratore nazionale, ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni di cui al presente regolamento. Il procuratore europeo può proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro o svolgere l’indagine egli stesso a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4.
SEZIONE 2
Nomina e rimozione dei membri dell’EPPO
Art. 14. Nomina e rimozione del procuratore capo europeo
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
2. Il procuratore capo europeo è selezionato tra candidati che:
a) sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri, oppure procuratori europei attivi;
b) offrono tutte le garanzie di indipendenza;
c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o hanno svolto la funzione di procuratori europei, e
d) possiedono una sufficiente esperienza manageriale e le qualifiche per il posto in questione.
3. La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione.
4. In caso di nomina di un procuratore europeo a procuratore capo europeo, il suo posto di procuratore europeo è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico il procuratore capo europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se il procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 15. Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo
1. Il collegio nomina due procuratori europei a sostituti del procuratore capo europeo per un mandato rinnovabile di tre anni di durata non superiore a quella dei loro mandati di procuratore europeo. Il processo di selezione è disciplinato dal regolamento interno dell’EPPO. I sostituti del procuratore capo europeo mantengono lo status di procuratori europei.
2. Le norme e le condizioni per l’esercizio della funzione di sostituto del procuratore capo europeo sono stabilite nel regolamento interno dell’EPPO. Qualora un procuratore europeo non sia più in grado di esercitare le funzioni di sostituto del procuratore capo europeo, il collegio può decidere, in conformità del regolamento interno dell’EPPO, di rimuovere il sostituto del procuratore capo europeo da tale incarico.
3. Se un sostituto del procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico di sostituto del procuratore capo europeo per qualsiasi motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, rimane procuratore europeo.
Art. 16. Nomina e rimozione dei procuratori europei
1. Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che:
a) sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato;
b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; e
c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
2. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.
4. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se un procuratore europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Se svolge anche la funzione di sostituto del procuratore capo europeo, il procuratore europeo in questione è automaticamente rimosso anche da tale incarico.
7. Su designazione di ogni procuratore europeo, il collegio nomina uno dei procuratori europei delegati dello stesso Stato membro quale sostituto del procuratore europeo nel caso in cui non sia in grado di svolgere le sue funzioni o che abbia abbandonato il suo incarico in conformità dei paragrafi 5 e 6.
Se il collegio constata la necessità di una sostituzione, la persona nominata agisce come procuratore europeo ad interim, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo, per un periodo non superiore a tre mesi. Se necessario, il collegio può, su richiesta, prorogare tale periodo. I meccanismi e le modalità di sostituzione temporanea sono stabiliti e disciplinati dal regolamento interno dell’EPPO.
Art. 17. Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati
1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.
2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall’incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.
3. Il collegio rimuove dall’incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.
4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall’incarico o l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall’incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.
5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell’EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1.
Art. 18. Status del direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo dell’EPPO ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno dell’EPPO. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, l’EPPO è rappresentata dal procuratore capo europeo.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per un periodo non superiore a quattro anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.
7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto e nel regime applicabile, il direttore amministrativo può essere rimosso dall’EPPO su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Art. 19. Compiti del direttore amministrativo
1. A fini amministrativi e di bilancio, l’EPPO è gestita dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze del collegio o del procuratore capo europeo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale dell’EPPO a fini amministrativi e di bilancio. Il direttore amministrativo esegue il bilancio dell’EPPO.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell’esecuzione dei compiti amministrativi conferiti all’EPPO, tra cui in particolare:
a) assicurare la gestione corrente dell’EPPO e la gestione del personale;
b) attuare le decisioni adottate dal procuratore capo europeo o dal collegio;
c) elaborare una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale e presentarla al procuratore capo europeo;
d) attuare i documenti di programmazione annuale e pluriennale e riferirne al collegio;
e) elaborare le parti amministrativa e di bilancio della relazione annuale sulle attività dell’EPPO;
f) elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell’OLAF, e riferirne ad essi e al collegio due volte l’anno;
g) elaborare una strategia antifrode interna dell’EPPO e presentarla al collegio per approvazione;
h) elaborare una proposta relativa al progetto di regole finanziarie applicabili all’EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;
i) elaborare una proposta relativa al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EPPO e presentarla al procuratore capo europeo;
j) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare l’attività operativa dell’EPPO;
k) fornire assistenza al procuratore capo europeo e ai sostituti del procuratore capo europeo nello svolgimento delle loro funzioni.
Art. 20. Regime amministrativo provvisorio dell’EPPO
1. Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell’EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può:
a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto e dal regime applicabile all’autorità che ha il potere di nomina in relazione al personale amministrativo dell’EPPO, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 18;
b) offrire assistenza all’EPPO, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative dell’EPPO sotto la responsabilità del direttore amministrativo ad interim.
2. Il direttore amministrativo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’EPPO e può concludere contratti, compresi quelli relativi al personale.
3. Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, il direttore amministrativo ad interim esercita le proprie funzioni in conformità dell’articolo 18. Il direttore amministrativo ad interim decade una volta che il direttore amministrativo ha assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell’articolo 18.
4. Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.
SEZIONE 3
Regolamento interno dell’EPPO
Art. 21. Regolamento interno dell’EPPO
1. L’organizzazione del lavoro dell’EPPO è disciplinata dal suo regolamento interno.
2. Una volta istituita l’EPPO, il procuratore capo europeo elabora senza ritardo una proposta di regolamento interno dell’EPPO che il collegio deve adottare a maggioranza dei due terzi.
3. Le modifiche al regolamento interno possono essere proposte da qualsiasi procuratore europeo e sono adottate su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi.
CAPO IV
COMPETENZA ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DELL’EPPO
SEZIONE 1
Competenza dell’EPPO
Art. 22. Competenza materiale dell’EPPO
1. L’EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla
2. L’EPPO è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l’attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1.
3. L’EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell’articolo 25, paragrafo 3.
4. In ogni caso, l’EPPO non è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati. Il presente regolamento non pregiudica la struttura e il funzionamento dell’amministrazione fiscale degli Stati membri.
Art. 23. Competenza territoriale e personale dell’EPPO
L’EPPO è competente per i reati di cui all’articolo 22 se tali reati:
a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri;
b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o
c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.
SEZIONE 2
Esercizio della competenza dell’EPPO
Art. 24. Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni
1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’articolo 22, dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3.
2. Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato in relazione al quale l’EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, o qualora, in qualsiasi momento successivo all’avvio di un’indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un’indagine riguardi un reato, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l’EPPO, di modo che quest’ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27.
3. Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato quale definito all’articolo 22 e ritiene che l’EPPO, conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, non possa esercitare la sua competenza, ne informa l’EPPO.
4. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.
5. L’EPPO è altresì informata, in conformità dei paragrafi 1 e 2del presente articolo, dei casi in cui non sia possibile valutare se siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
6. Le informazioni fornite all’EPPO sono registrate e verificate conformemente al suo regolamento interno. La verifica valuta se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, vi siano motivi per avviare un’indagine o per esercitare il diritto di avocazione.
7. Se, a seguito della verifica, l’EPPO decide che non vi sono motivi per avviare un’indagine ai sensi dell’articolo 26 o per esercitare il suo diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27, si procede all’annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
L’EPPO informa l’autorità che ha segnalato la condotta criminosa ai sensi dei paragrafi 1 o 2, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.
8. Se l’EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti.
9. In casi specifici, l’EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell’Unione, diverse da quelle di competenza dell’EPPO ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2.
10. L’EPPO può richiedere ulteriori informazioni per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, direttive generali sull’interpretazione dell’obbligo di informare l’EPPO in merito ai casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2.
Art. 25. Esercizio della competenza dell’EPPO
1. L’EPPO esercita la sua competenza avviando un’indagine a norma dell’articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27. Se l’EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa.
2. Qualora un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 10 000 EUR, l’EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se:
a) il caso ha ripercussioni a livello dell’Unione che richiedono lo svolgimento di un’indagine da parte dell’EPPO; oppure
b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell’Unione, ovvero membri delle istituzioni dell’Unione.
Se del caso, l’EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell’Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
3. L’EPPO si astiene dall’esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell’articolo 34 se:
a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, è equivalente o meno severa della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all’articolo 22, paragrafo 3, a meno che quest’ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1; o
b) vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione causato da un reato di cui all’articolo 22 non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima.
La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della
4. L’EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all’articolo 22, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell’applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che l’EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale.
5. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall’esercitare la sua competenza.
6. In caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 25, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano l’autorità nazionale che decide sull’attribuzione della competenza.
CAPO V
NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLE INDAGINI, ALLE MISURE INVESTIGATIVE, ALL’AZIONE PENALE E ALLE ALTERNATIVE ALL’AZIONE PENALE
SEZIONE 1
Norme relative alle indagini
Art. 26. Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all’interno dell’EPPO
1. Se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell’EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, fatte salve le norme di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, avvia un’indagine e lo annota nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
2. Se, a seguito della verifica effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 6, l’EPPO decide di avviare un’indagine, essa ne informa senza indebito ritardo l’autorità che ha segnalato la condotta criminosa in conformità dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2.
