| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.2 aeronautica militare | 
| Data: | 18/11/1965 | 
| Numero: | 1482 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato [...] | 
| Art. 2. Le disposizioni dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sono estese agli enti dell'Esercito e della Marina | 
| Art. 3. Il regolamento unificato per l'attuazione del presente decreto sarà emanato entro il 31 dicembre 1966, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del [...] | 
| Art. 4. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1967 | 
§ 46.2.9 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1482. [1]
Norme sull'amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)
     Le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con 
     Le disposizioni dell'art. 3 della 
     Le disposizioni dell'art. 10 della citata 
Il regolamento unificato per l'attuazione del presente decreto sarà emanato entro il 31 dicembre 1966, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1967.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del