3. Se un procuratore europeo delegato non ha avviato alcuna indagine, la camera permanente cui è stato assegnato il caso incarica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, un procuratore europeo delegato di avviarne una.
4. Un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell’attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza dell’EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un’indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) il luogo di residenza abituale dell’indagato o dell’imputato;
b) la nazionalità dell’indagato o dell’imputato;
c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale.
5. Finché non sia deciso di esercitare l’azione penale ai sensi dell’articolo 36, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di:
a) riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro;
b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato,
se tali decisioni sono nell’interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del procedimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Al momento di decidere di riassegnare, riunire o separare un procedimento, la camera permanente tiene debitamente conto dello stato delle indagini in quel momento.
7. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di avviare un’indagine.
Art. 27. Diritto di avocazione
1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, l’EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali.
2. Durante i termini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali si astengono dall’adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l’effetto di precludere all’EPPO l’esercizio del suo diritto di avocazione.
Le autorità nazionali adottano le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l’efficacia dell’indagine e dell’azione penale.
3. Se l’EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un’indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza ritardo dette autorità. Dopo essere stata debitamente informata a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, l’EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, l’EPPO consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. Qualora l’EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all’EPPO e si astengono da ulteriori atti d’indagine in relazione allo stesso reato.
6. Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere esercitato da un procuratore europeo delegato di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un’indagine in relazione a un reato rientrante nell’ambito di applicazione degli articoli 22 e 23.
Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l’informazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, valuti di non esercitare il diritto di avocazione, esso ne informa, attraverso il procuratore europeo del proprio Stato membro, la camera permanente competente affinché quest’ultima possa adottare una decisione in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4.
7. Qualora si sia astenuta dall’esercitare la sua competenza, l’EPPO ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti. In qualsiasi momento del procedimento, le autorità nazionali competenti informano l’EPPO di eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare competenza.
L’EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tali informazioni, a condizione che l’indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l’imputazione non sia stata presentata a un organo giurisdizionale. La decisione è adottata entro il termine di cui al paragrafo 1.
8. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l’azione penale a livello dell’Unione, esso emana, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano ai procuratori europei delegati di decidere, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso.
Le direttive precisano, con tutti i dettagli necessari, le circostanze in cui esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del reato, dell’urgenza della situazione e dell’impegno delle autorità nazionali competenti nell’adottare tutte le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell’Unione.
9. Per garantire un’applicazione coerente delle direttive, i procuratori europei delegati informano la camera permanente competente di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 8 e ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all’applicazione delle direttive.
Art. 28. Svolgimento dell’indagine
1. Il procuratore europeo delegato incaricato di un caso può, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, adottare le misure d’indagine e altre misure di persona oppure darne incarico alle autorità competenti del suo Stato membro. In conformità con il diritto nazionale, tali autorità assicurano l’osservanza di tutte le istruzioni e adottano le misure loro assegnate. Il procuratore europeo delegato incaricato del procedimento comunica al procuratore europeo competente e alla camera permanente, tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli e nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento interno dell’EPPO, eventuali sviluppi significativi relativi al procedimento.
2. In qualsiasi momento durante le indagini condotte dall’EPPO, le autorità nazionali competenti adottano, conformemente al diritto nazionale, le misure urgenti necessarie per garantire l’efficacia delle indagini, anche quando non agiscono specificamente su istruzione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Le autorità nazionali informano senza indebito ritardo il procuratore europeo delegato incaricato del caso delle misure urgenti adottate.
3. La camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo incaricato della supervisione, decidere di riassegnare un caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro se il procuratore europeo delegato incaricato del caso
a) non può svolgere l’indagine o avviare l’azione penale; o
b) omette di seguire le istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo.
4. In casi eccezionali, dopo aver ottenuto l’approvazione della camera permanente competente, il procuratore europeo incaricato della supervisione può adottare la decisione motivata di svolgere l’indagine di persona, adottando le misure d’indagine e altre misure di persona o dandone incarico alle autorità competenti del suo Stato membro, qualora ciò risulti indispensabile ai fini dell’efficienza dell’indagine o dell’azione penale in ragione di uno o più dei criteri seguenti:
a) la gravità del reato, in particolare alla luce delle sue possibili ripercussioni a livello dell’Unione;
b) quando l’indagine riguarda funzionari o altri agenti dell’Unione o membri delle istituzioni dell’Unione;
c) in caso di fallimento del meccanismo di riassegnazione di cui al paragrafo 3.
In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri provvedono affinché il procuratore europeo sia autorizzato a disporre o a chiedere misure d’indagine e altre misure e che abbia tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale.
Le autorità nazionali competenti e i procuratori europei delegati interessati dal caso sono informati senza indebito ritardo della decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.
Art. 29. Revoca dei privilegi o delle immunità
1. Quando le indagini dell’EPPO riguardano persone protette da un privilegio o un’immunità ai sensi del diritto nazionale e tale privilegio o immunità ostacola lo svolgimento di un’indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tale privilegio o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale in questione.
2. Quando le indagini dell’EPPO riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, e tali privilegi o immunità ostacolano lo svolgimento di un’indagine specifica, il procuratore capo europeo presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto dell’Unione.
SEZIONE 2
Norme relative alle misure investigative e ad altre misure
Art. 30. Misure investigative e altre misure
1. Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell’indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative seguenti:
a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l’integrità o a evitare la perdita o l’inquinamento di prove;
b) produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente in originale o in altra forma specificata;
c) ottenere la produzione di dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata, inclusi i dati relativi al conto bancario e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati specificamente conservati conformemente al diritto nazionale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della
d) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi possiede o ha il controllo di detti proventi o strumenti di reato si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca;
e) intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l’indagato o l’imputato è destinatario o mittente, su ogni mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dall’indagato o dall’imputato;
f) tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci.
2. Fatto salvo l’articolo 29, le misure investigative di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere soggette a condizioni conformemente al diritto nazionale applicabile se il diritto nazionale contiene restrizioni specifiche che si applicano con riguardo a categorie specifiche di persone o di professionisti giuridicamente vincolati a un obbligo di riservatezza.
3. Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere c), e) e f), del presente articolo possono essere soggette a ulteriori condizioni, comprese limitazioni, previste dal diritto nazionale applicabile. In particolare, gli Stati membri possono limitare l’applicazione del paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente articolo a specifici reati gravi. Lo Stato membro che intende avvalersi di tale limitazione notifica all’EPPO il pertinente elenco di specifici reati gravi in conformità dell’articolo 117.
4. I procuratori europei delegati sono autorizzati a chiedere o a disporre, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, qualsiasi altra misura del loro Stato membro che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi.
5. I procuratori europei delegati possono disporre le misure di cui ai paragrafi 1 e 4 soltanto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le misure specifiche in questione possano fornire informazioni o prove utili all’indagine, e qualora non sia disponibile alcuna misura meno intrusiva che consenta di conseguire lo stesso obiettivo. Le procedure e le modalità per l’adozione delle misure sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.
Art. 31. Indagini transfrontaliere
1. I procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. Qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo decide in merito all’adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.
2. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione conformemente all’articolo 30. La giustificazione e l’adozione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Se assegna una misura investigativa a uno o più procuratori europei delegati di un altro Stato membro, il procuratore europeo delegato incaricato del caso informa al tempo stesso il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione.
3. Se per la misura è richiesta un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.
In caso di rifiuto dell’autorizzazione giudiziaria per la misura assegnata, il procuratore europeo delegato incaricato del caso ritira l’assegnazione.
Tuttavia, se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo ottiene l’autorizzazione e la trasmette congiuntamente all’assegnazione.
4. Il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza intraprende la misura assegnata o ne dà incarico all’autorità nazionale competente.
5. Se il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritiene che:
a) l’assegnazione sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
b) la misura non possa essere intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione per motivi giustificati e oggettivi;
c) una misura alternativa, ma meno intrusiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; o
d) la misura assegnata non esista o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto del suo Stato membro;
informa il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.
6. Se la misura assegnata non esiste in una situazione puramente interna, ma sarebbe disponibile in una situazione transfrontaliera disciplinata da strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera, i procuratori europei delegati interessati di concerto con i procuratori europei incaricati della supervisione, possono ricorrere a tali strumenti.
7. Qualora i procuratori europei delegati non possano risolvere la questione entro sette giorni lavorativi e l’assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla camera permanente competente. Lo stesso vale nel caso in cui la misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione o entro un termine ragionevole.
8. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati dal caso, e successivamente decide, senza indebito ritardo e conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è adottata dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione ai suddetti procuratori europei delegati tramite il procuratore europeo competente.
Art. 32. Esecuzione delle misure assegnate
Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento e al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.
Art. 33. Arresto preventivo e consegna transnazionale
1. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può disporre o chiedere l’arresto o la detenzione preventiva dell’indagato o dell’imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi.
2. Qualora sia necessario procedere all’arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo emette o chiede all’autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (21).
SEZIONE 3
Norme relative all’azione penale
Art. 34. Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali
1. Qualora un’indagine condotta dall’EPPO riveli che i fatti oggetto d’indagine non costituiscono un reato di sua competenza a norma degli articoli 22 e 23, la camera permanente competente decide di rinviare il caso senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti.
2. Qualora un’indagine condotta dall’EPPO riveli che non sussistono più le condizioni specifiche per l’esercizio della sua competenza stabilite all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, la camera permanente competente decide di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti senza indebito ritardo e prima dell’avvio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.
3. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l’azione penale a livello dell’Unione e che sia nell’interesse dell’efficienza delle indagini o dell’azione penale, esso emana, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, direttive generali che consentano alle camere permanenti di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti.
Tali direttive consentono altresì alle camere permanenti di rinviare un caso alle autorità nazionali competenti qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della
Per garantire un’applicazione coerente delle direttive, ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all’applicazione delle direttive.
Tale rinvio comprende anche qualsiasi reato indissolubilmente legato rientrante nella competenza dell’EPPO di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
4. La camera permanente comunica al procuratore capo europeo qualsiasi decisione di rinvio di un caso alle autorità nazionali ai sensi del paragrafo 3. Entro tre giorni dal ricevimento di tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza della politica di rinvio dell’EPPO, il procuratore capo europeo può chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detto riesame.
5. Se entro un termine massimo di 30 giorni le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l’EPPO rimane competente a esercitare l’azione penale o ad archiviare il caso conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento.
6. Qualora l’EPPO valuti l’archiviazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, e l’autorità nazionale lo richieda, la camera permanente rinvia senza ritardo il caso a tale autorità.
7. Se a seguito di un rinvio in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e dell’articolo 25, paragrafo 3, l’autorità nazionale decide di avviare un’indagine, l’EPPO trasferisce il fascicolo a detta autorità nazionale, si astiene dall’adottare ulteriori misure d’indagine o inerenti all’azione penale e chiude il caso.
8. Se un fascicolo è trasferito in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e dell’articolo 25, paragrafo 3, l’EPPO informa del trasferimento le istituzioni, gli organi gli uffici e le agenzie dell’Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime del reato.
Art. 35. Chiusura delle indagini
1. Quando ritiene che l’indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato incaricato del caso presenta, al procuratore europeo incaricato della supervisione, una relazione contenente una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no l’azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o di valutare un rinvio del caso, un’archiviazione o una procedura semplificata di azione penale ai sensi degli articoli 34, 39 o 40. Il procuratore europeo incaricato della supervisione trasmette tali documenti alla camera permanente competente, corredandoli, ove lo ritenga necessario, della propria valutazione. Se la camera permanente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, decide conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, quest’ultimo procede di conseguenza.
2. Qualora, sulla base delle relazioni ricevute, ritenga di non decidere conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, la camera permanente procede, ove necessario, a un proprio riesame del fascicolo prima di adottare una decisione definitiva o di impartire ulteriori istruzioni al procuratore europeo delegato.
3. Se del caso, la relazione del procuratore europeo delegato motiva altresì in modo sufficiente l’opportunità di portare un caso in giudizio dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui ha sede, ovvero, a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro competente a conoscere del caso.
Art. 36. Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali
1. Quando il procuratore europeo delegato presenta un progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all’articolo 35, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.
2. Se la camera permanente non adotta una decisione entro il termine di 21 giorni, la decisione proposta dal procuratore europeo delegato è considerata accettata.
3. Qualora vi siano più Stati membri aventi giurisdizione, la camera permanente, in linea di principio, decide che l’azione penale è esercitata nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, prendendo in considerazione la relazione presentata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafi 4 e 5, la camera permanente può decidere di provvedere a che l’azione penale sia esercitata in un altro Stato membro e di incaricare di conseguenza un procuratore europeo delegato di detto Stato membro.
4. Prima di decidere di portare un caso in giudizio, la camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso, decidere di riunire vari procedimenti, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l’azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti.
5. Una volta deciso lo Stato membro in cui esercitare l’azione penale, l’organo giurisdizionale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla base del diritto nazionale.
6. Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, l’ufficio centrale comunica la decisione di esercitare l’azione penale alle autorità nazionali competenti, alle persone interessate e alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione interessati.
7. Quando, in seguito a una sentenza dell’organo giurisdizionale, la procura deve decidere se ricorrere in appello, il procuratore europeo delegato presenta una relazione contenente un progetto di decisione alla camera permanente competente e attende istruzioni da quest’ultima. Qualora non sia possibile attendere tali istruzioni entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il procuratore europeo delegato ha facoltà di ricorrere in appello senza previe istruzioni dalla camera permanente, e presenta, in seguito, senza ritardo, la relazione alla camera permanente. Successivamente, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di mantenere o ritirare il ricorso. La stessa procedura si applica se, nel corso del procedimento e in conformità del diritto nazionale applicabile, il procuratore europeo delegato incaricato del caso assume una posizione che condurrebbe all’archiviazione del caso.
Art. 37. Prove
1. Le prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell’EPPO o dall’imputato non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro.
2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell’organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentate dall’imputato o dai procuratori dell’EPPO.
Art. 38. Disposizione dei beni confiscati
Qualora, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale, compresa la legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), l’organo giurisdizionale nazionale competente abbia deciso, con decisione definitiva, di confiscare i beni connessi a un reato di competenza dell’EPPO o i relativi proventi, di tali beni o proventi si dispone in conformità del diritto nazionale applicabile. Tale disposizione non pregiudica i diritti dell’Unione o di altre vittime al risarcimento del danno subito.
SEZIONE 4
Norme relative alle alternative all’azione penale
Art. 39. Archiviazione del caso
1. Se l’esercizio dell’azione penale è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, la camera permanente decide, sulla base di una relazione fornita dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, di archiviare il caso nei confronti di una persona per uno dei motivi seguenti:
a) morte dell’indagato o dell’imputato o liquidazione della persona giuridica indagata o imputata;
b) infermità mentale dell’indagato o dell’imputato;
c) amnistia concessa all’indagato o all’imputato;
d) immunità concessa all’indagato o all’imputato, a meno che non sia stata revocata;
e) scadenza del termine legale nazionale per l’esercizio dell’azione penale;
f) pronuncia del provvedimento definitivo nei confronti dell’indagato o dell’imputato in relazione ai medesimi fatti;
g) mancanza di prove pertinenti.
2. Una decisione ai sensi del paragrafo 1 non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti che non erano noti all’EPPO al momento della decisione e che diventano noti successivamente alla stessa. La decisione di riaprire le indagini sulla base di tali nuovi fatti è adottata dalla camera permanente competente.
3. Qualora sia competente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, l’EPPO archivia un caso soltanto previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro di cui all’articolo 25, paragrafo 6. Se del caso, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali competenti a norma dell’articolo 34, paragrafi 6, 7 e 8.
Lo stesso vale qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della
4. Se il caso è archiviato, l’EPPO dà comunicazione ufficiale di tale archiviazione alle autorità nazionali competenti e informa le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime di reato. I casi archiviati possono inoltre essere rinviati all’OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero o di un seguito amministrativo di altro tipo.
SEZIONE 5
Norme relative alle procedure semplificate
Art. 40. Procedure semplificate di azione penale
1. Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con l’indagato, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 35, paragrafo 1, di applicare tale procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
Qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della
2. La camera permanente adotta una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei motivi seguenti:
a) la gravità del reato, sulla base, in particolare, del danno arrecato;
b) la volontà dell’indagato di riparare il danno causato dalla condotta illecita;
c) la conformità dell’uso della procedura agli obiettivi generali e ai principi di base dell’EPPO di cui al presente regolamento.
Il collegio adotta direttive per l’applicazione di tali motivi conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.
3. Se la camera permanente è d’accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Una volta che la procedura semplificata di azione penale sia stata ultimata in seguito all’adempimento dei termini convenuti con l’indagato, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso.
CAPO VI
GARANZIE PROCEDURALI
Art. 41. Portata dei diritti degli indagati e degli imputati
1. Le attività dell’EPPO si svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalla Carta, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
2. Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale dell’EPPO gode almeno dei diritti procedurali stabiliti dal diritto dell’Unione, comprese le direttive relative ai diritti degli indagati e degli imputati nel quadro di un processo penale, quali attuate dal diritto nazionale, tra cui:
a) il diritto all’interpretazione e alla traduzione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE;
b) il diritto all’informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, come previsto dalla direttiva 2012/13/UE;
c) il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, come previsto dalla direttiva 2013/48/UE;
d) il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza, come previsto dalla
e) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dalla
3. Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l’indagato, l’imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell’EPPO godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l’audizione di periti e l’escussione di testimoni, nonché di chiedere che l’EPPO ottenga tali misure per conto della difesa.
Art. 42. Controllo giurisdizionale
1. Gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Lo stesso vale per la mancata adozione da parte dell’EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento.
2. Conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale su:
a) la validità degli atti procedurali dell’EPPO nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell’Unione;
b) l’interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento;
c) l’interpretazione degli articoli 22 e 25 del presente regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali competenti.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni dell’EPPO di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione, sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
4. Conformemente all’articolo 268 TFUE, la Corte di giustizia è competente in eventuali controversie relative al risarcimento dei danni causati dall’EPPO.
5. Conformemente all’articolo 272 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall’EPPO.
6. Conformemente all’articolo 270 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a questioni connesse al personale.
7. La Corte di giustizia è competente per la rimozione del procuratore capo europeo o dei procuratori europei a norma, rispettivamente, dell’articolo 14, paragrafo 5, e dell’articolo 16, paragrafo 5.
8. Conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE il presente articolo lascia impregiudicato il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia delle decisioni dell’EPPO che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII, e delle decisioni dell’EPPO che non sono atti procedurali, quali le decisioni dell’EPPO riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa.
CAPO VII
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
Art. 43. Accesso dell’EPPO alle informazioni
1. I procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all’attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.
2. L’EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione.
Art. 44. Sistema automatico di gestione dei fascicoli
1. L’EPPO istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli tenuto e gestito conformemente alle norme di cui al presente regolamento e al regolamento interno dell’EPPO.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
a) prestare sostegno alla gestione delle indagini e delle azioni penali promosse dall’EPPO, in particolare tramite la gestione dei flussi di lavoro interni relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri;
b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e le azioni penali presso l’ufficio centrale e ai procuratori europei delegati;
c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l’estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici;
d) agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all’articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio (23).
4. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli contiene:
a) un registro delle informazioni ottenute dall’EPPO ai sensi dell’articolo 24, nonché eventuali decisioni relative a tali informazioni;
b) un indice di tutti i fascicoli;
c) tutte le informazioni dei fascicoli archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3.
L’indice non contiene dati personali operativi diversi dai dati necessari a identificare i casi o a stabilire le correlazioni tra i diversi fascicoli.
5. Per il trattamento dei dati personali operativi, l’EPPO può esclusivamente istituire archivi automatizzati diversi dai fascicoli a norma del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO. I dettagli relativi a tali archivi automatizzati di altro tipo sono notificati al garante europeo della protezione dei dati.
Art. 45. Fascicoli dell’EPPO
1. Quando l’EPPO decide di avviare un’indagine o esercitare il proprio diritto di avocazione a norma del presente regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso apre un fascicolo.
Il fascicolo contiene tutte le informazioni e le prove a disposizione del procuratore europeo delegato relative a un’indagine o azione penale dell’EPPO.
Una volta aperta l’indagine, le informazioni del registro di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera a), diventano parte del fascicolo.
2. Il fascicolo è gestito dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro.
Il regolamento interno dell’EPPO può includere norme relative all’organizzazione e gestione dei fascicoli nella misura necessaria a garantire il funzionamento dell’EPPO quale ufficio unico. L’accesso al fascicolo da parte degli indagati e imputati nonché di altre persone coinvolte in un procedimento è concesso dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto dello Stato membro del procuratore.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell’EPPO include tutte le informazioni e le prove del fascicolo che possono essere archiviate in forma elettronica, al fine di permettere all’ufficio centrale di esercitare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso garantisce che il contenuto delle informazioni presenti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento il fascicolo, in particolare che i dati personali operativi contenuti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli siano cancellati o rettificati quando tali dati sono stati cancellati o rettificati nel fascicolo corrispondente.
Art. 46. Accesso al sistema di gestione dei fascicoli
Il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei e i procuratori europei delegati hanno accesso diretto al registro e all’indice.
Il procuratore europeo incaricato della supervisione nonché la camera permanente competente, quando esercitano le loro competenze a norma degli articoli 10 e 12, hanno accesso diretto alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli. Il procuratore europeo incaricato della supervisione ha anche accesso diretto al fascicolo. La camera permanente competente ha accesso al fascicolo su richiesta.
Gli altri procuratori europei delegati possono richiedere l’accesso alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli nonché a ogni fascicolo. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide se concedere tale accesso agli altri procuratori europei delegati conformemente al diritto nazionale applicabile. Se l’accesso non è concesso, la questione può essere sottoposta alla camera permanente competente. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati e successivamente decide conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento.
Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce ulteriori norme relative al diritto di accesso, nonché la procedura per la determinazione del livello di accesso al sistema di gestione dei fascicoli di cui godono il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale dell’EPPO, nella misura necessaria all’esercizio delle loro funzioni.
CAPO VIII
PROTEZIONE DEI DATI
Art. 47. Principi relativi al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito e corretto («liceità e correttezza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, purché l’EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati («limitazione delle finalità»);
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché l’EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare mediante l’attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento («limitazione della conservazione»);
f) trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. L’EPPO è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione») in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e in caso di trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
3. Il trattamento da parte dell’EPPO per una qualsiasi delle finalità di cui all’articolo 49, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali operativi, è consentito nella misura in cui:
a) l’EPPO è autorizzata a trattare tali dati personali operativi per detta finalità conformemente al presente regolamento; e
b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell’Unione; e
c) se del caso, l’utilizzo dei dati personali operativi non è vietato dal diritto processuale nazionale applicabile alle misure investigative adottate a norma dell’articolo 30. Il diritto processuale nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui sono stati ottenuti i dati.
Art. 48. Dati personali amministrativi
1. A tutti i dati personali amministrativi trattati dall’EPPO si applica il
2. L’EPPO stabilisce i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi nelle disposizioni sulla protezione dei dati del proprio regolamento interno.
Art. 49. Trattamento dei dati personali operativi
1. L’EPPO tratta i dati personali operativi con procedimenti automatizzati o in casellari manuali strutturati in conformità del presente regolamento e solo per le finalità seguenti:
a) svolgimento di indagini penali e dell’azione penale ai sensi del presente regolamento; o
b) scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e altri istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione ai sensi del presente regolamento; o
c) cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente regolamento.
2. Le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati nell’indice di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), dall’EPPO per ciascuna finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono indicate in un allegato in conformità del paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 al fine di elencare le categorie di dati personali seguenti e le categorie di interessati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché di aggiornare tale elenco per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione.
Qualora motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 116 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
4. L’EPPO può trattare temporaneamente i dati personali operativi al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Agendo su proposta del procuratore capo europeo e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, il collegio precisa ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati personali, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai dati e il relativo utilizzo, nonché i termini per la loro conservazione e cancellazione.
5. L’EPPO tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l’autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.
6. Quando applica gli articoli da 57 a 62, l’EPPO, se del caso, agisce in conformità del diritto processuale nazionale per quanto riguarda l’obbligo di fornire informazioni all’interessato e alla possibilità di escludere, limitare o ritardare tali informazioni. Se del caso, il procuratore europeo delegato consulta altri procuratori europei delegati interessati dal caso, prima di adottare una decisione riguardo agli articoli da 57 a 62.
Art. 50. Termini per la conservazione dei dati personali operativi
1. L’EPPO verifica periodicamente la necessità di conservare i dati personali operativi trattati. Al più tardi, tale verifica è effettuata al massimo tre anni dopo il primo trattamento dei dati personali operativi e successivamente ogni tre anni. Se i dati personali operativi sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.
2. I dati personali operativi trattati dall’EPPO non sono conservati oltre cinque anni a decorrere dal momento in cui è diventata definitiva una decisione di assoluzione nell’ambito di un caso; qualora l’imputato sia stato condannato, i termini sono prorogati fino a che la sanzione irrogata venga eseguita o non possa più essere eseguita secondo il diritto dello Stato membro di condanna.
3. Prima che scada uno dei termini di cui al paragrafo 2, l’EPPO verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all’espletamento dei suoi compiti. I motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali operativi, questi sono automaticamente cancellati.
Art. 51. Distinzione tra diverse categorie di interessati
L’EPPO, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali operativi delle diverse categorie di interessati, quali:
a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;
b) le persone condannate per un reato;
c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato; e
d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).
Art. 52. Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali
1. L’EPPO differenzia, nella misura del possibile, i dati personali operativi fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
2. L’EPPO prende tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali operativi inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, l’EPPO verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali operativi prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, l’EPPO correda tutte le trasmissioni di dati personali operativi delle informazioni necessarie che consentono al destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali operativi, e la misura in cui essi sono aggiornati.
3. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali operativi inesatti o che sono stati trasmessi dati personali operativi illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali operativi devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell’articolo 61.
Art. 53. Condizioni di trattamento specifiche
1. Se richiesto dal presente regolamento, l’EPPO prevede condizioni specifiche di trattamento e informa il destinatario dei dati personali operativi di tali condizioni e dell’obbligo di rispettarle.
2. L’EPPO rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste da un’autorità nazionale a norma dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della
Art. 54. Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione
1. Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, in particolare dell’articolo 53, l’EPPO trasmette dati personali operativi a un’altra istituzione, un altro organo o ufficio, o un’altra agenzia dell’Unione solo se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze di tale istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione.
2. Se i dati personali operativi sono trasmessi su richiesta dell’altra istituzione, dell’altro organo o ufficio, o dell’altra agenzia dell’Unione, il titolare del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.
L’EPPO è tenuta a verificare la competenza dell’altra istituzione, dell’altro organo o ufficio, o dell’altra agenzia dell’Unione e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati personali operativi. Qualora emergano dubbi su tale necessità, l’EPPO chiede ulteriori spiegazioni al destinatario.
L’altra istituzione, l’altro organo o ufficio, o l’altra agenzia dell’Unione provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione dei dati personali operativi.
3. Nel procedere al trattamento dei dati personali l’altra istituzione, l’altro organo o ufficio, o l’altra agenzia dell’Unione persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.
Art. 55. Trattamento di categorie particolari di dati personali operativi
1. Il trattamento di dati personali operativi che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati personali operativi relativi alla salute o di dati personali operativi relativi alla vita sessuale della persona fisica o all’orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario per le indagini dell’EPPO, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato e soltanto se tali dati integrano altri dati personali operativi già trattati dall’EPPO.
2. Il responsabile della protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente articolo.
Art. 56. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione dell’EPPO basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Art. 57. Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato
1. L’EPPO adotta misure ragionevoli per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui all’articolo 58. Effettua le comunicazioni con riferimento agli articoli 56, da 59 a 62 e 75 relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale, il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta.
2. L’EPPO agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 58 a 62.
3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dell’interessato, l’EPPO informa quest’ultimo per iscritto in merito al seguito dato alla sua richiesta.
4. L’EPPO provvede affinché le informazioni di cui all’articolo 58 ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli articoli 56, da 59 a 62 e 75 siano gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l’EPPO può:
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; o
b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
Incombe all’EPPO l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
5. Qualora l’EPPO nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli articoli 59 o 61, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.
Art. 58. Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato
1. L’EPPO mette a disposizione dell’interessato almeno le informazioni seguenti:
a) l’identità e i dati di contatto dell’EPPO;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali operativi;
d) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere all’EPPO l’accesso ai dati personali operativi e la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, l’EPPO fornisce all’interessato, in casi specifici, le ulteriori informazioni per consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato seguenti:
a) la base giuridica per il trattamento;
b) il periodo di conservazione dei dati personali operativi oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali operativi, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali operativi siano raccolti all’insaputa dell’interessato.
3. L’EPPO può ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all’interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:
a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b) non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell’Unione europea;
d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell’Unione europea;
e) proteggere i diritti e le libertà altrui.
Art. 59. Diritto di accesso dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dall’EPPO la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali operativi che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali operativi e alle informazioni seguenti:
a) le finalità e la base giuridica del trattamento;
b) le categorie di dati personali operativi in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali operativi sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali operativi previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere all’EPPO la rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano;
f) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e le coordinate di contatto di quest’ultimo;
g) la comunicazione dei dati personali operativi oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
Art. 60. Limitazioni del diritto di accesso
1. L’EPPO può limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell’interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:
a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b) non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell’Unione europea;
d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell’Unione europea;
e) proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. Qualora la fornitura di tali informazioni rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1, l’EPPO comunica all’interessato unicamente di avere svolto i controlli, senza fornire alcuna informazione che possa rivelargli se i dati personali operativi che lo riguardano siano trattati dall’EPPO o meno.
L’EPPO informa l’interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione dell’EPPO.
3. L’EPPO documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono messe a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
Art. 61. Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali operativi e limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dall’EPPO la rettifica dei dati personali operativi inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali operativi incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
2. L’EPPO cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali operativi e l’interessato ha il diritto di ottenere dall’EPPO, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali operativi che lo riguardano qualora il trattamento violi gli articoli 47, 49 o 55 oppure qualora i dati personali operativi debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l’EPPO.
3. Anziché procedere alla cancellazione, l’EPPO limita il trattamento quando:
a) l’esattezza dei dati personali operativi è contestata dall’interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; o
b) i dati personali operativi devono essere conservati a fini probatori.
Quando il trattamento è limitato a norma della lettera a), primo comma, l’EPPO informa l’interessato prima di revocare la limitazione del trattamento.
4. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 3, tali dati personali operativi sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto per tutelare i diritti dell’interessato o di un’altra persona fisica o giuridica che è parte del procedimento dell’EPPO o per le finalità di cui al paragrafo 3, lettera b).
5. L’EPPO informa per iscritto l’interessato dell’eventuale rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. L’EPPO può limitare, in tutto o in parte, l’obbligo di fornire tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:
a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b) non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell’Unione europea;
d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell’Unione europea;
e) proteggere i diritti e le libertà altrui.
L’EPPO informa l’interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione dell’EPPO.
6. L’EPPO comunica le rettifiche dei dati personali operativi inesatti all’autorità competente da cui i dati personali operativi inesatti provengono.
7. L’EPPO, qualora i dati personali operativi siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa i destinatari, comunicando loro che devono rettificare o cancellare i dati personali operativi o limitare il trattamento dei dati personali operativi sotto la propria responsabilità.
Art. 62. Esercizio dei diritti dell’interessato e verifica da parte del garante europeo della protezione dei dati
1. Nei casi di cui all’articolo 58, paragrafo 3, all’articolo 60, paragrafo 2, e all’articolo 61, paragrafo 5, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il garante europeo della protezione dei dati.
2. L’EPPO informa l’interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite il garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati informa l’interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. Il garante europeo della protezione dei dati informa l’interessato del suo diritto di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione del garante europeo della protezione dei dati.
Art. 63. Obblighi dell’EPPO
1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l’EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte dell’EPPO.
Art. 64. Contitolari del trattamento
1. Allorché l’EPPO insieme a uno o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza dei loro obblighi in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
Art. 65. Responsabile del trattamento
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto dell’EPPO, quest’ultima ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, dell’EPPO. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa l’EPPO di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione, o del diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, che vincoli il responsabile del trattamento all’EPPO e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali operativi e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti dell’EPPO. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali operativi si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell’interessato;
d) su scelta dell’EPPO, cancelli o le restituisca tutti i dati personali operativi dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea preveda la conservazione dei dati personali operativi;
e) metta a disposizione dell’EPPO tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
f) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.
4. Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo 3 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
5. Se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.
Art. 66. Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella dell’EPPO, che abbia accesso a dati personali operativi non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dall’EPPO, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 67. Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita
1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso, l’EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
2. L’EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali operativi adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono trattati. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali operativi raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali operativi a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica.
Art. 68. Registro delle categorie di attività di trattamento
1. L’EPPO tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le informazioni seguenti:
a) i suoi dati di contatto e il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali operativi;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali operativi sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali operativi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale;
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 73.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.
3. L’EPPO mette il registro a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
Art. 69. Registrazione per il trattamento automatizzato
1. L’EPPO registra nei sistemi di trattamento automatizzato le operazioni seguenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione di dati personali operativi usati a fini operativi. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l’ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali operativi, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l’identità dei destinatari di tali dati personali operativi.
2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell’autocontrollo, per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati personali operativi e nell’ambito di procedimenti penali. Le registrazioni sono cancellate dopo tre anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.
3. L’EPPO mette le registrazioni a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
Art. 70. Cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati
L’EPPO, su richiesta, coopera con il garante europeo della protezione dei dati nell’esecuzione dei suoi compiti.
Art. 71. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l’EPPO effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali operativi e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
Art. 72. Consultazione preventiva del garante europeo della protezione dei dati
1. L’EPPO consulta il garante europeo della protezione dei dati prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:
a) una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 71 indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dall’EPPO per attenuare il rischio; o
b) il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
2. Il garante europeo della protezione dei dati può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.
3. L’EPPO trasmette al garante europeo della protezione dei dati la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 71 e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire al garante europeo della protezione dei dati di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell’interessato e delle relative garanzie.
4. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 del presente articolo violi il presente regolamento, in particolare qualora l’EPPO non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il garante europeo della protezione dei dati fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto all’EPPO sulla base dei poteri di cui dispone ai sensi dell’articolo 85. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il garante europeo della protezione dei dati informa l’EPPO di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.
Art. 73. Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi
1. L’EPPO, tenuto conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali operativi di cui all’articolo 55.
2. Con riguardo al trattamento automatizzato, l’EPPO, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:
a) vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature di trattamento dei dati utilizzate per il trattamento (controllo dell’accesso alle attrezzature);
b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c) impedire che i dati personali operativi siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell’utente);
e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali operativi cui si riferisce la loro autorizzazione d’accesso (controllo dell’accesso ai dati);
f) garantire la possibilità di verificare e accertare gli organi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali operativi utilizzando la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali operativi sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell’introduzione e la persona che l’ha effettuata (controllo dell’introduzione);
h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante i trasferimenti di dati personali operativi o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);
j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali operativi conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).
Art. 74. Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati
1. In caso di violazione dei dati personali, l’EPPO notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte dell’EPPO per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
3. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
4. L’EPPO documenta qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente al garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo.
5. Qualora la violazione dei dati personali riguardi dati personali che sono stati trasmessi da o a un altro titolare del trattamento, l’EPPO comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 a tale titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo.
Art. 75. Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato
1. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l’EPPO comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettere b), c) e d).
3. Non è richiesta la comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) l’EPPO ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) l’EPPO ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
4. Nel caso in cui l’EPPO non abbia ancora comunicato all’interessato la violazione dei dati personali, il garante europeo della protezione dei dati, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, può richiedere che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.
5. La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all’articolo 60, paragrafo 3.
Art. 76. Accesso autorizzato ai dati personali operativi in seno all’EPPO
Possono avere accesso ai dati personali operativi trattati dall’EPPO, ai fini dello svolgimento dei loro compiti e nei limiti previsti dal presente regolamento, soltanto il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale autorizzato che li assiste.
Art. 77. Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Il collegio designa un responsabile della protezione dei dati su proposta del procuratore capo europeo. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale nominato appositamente a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in piena indipendenza e non può ricevere alcuna istruzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in base alle qualità professionali e, in particolare, alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di assolvere i compiti di cui al presente regolamento, in particolare all’articolo 79.
3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dar luogo a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento.
4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni e il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Il responsabile della protezione dei dati può essere rimosso dall’incarico di responsabile della protezione dei dati dal collegio solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.
5. L’EPPO pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al garante europeo della protezione dei dati.
Art. 78. Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. L’EPPO provvede affinché il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. L’EPPO sostiene il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 79 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, fornendogli altresì accesso ai dati personali e ai trattamenti, e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. L’EPPO provvede affinché il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal collegio per l’adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al procuratore capo europeo.
4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal
5. Il collegio adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.
6. L’EPPO fornisce al responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessari all’esercizio delle sue funzioni.
7. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all’obbligo di riservatezza ai sensi dell’articolo 108.
Art. 79. Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati ha, in particolare, i compiti seguenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
a) garantire, in modo indipendente, che l’EPPO rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento e del
b) informare e fornire consulenza all’EPPO nonché al personale che esegue il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 71;
d) garantire che sia mantenuta traccia scritta del trasferimento e del ricevimento di dati personali conformemente alle disposizioni da stabilire nel regolamento interno dell’EPPO;
e) cooperare con il personale dell’EPPO preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento di dati;
f) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;
g) garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti ai sensi del presente regolamento;
h) fungere da punto di contatto per il garante europeo della protezione dei dati per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 72, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
i) redigere una relazione annuale e trasmetterla al procuratore capo europeo e al garante europeo della protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di cui al
3. Il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale dell’EPPO che assistono il responsabile della protezione dei dati nell’esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso l’EPPO e ai locali di quest’ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.
4. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del
Art. 80. Principi generali per il trasferimento di dati personali operativi
1. L’EPPO può trasferire dati personali operativi a paesi terzi od organizzazioni internazionali, fatta salva l’osservanza delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare dell’articolo 53, soltanto se sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 80 a 83, segnatamente:
a) il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti dell’EPPO;
b) i dati personali operativi sono trasferiti al titolare del trattamento in un paese terzo o un’organizzazione internazionale che sia un’autorità competente per la finalità di cui all’articolo 104;
c) nel caso in cui i dati personali operativi da trasferire in conformità del presente articolo siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro dell’Unione europea all’EPPO, quest’ultima deve ottenere l’autorizzazione preliminare dall’autorità competente interessata di detto Stato membro dell’Unione europea in conformità del suo diritto nazionale, a meno che detto Stato membro dell’Unione europea non abbia concesso tale autorizzazione al trasferimento in questione in termini generali o a condizioni particolari;
d) la Commissione ha deciso, a norma dell’articolo 81, che il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 82, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell’articolo 83; e
e) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale, l’EPPO impone al paese terzo o all’organizzazione internazionale di chiedere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo, che l’EPPO può concedere solo dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono successivamente trasferiti.
2. L’EPPO può trasferire dati personali operativi senza l’autorizzazione preliminare di uno Stato membro dell’Unione europea in conformità del paragrafo 1, lettera c), soltanto se il trasferimento dei dati personali operativi è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro dell’Unione europea e l’autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione preliminare è informata senza indugio.
3. Il trasferimento dei dati personali operativi ricevuti dall’EPPO verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale da parte di uno Stato membro dell’Unione europea, o un’istituzione, un organo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione è vietato. Ciò non vale nei casi in cui l’EPPO abbia autorizzato tale trasferimento dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono trasferiti. Tale obbligo di ottenere l’autorizzazione preliminare dall’EPPO non si applica ai casi sottoposti alle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 34.
4. Gli articoli da 80 a 83 sono applicati al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento e dal diritto dell’Unione non sia pregiudicato.
Art. 81. Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
L’EPPO può trasferire dati personali operativi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso in conformità dell’articolo 36 della
Art. 82. Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza, l’EPPO può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale se:
a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi in uno strumento giuridicamente vincolante; o
b) l’EPPO ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali operativi e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali. operativi
2. L’EPPO informa il garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, e delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.
Art. 83. Deroghe in specifiche situazioni
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 82, l’EPPO può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:
a) per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo;
b) per salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato;
c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese terzo; o
d) in casi singoli per lo svolgimento dei compiti dell’EPPO, a meno che l’EPPO non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalgono sull’interesse pubblico al trasferimento.
2. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento nonché delle informazioni sull’autorità competente ricevente, sulla motivazione del trasferimento e sui dati personali operativi trasferiti.
Art. 84. Trasferimenti di dati personali operativi a destinatari stabiliti in paesi terzi
1. In deroga all’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’EPPO può, in casi singoli e specifici, trasferire dati personali operativi direttamente a destinatari stabiliti in paesi terzi soltanto se le altre disposizioni del presente capo sono rispettate e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il trasferimento è strettamente necessario per l’assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento per le finalità di cui all’articolo 49, paragrafo 1;
b) l’EPPO determina che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgono sull’interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione;
c) l’EPPO ritiene che il trasferimento a un’autorità competente per le finalità di cui all’articolo 49, paragrafo 1, nel paese terzo sia inefficace o inadatto, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente;
d) l’autorità competente ai fini di cui all’articolo 49, paragrafo 1, nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, a meno che ciò sia inefficace o inadatto;
e) l’EPPO informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali operativi devono essere trattati da quest’ultimo soltanto a condizione che tale trattamento sia necessario.
2. Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra l’Unione e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.
3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, e delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.
Art. 85. Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati
1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte dell’EPPO e di fornire all’EPPO nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine, il garante europeo della protezione dei dati assolve le funzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 del presente articolo e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell’articolo 87.
2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:
a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole;
b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole;
c) controlla e garantisce l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte dell’EPPO;
d) consiglia l’EPPO, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi.
3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:
a) offrire consulenza agli interessati nell’esercizio dei loro diritti;
b) rivolgersi all’EPPO in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
c) consultare l’EPPO qualora le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi siano state respinte in violazione degli articoli da 56 a 62;
d) rivolgersi all’EPPO;
e) ordinare all’EPPO di effettuare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati personali operativi che sono stati trattati dall’EPPO in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi e la notificazione di tali misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati, a condizione che ciò non interferisca con le indagini e azioni penali condotte dall’EPPO;
f) adire la Corte di giustizia alle condizioni previste dai trattati;
g) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia.
4. Il garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai dati personali operativi trattati dall’EPPO e ai locali di quest’ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.
5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti l’EPPO.
Art. 86. Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati
Il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l’esercizio delle loro funzioni, sia durante che dopo il mandato.
Art. 87. Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali
1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se egli o un’autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri dell’Unione europea o trasferimenti potenzialmente illeciti attraverso i canali di comunicazione dell’EPPO, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali competenti per la protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti e assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati, in funzione delle necessità.
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal
Art. 88. Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati
1. Ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che il trattamento da parte dell’EPPO dei dati personali operativi che lo riguardano violi il presente regolamento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati informa l’interessato dello stato e dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 89.
Art. 89. Diritto al controllo giurisdizionale nei confronti del garante europeo della protezione dei dati
Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
SEZIONE 1
Disposizioni finanziarie
Art. 90. Attori finanziari
1. Il procuratore capo europeo è responsabile della preparazione delle decisioni sulla stesura del bilancio e della loro presentazione al collegio per adozione.
2. Il direttore amministrativo è responsabile in qualità di ordinatore dell’esecuzione del bilancio dell’EPPO.
Art. 91. Bilancio
1. Il procuratore capo europeo elabora previsioni delle entrate e delle spese dell’EPPO per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Tali previsioni sono iscritte nel bilancio dell’EPPO.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’EPPO devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’EPPO comprendono:
a) un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione europea, fatti salvi i paragrafi 7 e 8;
b) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall’EPPO.
4. Le spese dell’EPPO comprendono le retribuzioni del procuratore capo europeo, dei procuratori europei, dei procuratori europei delegati, del direttore amministrativo e del personale dell’EPPO, nonché le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.
5. Quando i procuratori europei delegati agiscono nell’ambito dell’EPPO, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative dell’EPPO.
Le spese operative dell’EPPO non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio dell’EPPO, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 6.
Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno dell’EPPO, quali le traduzioni per la camera permanente.
6. Laddove sia eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell’EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall’EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell’indagine.
La camera permanente può quindi, previa consultazione con il direttore amministrativo e in base alla proporzionalità della misura eseguita nelle specifiche circostanze e al carattere straordinario dei costi che comporta, decidere di accogliere o respingere la richiesta, in conformità delle norme sulla valutazione di tali criteri da stabilire nel regolamento interno dell’EPPO. Il direttore amministrativo decide in seguito l’importo della sovvenzione da concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il direttore amministrativo informa senza indugio della decisione relativa all’importo il procuratore europeo delegato incaricato del caso.
7. Conformemente all’articolo 332 TFUE, le spese dell’EPPO di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO ottengono una rettifica ai sensi dell’articolo 11 del
8. Il paragrafo 7 non si applica alle spese amministrative sostenute dalle istituzioni dell’Unione derivanti dall’attuazione della cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
Art. 92. Stesura del bilancio
1. Ogni anno il procuratore capo europeo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’EPPO per l’esercizio finanziario successivo sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo trasmette il progetto di stato di previsione provvisorio al collegio per adozione.
2. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell’EPPO è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno l’EPPO trasmette alla Commissione uno stato di previsione definitivo che comprende un progetto di tabella dell’organico.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.
4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
5. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’EPPO a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
6. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’EPPO.
7. Il collegio adotta il bilancio dell’EPPO su proposta del procuratore capo europeo. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, si procede ad adeguamenti secondo la stessa procedura seguita per l’adozione del bilancio iniziale.
8. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell’EPPO si applica l’articolo 88 del
Art. 93. Esecuzione del bilancio
1. Il direttore amministrativo, agendo in qualità di ordinatore dell’EPPO, esegue il bilancio dell’EPPO sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.
2. Il direttore amministrativo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.
Art. 94. Rendicontazione e discarico
1. Il contabile dell’EPPO comunica i conti provvisori dell’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio(anno N + 1).
2. L’EPPO trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.
3. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell’EPPO consolidati con i conti della Commissione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio.
4. Ai sensi dell’articolo 148, paragrafo 1, del
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’EPPO ai sensi dell’articolo 148 del
6. Entro il 1 luglio che segue l’esercizio chiuso, il contabile dell’EPPO trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del collegio di cui al paragrafo 5, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi dell’EPPO sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo a ciascun esercizio.
8. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni al più tardi entro il 30 settembre che segue ciascun esercizio. Il direttore amministrativo invia la risposta anche alla Commissione.
9. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 109, paragrafo 3, del
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
Art. 95. Regolamento finanziario
Il procuratore capo europeo elabora il progetto di regole finanziarie applicabili all’EPPO sulla base di una proposta del direttore amministrativo. Le regole finanziarie sono adottate dal collegio previa consultazione della Commissione. Esse si discostano da quelle contenute nel regolamento delegato (UE) n. 1271/2013solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’EPPO e previo accordo della Commissione.
SEZIONE 2
Disposizioni relative al personale
Art. 96. Disposizioni generali
1. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO si applicano lo statuto, il regime applicabile e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.
Il procuratore capo europeo e i procuratori europei sono assunti come agenti temporanei dell’EPPO ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile.
2. Il personale dell’EPPO è assunto in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell’Unione europea.
3. I poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e dal regime applicabile per la conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal collegio. In relazione al personale dell’EPPO, quest’ultimo può delegare tali poteri al direttore amministrativo. La delega di poteri di cui al presente paragrafo non riguarda il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati o il direttore amministrativo.
4. Il collegio adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto e del regime applicabile a norma dell’articolo 110 dello statuto. Il collegio adotta altresì la programmazione delle risorse di personale nell’ambito del documento di programmazione.
5. All’EPPO e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
6. I procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali ai sensi degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti. Le autorità nazionali competenti agevolano l’esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera o sul loro status nel sistema giudiziario nazionale. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali. Si garantisce l’esistenza di disposizioni adeguate affinché siano mantenuti i diritti dei procuratori europei delegati in materia di previdenza sociale, pensioni e copertura assicurativa previsti dal regime nazionale. Si garantisce altresì che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. Le condizioni generali di lavoro e l’ambiente lavorativo dei procuratori europei delegati rientrano tra le responsabilità delle autorità giudiziarie nazionali competenti.
7. Nell’esercizio dei loro poteri di indagine e azione penale, i procuratori europei e i procuratori europei delegati non ricevono ordini, direttive o istruzioni diverse da quelle espressamente previste all’articolo 6.
Art. 97. Agenti temporanei e agenti contrattuali
1. Agli agenti temporanei in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione a norma dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile che sono assunti dall’EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l’EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all’articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti, mentre tutte le altre condizioni del contratto rimangono invariate, fatta salva la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime applicabile agli altri agenti. Si considera che tali agenti temporanei abbiano prestato il loro servizio interamente presso l’EPPO.
2. Agli agenti contrattuali in servizio presso le istituzioni dell’Unione a norma dell’articolo 3 bis o dell’articolo 3 ter del regime applicabile che sono assunti dall’EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l’EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all’articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti ai sensi dell’articolo 3 bis del regime applicabile, mentre tutte le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Si considera che tali agenti contrattuali abbiano prestato il loro servizio interamente presso l’EPPO.
3. Agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione a norma, rispettivamente, dell’articolo 2, lettera f), del regime applicabile e dell’articolo 3 bis del regime applicabile che sono assunti dall’EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l’EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all’articolo 120, paragrafo 2 sono offerti contratti alle stesse condizioni. Si considera che tali agenti abbiano prestato il loro servizio interamente presso l’EPPO.
Art. 98. Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. L’EPPO può avvalersi, oltre che del proprio personale, di esperti nazionali distaccati o altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima. Nell’esercizio dei compiti relativi alle funzioni dell’EPPO, gli esperti nazionali distaccati sono soggetti all’autorità del procuratore capo europeo.
2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’EPPO o di altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima.
CAPO X
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI DELLA PROCURA EUROPEA CON I PARTNER
Art. 99. Disposizioni comuni
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l’EPPO può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, con le autorità degli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO e con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, l’EPPO può, conformemente all’articolo 111, scambiare direttamente con i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutte le informazioni, se non diversamente previsto dal presente regolamento.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’EPPO può concludere accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e hanno, in particolare, l’obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Gli accordi di lavoro non possono fungere da base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l’Unione o i suoi Stati membri.
Art. 100. Relazioni con Eurojust
1. L’EPPO instaura e mantiene relazioni strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca nell’ambito dei rispettivi mandati e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato nel presente articolo. A tal fine, il procuratore capo europeo e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.
2. Sul fronte operativo, l’EPPO può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri, fra l’altro:
a) condividendo informazioni, compresi dati personali, riguardanti le sue indagini, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;
b) invitando Eurojust, o il o i relativi membri nazionali competenti, a prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle sue decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati membri dell’Unione europea che sono membri di Eurojust ma non partecipano all’istituzione dell’EPPO, nonché nei paesi terzi.
3. L’EPPO ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo («hit/no hit»), alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dall’EPPO e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, all’EPPO, nonché allo Stato membro dell’Unione europea che ha fornito i dati a Eurojust. L’EPPO adotta misure adeguate a consentire che Eurojust abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema automatico di gestione dei fascicoli.
4. L’EPPO può avvalersi del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. A tal fine, Eurojust può fornire all’EPPO servizi di interesse comune. Le modalità sono regolate mediante un accordo.
Art. 101. Relazioni con l’OLAF
1. L’EPPO instaura e mantiene relazioni strette con l’OLAF, basate su una cooperazione reciproca nell’ambito dei rispettivi mandati e sullo scambio di informazioni. Le relazioni mirano, in particolare, ad assicurare l’utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso la complementarità e il sostegno dell’OLAF all’EPPO.
2. Fatte salve le azioni di cui al paragrafo 3, qualora l’EPPO conduca un’indagine penale in conformità del presente regolamento, l’OLAF non avvia alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.
3. Nel corso di un’indagine da essa condotta, l’EPPO può chiedere all’OLAF, in conformità del mandato dell’OLAF, di sostenere o integrare l’attività dell’EPPO, in particolare:
a) fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;
b) facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell’Unione;
c) conducendo indagini amministrative.
4. Al fine di consentire all’OLAF di valutare l’azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, l’EPPO può fornire all’OLAF informazioni pertinenti in merito a casi in cui l’EPPO ha deciso di non condurre un’indagine o che ha archiviato.
5. L’EPPO ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell’OLAF. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall’EPPO nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall’OLAF, ne è data notizia sia all’OLAF che all’EPPO. L’EPPO adotta misure adeguate a consentire che l’OLAF abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli.
Art. 102. Relazioni con Europol
1. L’EPPO instaura e mantiene relazioni strette con Europol. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che stabilisce le modalità di cooperazione.
2. Se necessario ai fini delle sue indagini, l’EPPO può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da Europol, pertinente a un qualsiasi reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica.
Art. 103. Relazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione
1. L’EPPO instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la Commissione allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine, concludono un accordo che stabilisce le modalità di cooperazione.
2. Fatti salvi il corretto svolgimento e la riservatezza delle sue indagini, l’EPPO fornisce senza indugio alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell’Unione e ad altre vittime interessate informazioni sufficienti al fine di consentire loro di adottare opportune misure, in particolare:
a) misure amministrative, quali misure cautelari a tutela degli interessi finanziari dell’Unione al riguardo. L’EPPO può raccomandare misure specifiche all’istituzione, all’organo, all’ufficio o all’agenzia dell’Unione;
b) la costituzione come parte civile nei procedimenti;
c) misure volte al recupero amministrativo di importi dovuti al bilancio dell’Unione o misure disciplinari.
Art. 104. Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali
1. Gli accordi di lavoro di cui all’articolo 99, paragrafo 3, con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l’EPPO.
2. L’EPPO può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze operative dell’EPPO.
3. Gli accordi internazionali con uno o più paesi terzi conclusi dall’Unione o cui l’Unione ha aderito a norma dell’articolo 218 TFUE in ambiti di competenza dell’EPPO, come gli accordi internazionali riguardanti la cooperazione in materia penale tra l’EPPO e tali paesi terzi, sono vincolanti per l’EPPO.
4. In mancanza di accordo a norma del paragrafo 3, gli Stati membri riconoscono, se permesso dal pertinente accordo internazionale multilaterale e fatta salva l’accettazione del paese terzo, e notificano, ove applicabile, che l’EPPO è l’autorità competente ad attuare gli accordi internazionali multilaterali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica degli accordi stessi, ove necessario e possibile.
Gli Stati membri possono inoltre notificare l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione di altri accordi internazionali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica di detti accordi.
5. In mancanza di un accordo a norma del paragrafo 3 del presente articolo o di un riconoscimento a norma del paragrafo 4 del presente articolo, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, disporre dei poteri di un procuratore nazionale o di un membro della magistratura del suo Stato membro per richiedere assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi, sulla base di accordi internazionali conclusi da detto Stato membro o del diritto nazionale applicabile e, ove richiesto, tramite le autorità nazionali competenti. In tal caso, il procuratore europeo delegato informa e si adopera, ove opportuno, per ottenere il consenso delle autorità dei paesi terzi a che le prove raccolte su tale base saranno utilizzate dall’EPPO ai fini del presente regolamento. In ogni caso, il paese terzo è debitamente informato che il destinatario finale della risposta alla richiesta è l’EPPO.
Laddove l’EPPO non possa esercitare le sue funzioni sulla base di un accordo internazionale pertinente ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, essa può richiedere altresì assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi in un caso specifico e nei limiti della sua competenza materiale. L’EPPO è tenuta a soddisfare le condizioni eventualmente stabilite da dette autorità relativamente all’uso delle informazioni da esse fornite su tale base.
6. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, l’EPPO può fornire, su richiesta, alle autorità competenti di paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, a fini di indagini o di prova in indagini penali, informazioni o prove di cui sia già in possesso. Previa consultazione della camera permanente, il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide in merito al trasferimento delle informazioni o prove conformemente al diritto nazionale del suo Stato membro e al presente regolamento.
7. Qualora sia necessario richiedere l’estradizione di una persona, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può chiedere all’autorità competente del suo Stato membro di emettere una richiesta di estradizione in conformità dei trattati applicabili e/o del diritto nazionale applicabile.
Art. 105. Relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO
1. Gli accordi di lavoro di cui all’articolo 99, paragrafo 3, con le autorità di Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l’EPPO.
2. L’EPPO può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto negli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze dell’EPPO.
3. In mancanza di uno strumento giuridico relativo alla cooperazione in materia penale e di consegna tra l’EPPO e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, gli Stati membri notificano l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione degli atti dell’Unione applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento a casi che rientrano nella competenza dell’EPPO nelle loro relazioni con gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
CAPO XI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 106. Status giuridico e condizioni operative
1. In ciascuno degli Stati membri, l’EPPO ha la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale.
2. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’EPPO e alle strutture che il Lussemburgo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro ai membri del collegio, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO, nonché ai relativi familiari, sono stabilite in un accordo di sede che sarà concluso tra l’EPPO e il Lussemburgo entro la data in cui l’EPPO assumerà i compiti di indagine e azione penale stabiliti conformemente all’articolo 120, paragrafo 2.
Art. 107. Regime linguistico
1. Agli atti di cui agli articoli 21 e 114 del presente regolamento si applica il
2. Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno dell’EPPO.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo dell’EPPO a livello centrale sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell’Unione europea, a meno che l’urgenza del caso non imponga un’altra soluzione. I procuratori europei delegati decidono in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini in conformità del diritto nazionale applicabile.
Art. 108. Riservatezza e segreto professionale
1. I membri del collegio, il direttore amministrativo e il personale dell’EPPO, gli esperti nazionali distaccati e altre persone messe a disposizione dell’EPPO ma non impiegate dalla medesima e i procuratori europei delegati hanno l’obbligo della riservatezza in conformità della legislazione dell’Unione rispetto a qualsiasi informazione detenuta dall’EPPO.
2. Qualsiasi altra persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell’EPPO a livello nazionale ha l’obbligo della riservatezza ai sensi del diritto nazionale applicabile.
3. L’obbligo della riservatezza permane per le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro e dell’attività.
4. L’obbligo della riservatezza si applica, conformemente al diritto nazionale o dell’Unione applicabile, a tutte le informazioni ricevute dall’EPPO, a meno che tali informazioni siano già state legittimamente rese pubbliche.
5. Le indagini svolte sotto l’autorità dell’EPPO sono protette dalle norme sul segreto professionale previste dal diritto applicabile dell’Unione. Qualsiasi persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell’EPPO è tenuta al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale applicabile.
Art. 109. Trasparenza
1. Ai documenti conservati in conformità dell’articolo 45 del presente regolamento diversi dai fascicoli, comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, si applica il
2. Entro sei mesi dalla data della sua nomina, il procuratore capo europeo elabora una proposta di norme dettagliato per l’applicazione del presente articolo. Tale proposta è adottata dal collegio.
3. Le decisioni adottate dall’EPPO ai sensi dell’articolo 8 del
Art. 110. OLAF e Corte dei conti
1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013,entro sei mesi dopo la data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, l’EPPO aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (28) e adotta le opportune disposizioni applicabili al procuratore capo europeo, ai procuratori europei, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO, agli esperti nazionali distaccati e alle altre persone messe a disposizione dell’EPPO ma non impiegate dalla medesima, e ai procuratori europei delegati utilizzando il modello riportato nell’allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione dall’EPPO.
3. L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal
4. Fatti salvi i paragrafi da 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con organi dell’Unione, autorità dei paesi terzi e organizzazioni internazionali nonché i contratti dell’EPPO contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini secondo le rispettive competenze.
Art. 111. Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate
1. L’EPPO stabilisce le norme interne in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate, compresi la produzione e il trattamento di tali informazioni presso l’EPPO.
2. L’EPPO stabilisce norme interne in materia di protezione delle informazioni classificate dell’UE che sono conformi alla decisione 2013/488/UE (30) del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni.
Art. 112. Indagini amministrative
Le attività amministrative dell’EPPO sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell’articolo 228 TFUE.
Art. 113. Regime generale di responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’EPPO è regolata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’EPPO.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’EPPO risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione europea, i danni causati dall’EPPO o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni causati per colpa di un procuratore europeo delegato nell’esercizio delle sue funzioni.
5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione europea competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità contrattuale dell’EPPO di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al
7. La responsabilità individuale del personale dell’EPPO è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto e del regime applicabile.
Art. 114. Norme di attuazione e documenti di programmazione
Il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, adotta in particolare:
a) su base annuale, il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale dell’EPPO;
b) una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
c) le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l’insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse;
d) norme dettagliate per l’applicazione del
e) le norme di attuazione di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del
Art. 115. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 49, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 20 novembre 2017.
3. La delega di poteri di cui all’articolo 49, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 116. Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 115, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Art. 117. Comunicazioni
Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini dell’attuazione del presente regolamento. Le informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica al riguardo, sono notificate contemporaneamente al procuratore capo europeo, al Consiglio e alla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre all’EPPO un elenco esaustivo delle disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale applicabili ai reati definiti nella
Art. 118. Riesame delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell’EPPO
Nell’ambito dell’adeguamento del
Art. 119. Clausola di revisione
1. Entro cinque anni dalla data che la Commissione deve stabilire ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione e presenta una relazione di valutazione dell’attuazione e dell’impatto del presente regolamento, nonché dell’efficacia e dell’efficienza dell’EPPO e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
2. La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che sia necessario avere norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione dell’EPPO, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività, tra cui le indagini transfrontaliere.
Art. 120. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest’ultima commesso dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
L’EPPO assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l’EPPO. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La data che la Commissione deve stabilire non deve essere anteriore a tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
(1) Approvazione del 5 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(3) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
(4) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
(5) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).
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(11) Posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio, del 24 gennaio 2005, sullo scambio con l’Interpol di alcuni dati (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 61).
(12) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
(13) Accordo interistituzionale, del 13 aprile 2016, «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
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(16)
(17) Regolamento n. 31 (CEE.), n. 11 (CEEA), del Consiglio, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62).
(18) Decisione (67/446/CEE) (67/30/Euratom) dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all’installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità (GU C EE 152 del 13.7.1967, pag. 18).
(19)
(20)
(21) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(22) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
(23) Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).
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(26)
(27)
(28) Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15).
(29)
(30) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
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